Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04350/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 80185250588, in persona del Ministro pro tempre, MINI S TERO DELL’ UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempre , MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6788/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2008 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo che: -) dopo avere conseguitola laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 3484 del 2010 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenzapubblicata il 7 .11.2019 , n. 6788 , la Corte d’appello di Roma ha escluso che un eventuale diritto al risarcimento fosse prescritto, ed ha accordato agli odierni ricorrenti un risarcimento di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, in applicazione analogica (ed equitativa) dell’art. 11 della l. 370/99, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altre 9 persone, fondato su due motivi.

Hannoresistito con un unico controricorso la P residenza del Consiglio dei Ministri, Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ambedue i motivi di ricorso i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il danno da essi sofferto andasse stimato nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno di scuola di specializzazione.

Sostengono che il danno si sarebbe dovuto liquidare almeno nella misura di euro 11.103,94stabilita dal d. lgs. 257/91.

1.1. I motivi sonomanifestamente infondati.

Infatti la questione prospettata dai ricorrenti -come il loro difensore ben sa o dovrebbe sapere, avendola proposta in innumerevoli precedenti ricorsi, fondati su identiche argomentazioni e tutti rigettati sul punto (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14.12.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38109 del 2.12.2021)- è sempre stata ritenuta infondata da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che il legislatore, con l’art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 370, ha inteso quantificare il danno patrimoniale patito da tutti coloro che si iscrissero ad una scuola di specializzazione prima del 1991: e dunque sia da coloro che avevano vittoriosamente proposto i ricorsi accolti dal giudice amministrativo, con le sentenze indicate nel comma primo del suddetto art. 11, sia da tutti gli altri specializzandi (così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; in seguito nello stesso senso, ex multis, innanzitutto Sez.

U- , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18686 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18685 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18684 del 9.6.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15163 del 12.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12978 del 26.4.2022; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020).

1.2. I ricorrenti per contro muovono dal presupposto - postulato più che dimostrato - secondo cui se il legislatore avesse dato tempes tiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 (questa, infatti, è l’epoca in cui i ricorrenti conseguirono i rispettivi diplomi di specializzazione) sarebbe stato comunque superiore a quello che sarà stabilito dalla l. 370/99.

Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche, e dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano.

In secondo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa, e non si è mai occupato, del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.

L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018).

Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, e coloro che le hanno frequentate dopo.

Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, oltre spese prenotate a debito, se dovute; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 80185250588, in persona del Ministro pro tempre, MINI S TERO DELL’ UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempre , MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 6788/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2008 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo che: -) dopo avere conseguitola laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 3484 del 2010 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenzapubblicata il 7 .11.2019 , n. 6788 , la Corte d’appello di Roma ha escluso che un eventuale diritto al risarcimento fosse prescritto, ed ha accordato agli odierni ricorrenti un risarcimento di euro 6.713,94 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione, in applicazione analogica (ed equitativa) dell’art. 11 della l. 370/99, secondo la giurisprudenza di questa Corte. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altre 9 persone, fondato su due motivi. Hannoresistito con un unico controricorso la P residenza del Consiglio dei Ministri, Il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ambedue i motivi di ricorso i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il danno da essi sofferto andasse stimato nella misura di euro 6.713,94 per ogni anno di scuola di specializzazione. Sostengono che il danno si sarebbe dovuto liquidare almeno nella misura di euro 11.103,94stabilita dal d. lgs. 257/91. 1.1. I motivi sonomanifestamente infondati. Infatti la questione prospettata dai ricorrenti -come il loro difensore ben sa o dovrebbe sapere, avendola proposta in innumerevoli precedenti ricorsi, fondati su identiche argomentazioni e tutti rigettati sul punto (ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 14.12.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 38109 del 2.12.2021)- è sempre stata ritenuta infondata da questa Corte, la quale con orientamento costante ha stabilito che il legislatore, con l’art. 11 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 370, ha inteso quantificare il danno patrimoniale patito da tutti coloro che si iscrissero ad una scuola di specializzazione prima del 1991: e dunque sia da coloro che avevano vittoriosamente proposto i ricorsi accolti dal giudice amministrativo, con le sentenze indicate nel comma primo del suddetto art. 11, sia da tutti gli altri specializzandi (così Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 - 01; in seguito nello stesso senso, ex multis, innanzitutto Sez. U- , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18686 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18685 del 9.6.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18684 del 9.6.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15163 del 12.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12978 del 26.4.2022; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020). 1.2. I ricorrenti per contro muovono dal presupposto - postulato più che dimostrato - secondo cui se il legislatore avesse dato tempes tiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 (questa, infatti, è l’epoca in cui i ricorrenti conseguirono i rispettivi diplomi di specializzazione) sarebbe stato comunque superiore a quello che sarà stabilito dalla l. 370/99. Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche, e dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano. In secondo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa, e non si è mai occupato, del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, e coloro che le hanno frequentate dopo. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.300, oltre spese prenotate a debito, se dovute; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così
Sentenza Cassazione n. 04350/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris