CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 1965
Cassazione n. 13678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/05/2021 della corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la corte di appello di L'Aquila, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di L'Aquila del2 marzo 2018, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli e con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, ne rideterminava la pena finale. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, prospettando quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e mancanza di motivazione, circa l'omessa notifica dell'ordinanza dibattimentale di rinvio a nuovo ruolo, per incompatibilità del giudice, come disposta all'udienza del 2 febbraio 2017. Notifica invece mai effettuata. Si contesta la motivazione dei giudici di appello, che a fronte della eccezione di nullità assoluta della mancata effettuazione della notifica della ordinanza di rinvio, di cui all'udienza del 2 febbraio 2017, hanno sostenuto che la notifica predetta non era dovuta essendo risultati gli imputati assenti alla predetta udienza, ed essendo stato il difensore di fiducia ritualmente sostituito dal difensore di ufficio. E si rileva, al riguardo, una contraddizione tra la sentenza di secondo grado e la predetta motivazione e quella di primo grado, secondo cui, invece, pur essendo necessaria la notifica, il vizio conseguente alla sua omissione sarebbe stato sanato. Si aggiunge che in realtà, la prima udienza dibattimentale di primo grado, con contestuale costituzione delle parti, sarebbe stata quella successiva al 2 febbraio ossia quella del 26 maggio 2017. Circostanza di cui si darebbe atto nella prima sentenza. 4. Con il secondo motivo, deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 420 ter commi 1 e 5 cod. proc. pen., con riferimento all'istanza di rinvio, per legittimo impedimento conseguente a concomitante impegno professionale, avanzata dal difensore, e quello di contraddittorietà della motivazione in relazione a quanto dedotto in appello. Sarebbe contraddittoria la motivazione di rigetto, nella parte in cui evidenzia che il difensore, all'atto del rinvio del 17 marzo 2017 del processo fissato a L'Aquila, avrebbe potuto rappresentare la già avvenuta fissazione del processo stabilito dinnanzi al tribunale di Roma il 26 maggio 2017, a fronte del fatto che l'ordinanza di rinvio, per tale data, non era stata mai notificata. Inoltre, la corte di appello, difformemente dal giudice di primo grado, oltre ad omettere di considerare i rilievi dedotti in appello, avrebbe motivato diversamente dal giudice di primo grado: nulla, infatti, avrebbe rilevato sulla dedotta impossibilità di presenziare sia ai processi di Roma delle 12 e 12.30 nonchè a quello fissato in L'Aquila alle 9.30, né sulla dedotta impossibilità di far rilevare il giorno 17 marzo 2017 la già avvenuta fissazione in Roma della udienza del presente procedimento, del 26 maggio 2017; inoltre, la motivazione di rigetto del rinvio richiesto sarebbe assunta in violazione dell'art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen., atteso che con tale norma si dispone che il richiesto rinvio non deve essere disposto soltanto in caso di designazione di un sostituto, e non quando il difensore non abbia prospettato le ragioni che lo abbiano condotto a non farsi sostituire, quale circostanza invece valorizzata dalla corte di appello a sostegno del suo rigetto. Peraltro, la corte di appello avrebbe taciuto su quest'ultimo rilievo, 5. Con il terzo motivo, contesta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) nonché di cui alla lettera e) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 54 e 349 cod. pen., per illogicità della motivazione. Si osserva come il ricorrente, presente nel campus sottoposto a sequestro assieme al cane, non perseguisse alcun intento criminale. La presenza nel campus era, infatti, dovuta all'inseguimento, da parte del ricorrente, del suo cane, scappato. Da qui la necessità di entrare nel campus per recuperare il cane. Rispetto alla obiezione della corte, per cui rispetto all'invocato art. 54 cod. pen non sussisteva il requisito della sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona, si rappresenta la necessità di assicurare un equilibrio nella vicenda, anche rispetto