Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2025:716
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0447
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 18 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑447/24 [Höldermann] (
i
)
[OSCURATO:PERSONA]
con l’intervento di
SO
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i) – Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione – Individuo non comparso personalmente al processo terminato con la decisione – Eccezioni – Nomina di un mandatario – Condizione relativa alla conoscenza del processo fissato – Informazione relativa alla data e al luogo fissati per il processo – Rinuncia volontaria e inequivocabile dell’interessato a presenziare al processo – Margine di discrezionalità dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione – Obbligo di interpretazione conforme»
I.
Introduzione
1.
Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione europea (
2
). Tuttavia, questo diritto non ha carattere assoluto. A determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile (
3
).
2.
In tale contesto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
4
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (
5
).
3.
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in [OSCURATO:PERSONA], di una sentenza emessa in [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato un cittadino tedesco a una pena detentiva. Dopo aver egli stesso chiesto, dinanzi ai giudici polacchi, l’esecuzione di tale condanna in [OSCURATO:PERSONA], detto cittadino ora vi si oppone, dinanzi al giudice tedesco competente.
4.
La presente causa invita, in particolare, la Corte a precisare cosa si debba intendere con l’espressione «essendo al corrente della data fissata» di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, nonché il margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità competenti in sede di applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione, menzionato nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro. Sottolineo a tal riguardo che questa causa si inserisce in un contesto materiale che presenta talune differenze rispetto a quello della causa Khuzdar (C‑95/24), nella quale presento parimenti le mie conclusioni in data odierna (
6
).
5.
Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di interpretare tale disposizione in modo coerente con quanto previsto dalla direttiva 2016/343, nell’interpretazione che ne ha formulato la Corte. Ciò mi porterà a ritenere, in particolare, che la condizione prevista da detta disposizione, secondo la quale l’interessato dev’essere al corrente del processo fissato, richieda che egli sia stato informato della data e del luogo fissati per il processo, precisando al contempo che esistono casi in cui si debba ritenere che l’interessato, a causa del suo comportamento, abbia ricevuto una siffatta informazione.
6.
Esporrò le ragioni per le quali tale interpretazione è, a mio avviso, la più idonea a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, garantendo sia gli obiettivi miranti a lottare contro l’impunità e a favorire il reinserimento sociale dei condannati, sia i diritti della difesa di tali persone.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
7.
L’articolo 9 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione», nel suo paragrafo 1, lettera i), prevede che:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena nei seguenti casi:
(…)
i)
in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:
i)
a tempo debito:
–
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,
e
–
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
ii)
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
iii)
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
–
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,
o
–
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito».
B.
Diritto tedesco
8.
L’articolo 84b del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge che disciplina l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale) (
7
), del 23 dicembre 1982, nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«IRG»), così dispone:
«(1) L’esecuzione non è autorizzata, qualora
(…)
2.
il condannato non sia comparso personalmente al processo su cui si fonda la decisione;
(…)
(3) In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è altresì autorizzata, qualora:
1.
il condannato, a tempo debito:
a)
sia stato citato personalmente a comparire al processo terminato con la decisione; o
b)
sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale da poter considerare inequivocabilmente provato che il condannato era al corrente del processo fissato; e
c)
sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione da parte sua;
(…)
3.
il condannato, essendo a conoscenza del processo fissato, abbia conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo in giudizio e sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore.
(4) In deroga al paragrafo 1, punto 2, l’esecuzione è altresì autorizzata quando il condannato, previa notifica della decisione:
1.
ha espressamente dichiarato che non intende impugnare la decisione emessa; o
2.
non ha chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
Il condannato dev’essere stato, in precedenza, espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, cui l’interessato abbia il diritto di partecipare e che consenta di riesaminare nel merito la decisione, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria».
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
9.
Con sentenza pronunciata il 5 agosto 2019, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunal regionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha condannato SO a una pena detentiva di un anno per associazione a delinquere (
8
).
10.
Con sentenza del 24 marzo 2022, il Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’appello interposto avverso tale sentenza dall’avvocato di SO.
11.
Con decisione del 30 gennaio 2023, il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto la domanda di SO diretta all’esecuzione della pena privativa della libertà in [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che egli è cittadino tedesco, che il centro dei suoi interessi si trova a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e che la sua famiglia vive parimenti in tale Stato membro.