all'interesse alla tutela degli animali, non potendosi escludere lo stato di necessità e rendere potenzialmente suscettibile di punizione il ricorrente per avere omesso la custodia del proprio cane, con riguardo al pur depenalizzato reato ex art. 672 cod,. pen. 6. Con il quarto motivo, deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 494 e 56 cod. pen. Con riferimento al capo c), inerente il reato ex art. 494 cod. pen., la corte non si sarebbe pronunziata sul rilievo difensivo per cui, alla luce delle testimonianze assunte, non vi sarebbe certezza circa la qualificazione che il Perrotta si sarebbe effettivamente attribuita nel corso della telefonata intercorsa con i due testi al riguardo esaminati. La corte avrebbe anche omesso di pronunziarsi sul dato per cui la presunta sostituzione di persona si sarebbe interrotta al momento in cui il secondo teste, Marinacci, gli chiese di presentarsi; cosa genuinamente effettuata dal ricorrente che, quindi, non avrebbe dato luogo ad alcun comportamento equivoco, come dedotto in sede di appello. Si contesta il fatto che la corte abbia ritenuto che il teste Marinacci abbia presunto, in questo quadro, di parlare con il [OSCURATO:PERSONA], di Pizzoli, anziché con il ricorrente, trattandosi di circostanza non addebitabile al Perrotta, che non avrebbe tenuto un comportamento atto a rappresentare la sostituzione contestata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. E' giuridicamente corretto il rilievo della corte di appello per cui, dichiarati assenti gli imputati e conseguentemente sostituito il difensore di fiducia non comparso, con quello di ufficio, l'ordinanza di rinvio disposta in udienza non doveva essere notificata, trattandosi di attività processuale svoltasi, in sostanza, in presenza delle parti, posto che in caso di assenza degli imputati ai sensi dell'art. 420 quinquies cod. proc. pen. il giudice procede e l'imputato si considera rappresentato dal difensore, in questo caso legittimamente individuato in quello di ufficio nominato ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. Né supera tale ricostruzione la obiezione difensiva per cui nella sentenza di primo grado si rappresenterebbe la intervenuta costituzione per la prima volta delle parti alla udienza rinviata del 26 maggio 2017, sia perché dalla lettura del verbale di udienza del 2 febbraio 2017 emerge per tabulas la avvenuta costituzione delle parti ( con conseguente inutilità lo si ribadisce della notifica dell'ordinanza di .rinvio), sia perché la descrizione di quanto avvenuto alla udienza del 26 maggio 2017 attiene alla diversa e nuova vicenda della instaurazione del processo dinnanzi a nuovo giudice. Nessun vizio, ancorchè di contraddittorietà con la prima sentenza, può peraltro essere dedotto né rinvenuto. Innanzitutto in quanto, come questa Corte ha chiarito, seppur con risalente pronunzia, tuttavia ancor oggi pienamente condivisibile, che il vizio di motivazione per contraddittorietà consiste nell'insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto, in plurimi momenti del suo apprezzamento dell'ambito della motivazione della sentenza. La contraddittorietà della motivazione quindi, deve essere interna alla motivazione della stessa sentenza, non esterna. Ne deriva, pertanto, che non sussiste vizio di motivazione, per contraddittorietà, fra le sentenze dei due gradi di merito che valutino in modo diverso uno stesso fatto, giacché ciò è naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio di ogni organo giurisdizionale il quale spiega le ragioni di ogni suo provvedimento attraverso la motivazione, deputata ad esternare il suo fondamento in maniera autonoma ed indipendente (Sez. 1, n. 11484 del 24/03/1986 Rv. 174057 - 01). Inoltre, perché quale diretta conseguenza del predetto principio, la motivazione fornita in punto di diritto dalla corte di appello, siccome corretta, non può che prevalere su diverse considerazioni, ancorchè formulate dal primo giudice. 