12.
Con lettera del 2 febbraio 2023, alla quale erano allegati tutti insieme la decisione di cui trattasi, il certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza del 5 agosto 2019 e quella pronunciata in appello nonché la comunicazione della domanda a SO in polacco e in tedesco, detto giudice ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in quanto autorità tedesca competente, di farsi carico dell’esecuzione della condanna.
13.
Quest’ultimo organo ha allora chiesto, alla Sezione per le esecuzioni penali del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di autorizzare l’esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza del 5 agosto 2019.
14.
Dinanzi a detta Sezione per l’esecuzione delle pene, SO si è opposto alla domanda della Procura di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo, in particolare, che egli era comparso personalmente solo a 2 delle 28 udienze del suo processo in [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe svolto in primo grado, a suo dire, per più di quattro anni e mezzo, e che non era neppure comparso personalmente all’udienza d’appello. Il condannato dichiara di ignorare se sia stato patrocinato negli altri 26 giorni di udienza del giudizio di primo grado e durante il procedimento d’appello.
15.
Poiché detta Sezione per l’esecuzione delle pene aveva chiesto informazioni complementari al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), con lettera del 31 luglio 2023 quest’ultimo ha dichiarato che SO era comparso personalmente in primo grado a tre udienze nel corso degli anni 2012 e 2014, che ha presentato osservazioni nel merito e che ha chiesto che le altre udienze si svolgessero in contumacia in caso di assenza. SO era stato informato del suo diritto di comparire al processo e dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto e di eleggere domicilio in [OSCURATO:PERSONA] a tal fine. SO non sarebbe invece comparso personalmente in appello, ma avrebbe fatto ricorso all’assistenza di un difensore che sarebbe stato presente alle udienze nei due gradi di giudizio. La presenza dell’imputato nel giudizio di appello, al pari di quella di un difensore, non sarebbe obbligatoria ai sensi dell’ordinamento polacco. La citazione a comparire nel processo d’appello sarebbe stata notificata presso il domicilio eletto a tal fine da SO in [OSCURATO:PERSONA], vale a dire lo studio del suo difensore.
16.
Con lettera del 19 settembre 2023 il Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), a seguito di una nuova domanda della Sezione per l’esecuzione delle pene del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA]), ha fornito informazioni supplementari relative al processo in primo grado.
17.
Con decisione del 24 novembre 2023 detta Sezione dell’esecuzione delle pene ha respinto la domanda della Procura di [OSCURATO:PERSONA] diretta a far autorizzare l’esecuzione della condanna di SO in [OSCURATO:PERSONA] dal momento che, secondo le informazioni fornite dal Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), SO non sarebbe stato citato ad alcune udienze del processo, fermo restando che non risulterebbe né che atti processuali compiuti in tali udienze del processo in primo grado abbiano interessato unicamente taluni coimputati, né che SO fosse a conoscenza di tali fissazioni in altro modo. Nessun difensore vi avrebbe preso parte per conto dello stesso.
18.
La Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso immediato avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso essa afferma di ritenere sufficiente la presenza di SO in taluni giorni di udienza, nel corso dei quali egli ha formulato le proprie osservazioni nel merito e ha chiesto che il processo si tenesse anche in sua assenza, dato che era una sua decisione autonoma quella di non partecipare ad altri giorni di udienza. Peraltro sarebbe stato lo stesso SO, tramite la sua legale, a chiedere, dinanzi al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]), che l’esecuzione della sua condanna avvenisse in [OSCURATO:PERSONA], rinunciando così alla protezione prevista dall’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, IRG.
19.
Secondo una dichiarazione del legale di SO, quest’ultimo non sarebbe stato al corrente del processo in appello. Egli non sarebbe stato citato all’indirizzo che ha in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, egli non avrebbe neppure potuto conferire un mandato per essere patrocinato nel corso del giudizio essendo «al corrente del processo fissato».
20.
A seguito di una domanda del giudice del rinvio l’avvocato che ha difeso SO dinanzi ai giudici polacchi, con una dichiarazione del 28 febbraio 2024, ha affermato che i suoi poteri si estendevano tanto al procedimento di primo grado quanto a quello di secondo grado, che SO aveva indicato l’indirizzo del suo studio come quello al quale le notificazioni potevano essere effettuate in [OSCURATO:PERSONA] e al quale le lettere potevano essere validamente notificate conformemente al diritto polacco e che, in appello, egli si è fatto sostituire da una collega. Sarebbe probabile che egli non abbia informato SO della data dell’udienza, poiché la presenza di quest’ultimo in tal sede non era obbligatoria e che l’avvocato era sostituito da una collega.
21.
In primo luogo
, il giudice del rinvio si chiede se una citazione a comparire notificata a un mandatario che il condannato abbia designato per ricevere le notifiche soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), primo trattino, della decisione quadro 2008/909.
22.
A tal riguardo detto giudice ritiene che la nozione di «processo terminato con la decisione», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, debba essere intesa allo stesso modo della nozione di cui all’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584/GAI (
9
), che la Corte ha già interpretato (
10
), posto che queste due disposizioni hanno termini identici, sono state modificate dalla medesima decisione quadro e non vi è nessun motivo per trattare in modo diverso i casi di consegna ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e i casi di presa in carico di una sentenza di condanna. Tale nozione dovrebbe quindi riguardare unicamente, quando un procedimento penale consta di più gradi di giudizio, il procedimento nel corso del quale si è statuito in via definitiva, dopo un nuovo esame in fatto e in diritto, sulla colpevolezza dell’interessato e sulla sua condanna ad una pena. Nel caso di specie, si tratterebbe dell’udienza d’appello del 24 marzo 2022 dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) e non del processo di primo grado citato dalla Sezione per l’esecuzione delle pene del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA]).
23.
Il giudice del rinvio tende a ritenere che una risposta in senso negativo alla questione sollevata risulti dalle sentenze del 24 maggio 2016, Dworzecki (
11
), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
12
), riguardanti la disposizione identica di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584, nelle quali la Corte ha dichiarato che una citazione consegnata a un adulto convivente dell’interessato, che si sia impegnato a consegnarla all’interessato, soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione solo qualora il mandato d’arresto europeo consenta di sapere se e, eventualmente, quando tale persona l’abbia effettivamente consegnata all’interessato. Un’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente dovrebbe quindi indicare, nel mandato d’arresto europeo, gli elementi che le hanno consentito di stabilire che l’interessato ha effettivamente ricevuto ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. Detta giurisprudenza sembra applicabile al certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, che, nel caso di specie, non contiene siffatte informazioni.
24.
Ciò premesso, i fatti della presente causa si distinguerebbero da quelli che hanno condotto a tali sentenze. Infatti, il difensore che ha ricevuto la notifica era stato espressamente designato da SO presso le autorità giudiziarie competenti come mandatario abilitato a ricevere notifiche, indicando il suo indirizzo quale indirizzo al quale potevano essere effettuate dette notifiche. Se ne potrebbe dedurre che SO desiderasse che le notifiche effettuate al mandatario abilitato a ricevere queste ultime fossero assimilate a notifiche fatte a lui stesso.
25.
In secondo luogo
, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, il giudice del rinvio ritiene che occorra esaminare se il condannato sia stato rappresentato in appello in modo da eliminare il motivo di rifiuto di esecuzione. Pertanto, esso chiede se le condizioni di applicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 siano rispettate qualora il condannato, nel momento in cui conferisce un mandato al suo difensore per rappresentarlo, non fosse a conoscenza della data del processo ma unicamente del fatto che se ne sarebbe svolto uno.
26.
Detto giudice dichiara che, ai sensi di tale disposizione, la fissazione dell’udienza del processo dovrebbe precedere cronologicamente il conferimento del mandato a un difensore. Tuttavia ciò non varrebbe necessariamente per un procedimento in grado di appello. Infatti, questo stesso giudice rileva che, di norma, un imputato condannato in primo grado conferirà al suo difensore, unitamente al mandato di proporre appello, anche il mandato per essere patrocinato in tal sede compreso il caso di una sua assenza, se e in quanto ciò sia consentito dal diritto nazionale e la presenza dell’imputato al processo d’appello non sia prescritta. Il medesimo giudice sottolinea che detta persona sa con certezza che si terrà un processo d’appello, giacché egli ne propone uno, ma non conosce ancora la data esatta in cui il giudice d’appello fisserà l’udienza del processo.
27.