2. Quanto al secondo motivo, alla luce del quale sarebbe viziato il rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento, avanzata all'udienza del 26 maggio 2017, risulta dirimente, e va ribadito, il riferimento, nella sentenza impugnata, alla omessa illustrazione delle ragioni per cui il difensore istante non poteva farsi sostituire da altro collega. In proposito, più volte questa Suprema Corte ha precisato che il difensore ha l'onere di corredare la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente, a tal fine, nè la mera affermazione di non. potervi provvedere, nè un apodittico richiamo alla "delicatezza dei provvedimenti" (Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014 Rv. 259757 - 01). Quanto al fondamento normativo di tale principio, la necessità che il difensore dia ragione della impossibilità di siffatta nomina è chiaramente desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'attuale art. 420 ter cod. proc. pen., comma 5. è la ratio di tale norma che presuppone difatti - come evidenziato anche dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4708 del 27/03/1992, Moro, con riguardo all'allora vigente art. 486 comma 5, ora sostanzialmente corrispondente sul punto al citato art. 420 ter comma 5 cod. proc, pen. - il bilanciamento tra "le esigenze difensive e quelle pubbliche, affinché non si realizzino nè impunità ne' anticipate liberazioni pericolose per la sicurezza collettiva ne' pretestuosi ritardi nella definizione dei processi". Ed è per tale motivo "indispensabile" che il difensore, nel chiedere rinvio per un contemporaneo impegno professionale, evidenzi - oltre che "le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nell'altro processo per la particolare natura della attività a cui deve presenziare" - "l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che può validamente difendere l'imputato", nonché "l'impossibilità di avvalersi - data la peculiarità della situazione - della designazione di un sostituto ex art.102 c.p.p. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello in cui si chiede il rinvio". 3. Riguardo al terzo motivo, mentre, da una parte, è corretta la motivazione laddove evidenzia l'assenza, per l'applicazione della fattispecie ex art. 54 cod. pen. del requisito del pericolo di un danno grave alla persona (Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015 Rv. 263533 - 01), generica è la censura nella parte in cui, a fronte di tale rilievo, invoca la necessità di assicurare un equilibrio normativo che contemperi anche la tutela del benessere animale e, quindi, la legittimità dell'azione umana in tal senso dispiegata, senza altro proporre (tanto in via interpretativa quanto in termini, al più, di illegittimità costituzionale) di fronte alla legittima applicazione della norma, come operata dalla Corte. Consegue l'inammissibilità della censura. 4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo dedotto. Invero, mentre la decisione della corte è in linea con il principio per il quale, il momento consumativo del delitto di sostituzione di persona corrisponde alla induzione in errore conseguente all'uso di uno dei uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen., senza che sia necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente (Sez. 5 - n. 3012 del 19/09/2019 (dep. 24/01/2020) Rv. 278146 - 01), il motivo dedotto, da una parte, prospetta, anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per mancata allegazione delle dichiarazioni richiamate, una diversa ricostruzione della vicenda: in termini di insussistenza di una condotta del ricorrente consapevolmente volta a indurre in errore, la quale, come tale, afferendo al merito, è inammissibile in questa sede; dall'altra, mirando a evidenziare, anche con la citazione del gravame proposto, una solo parziale visione delle foto utili per la identificazione dei soggetti presenti nell'area in sequestro, quale dato ritenuto dirimente per escludere la consumazione del reato, si pone in contrasto con il principio di diritto indicato in premessa, laddove si vuole, nella sostanza, far dipendere la consumazione del reato dalla acquisizione del vantaggio perseguito piuttosto che dalla induzione in errore. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, visto l'art. 154 - ter disp. att. cod. proc. pen. deve disporsi che a cura della cancelleria il dispositivo della presente sentenza venga comunicato al Ministero della Difesa, quale amministrazione di appartenenza dell'imputato.t P.Q.M. 6. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Visto l'art. 154 - ter disp. att. cod. proc. pen. dispone che a cura della cancelleria il dispositivo della presente sentenza venga