Secondo il giudice del rinvio il solo fatto di sapere che si svolgerà un processo in appello è sufficiente dato che, nel prosieguo del procedimento, incomberà solo all’imputato che ha interposto appello di mettersi in contatto, o meno, con il giudice e con il suo difensore al fine di poter conoscere la data del processo.
28.
Il giudice del rinvio aggiunge che, persino nel caso in cui il difensore interponga appello all’insaputa del suo cliente, quando non ha contatti con quest’ultimo e intende rispettare, in via cautelare, il termine di appello, il relativo procedimento non proseguirà senza che ne sia stata data notizia al cliente e senza che si sia ricevuta una conferma da parte sua. Pertanto, detto giudice deduce dall’intervento del difensore prescelto e dell’avvocato che lo ha sostituito dinanzi al Sąd Apelacyjny w Poznaniu (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) che vi è stata concertazione con SO e che quest’ultimo è quindi certamente venuto a conoscenza dell’imminenza di un processo in appello, anche se la data dell’udienza non doveva ancora essere fissata al momento di tale concertazione.
29.
In terzo luogo
, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione e di risposta alla seconda questione nel senso che la data del processo deve essere già stata fissata e l’interessato deve esserne a conoscenza nel momento in cui è conferito il mandato al suo difensore, il giudice del rinvio rileva che la presa a carico dell’esecuzione della condanna non sarebbe ammissibile in forza dell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, IRG, dal momento che la deroga prevista all’articolo 84b, paragrafo 3, punto 3, IRG non sarebbe applicabile.
30.
Tuttavia tale giudice osserva che, mentre l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 conferisce un potere discrezionale all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, l’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, IRG prevede un motivo assoluto di rigetto. Detto giudice ritiene che non gli sia consentito di interpretare tale disposizione
contra legem
, vale a dire nel senso che, nell’ambito dell’esame del motivo di rigetto, ad esso possa spettare un potere discrezionale al di fuori delle eccezioni di cui all’articolo 84b, paragrafi 3 e 4, IRG.
31.
Il giudice del rinvio afferma che, se disponesse di un potere discrezionale, la presa a carico dell’esecuzione della condanna sarebbe considerata ammissibile. Infatti, nonostante abbia proposto appello, SO non avrebbe avuto contatti sufficienti con le autorità giudiziarie polacche e con il suo difensore, presso il cui studio aveva eletto domicilio per tutte le notificazioni. Inoltre, lo stesso SO avrebbe chiesto la presa a carico dell’esecuzione della sua condanna in [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto di tali circostanze, detto giudice non ravvisa alcun interesse legittimo di SO a che l’esecuzione della sua condanna in tale Stato membro sia rifiutata.
32.
Ciò induce detto giudice a interrogare la Corte sulla compatibilità della normativa tedesca con il principio del primato del diritto dell’Unione, quand’anche una risposta nel senso di un’incompatibilità potrebbe essere dedotta dalla sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
13
), nella quale la Corte ha interpretato l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
33.
In quarto luogo
, il giudice del rinvio si chiede se il condannato possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 e, in caso affermativo, se la domanda rivolta da tale persona all’autorità competente dello Stato membro emittente, di eseguire la pena nel suo Stato membro d’origine, costituisca una siffatta rinuncia.
34.
L’atteggiamento di SO sarebbe contraddittorio in quanto, da un lato, egli ha chiesto in [OSCURATO:PERSONA], senza formulare riserve o obiezioni alla condanna, che la pena fosse eseguita in [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, formula ora in [OSCURATO:PERSONA] obiezioni al riguardo. Il giudice del rinvio ritiene che tale circostanza debba essere presa in considerazione nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui dovrebbe disporre, ma che il diritto nazionale non gli riconosce.
35.
Anche se la decisione quadro 2008/909 non contiene nessun fondamento giuridico da cui detto giudice possa dedurre che il condannato può rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro, esso constata che tale disposizione conosce anche casi in cui detta persona può decidere, tramite l’atteggiamento da essa adottato nel procedimento, se intenda avvalersi della protezione contro l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia. Infatti, il punto iii) di detta disposizione offre la facoltà al citato individuo di rinunciare ad impugnare una sentenza pronunciata in contumacia. Se è vero che il carattere esecutivo di tale decisione potrebbe dipendere, entro tali limiti, dalla volontà del condannato, si potrebbe anche ammettere che il seguito dell’esecuzione di detta decisione dipenda da questa stessa volontà la quale, nel caso di specie, sarebbe stata espressa da SO quando ha chiesto al Sąd Okręgowy w [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di [OSCURATO:PERSONA]) che la pena fosse eseguita in [OSCURATO:PERSONA].
36.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se una citazione a comparire notificata a un domiciliatario designato nel territorio nazionale dal condannato soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), primo trattino, della decisione quadro [2008/909].
2)
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro [2008/909], debba essere interpretato nel senso che il processo dev’essere già fissato nel momento in cui viene conferito il mandato e che l’interessato dev’essere al corrente della data fissata, o se sia sufficiente che l’interessato abbia conferito o confermato il mandato nella certezza che si svolgerà un processo.
3)
Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione il fatto che il legislatore tedesco, nell’articolo 84b, paragrafo 1, punto 2, [IRG] abbia contemplato l’ipotesi della condanna in contumacia quale motivo assoluto di rifiuto [di esecuzione], benché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro [2008/909] preveda a tale riguardo unicamente un motivo facoltativo di rifiuto.
4)
Se l’interessato possa rinunciare alla protezione derivante dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro [2008/909], consentendo in tal modo l’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia anche quando non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti da i) a iii), di [detta] decisione quadro. Se la domanda di esecuzione nello Stato d’origine, rivolta all’autorità competente dello Stato di emissione, costituisca una siffatta rinuncia».
37.
Il governo polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e, al pari di SO, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 15 maggio 2025, nel corso della quale hanno risposto oralmente ai quesiti loro rivolti dalla Corte.
IV.
Analisi
38.
A differenza della causa Khuzdar (C‑95/24), oggetto di separate conclusioni presentate in data odierna, la presente causa non riguarda il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Questa causa riguarda una domanda di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una pena ai sensi della decisione quadro 2008/909, indipendentemente dall’esecuzione di un siffatto mandato.
39.
Ricordo che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento. Tale decisione quadro rafforza la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia penale, quando determinate persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società (
14
).
40.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 prevede pertanto la possibilità che una sentenza, corredata del certificato il cui modello figura nell’allegato I a tale decisione quadro, sia trasmessa allo Stato membro di cittadinanza del condannato nel cui territorio egli vive. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), di detta decisione quadro, in tale ipotesi non è richiesto il consenso del condannato.
41.
Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, la decisione quadro 2008/909 ha lo scopo di stabilire le norme che, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, consentano allo Stato membro di riconoscere una sentenza ed eseguire la condanna pronunciata da un giudice di un altro Stato membro.
42.
A tal fine, l’articolo 8 della suddetta decisione quadro stabilisce che, in linea di principio, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuta ad accogliere la domanda diretta al riconoscimento di una sentenza e all’esecuzione di una condanna ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà personale, pronunciate in un altro Stato membro, la quale le sia stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 della citata decisione quadro. In linea di principio, detta autorità può rifiutare di dare seguito ad una tale domanda soltanto per i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tassativamente elencati nell’articolo 9 della medesima decisione quadro (
15
).
43.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul motivo previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
44.
Ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali, occorre concentrarsi unicamente sul giudizio di appello nel procedimento principale. Infatti, la Corte ha già dichiarato che, per quanto concerne l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di detta disposizione, dev’essere interpretata nel senso che essa designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna in sede di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (
16
). Per quanto attiene, in particolare, a un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui il processo si è svolto nel corso di due gradi di giudizio successivi, segnatamente un primo grado seguito da un appello, la Corte ha dichiarato che il solo procedimento rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è il procedimento conclusosi con la decisione d’appello, a condizione che tale procedimento sia sfociato nella decisione non più impugnabile mediante gravame ordinario, la quale pertanto statuisce definitivamente sul merito della causa (
17
).
45.
Poiché, da un lato, l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 sono stati entrambi inseriti in queste due decisioni quadro dalla decisione quadro 2009/299 e, dall’altro, il tenore letterale e le finalità di queste due disposizioni sono convergenti, la stessa interpretazione dovrebbe essere accolta nell’ambito della presente causa.
46.
Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sorgono nell’ambito di un procedimento penale diretto all’esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di una condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un cittadino tedesco che, dopo aver egli stesso chiesto dinanzi ai giudici polacchi l’esecuzione di tale condanna in [OSCURATO:PERSONA], vi si oppone adesso dinanzi al giudice tedesco competente.
47.
Questo procedimento riguarda un caso in cui, conformemente al diritto polacco, non solo detto condannato non ha assistito egli stesso alla maggior parte delle udienze organizzate in primo grado ma soprattutto, avendo interposto appello contro la sua condanna in primo grado tramite il suo avvocato, non ha assistito personalmente all’unica udienza organizzata in appello di cui non è stato personalmente informato né della data né del luogo. Egli è stato tuttavia rappresentato da un’avvocata che ha sostituito il consulente legale al quale SO aveva conferito mandato per la sua difesa dinanzi ai giudici polacchi di primo grado e di appello, al quale era stata notificata, su sua domanda, la citazione a comparire in appello.
A.
Sulla prima questione pregiudiziale
48.
Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di dichiarare se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), primo trattino, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che una citazione a comparire notificata a un avvocato, al quale il condannato abbia conferito mandato per la sua difesa e che egli abbia designato nello Stato membro di condanna per ricevere le notifiche, soddisfa le condizioni richieste da tale disposizione.
49.
Dal tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 emerge che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento di una sentenza trasmessa da un altro Stato membro e di esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora il condannato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sua condanna. Tale facoltà è tuttavia corredata di tre eccezioni, elencate nei punti da i) a iii) di tale disposizione, che privano l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione della facoltà di negare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza che le è stata trasmessa.
50.
Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è privata di tale facoltà quando l’interessato «è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione», oppure «è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato» e, per di più, «è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio».
51.
Riguardo all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584, la Corte ha dichiarato che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato» costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l’Unione (
18
). Questa giurisprudenza è applicabile alla disposizione, identicamente formulata, di cui alla decisione quadro 2008/909, parimenti derivante dalla decisione quadro 2009/299.
52.
Nella sua sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (
19
), la Corte ha pertanto dichiarato che l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che una citazione che non sia stata notificata direttamente all’interessato ma che sia stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si sia impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, di per sé sola, i requisiti enunciati in tale disposizione (
20
).
53.
La fattispecie relativa ad una citazione a comparire notificata a un avvocato al quale il condannato abbia dato mandato per la sua difesa e che egli abbia designato nello Stato membro di condanna per ricevere le notifiche non può essere equiparata, a mio avviso, al caso che ha condotto a tale sentenza.
54.
Tale fattispecie rientra piuttosto, a mio avviso, nell’eccezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909. Decidere diversamente equivarrebbe a privare di efficacia pratica quest’ultima disposizione la cui applicazione dipende, a differenza di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), di tale decisione quadro, dalla condizione che l’interessato abbia conferito mandato a un legale, nominato da lui o dallo Stato, per difenderlo in giudizio, e sia stato effettivamente difeso da tale avvocato durante il processo.
55.
Di conseguenza suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che una citazione a comparire notificata a un domiciliatario che il condannato abbia designato per ricevere le notifiche non consente, in quanto tale, all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di applicare l’eccezione prevista da tale disposizione, nei limiti in cui tale fattispecie rientra nel punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro.
B.
Sulla seconda questione pregiudiziale
56.
Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di dichiarare se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, debba essere interpretato nel senso che il processo dev’essere già fissato nel momento in cui viene conferito il mandato a un avvocato e che l’interessato dev’essere al corrente della data fissata, oppure se sia sufficiente che l’interessato conferisca o confermi il mandato, nella certezza che si svolgerà un processo.
57.
Ricordo che questa disposizione riguarda il caso in cui l’interessato, essendo al corrente della data fissata, abbia conferito un mandato ad un difensore, nominato da lui stesso o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore.
1.
La conoscenza del processo fissato richiede che l’interessato sia informato della data e del luogo fissati per il processo
58.
Nella maggior parte delle versioni linguistiche della decisione quadro 2008/909, dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), di tale decisione quadro non risulta nessun requisito espresso riguardante la conoscenza, da parte dell’interessato, della data precisa dell’udienza al termine della quale è stato condannato, quando è stato rappresentato da un avvocato. La versione in lingua italiana di tale disposizione si distingue, in quanto utilizza l’espressione «
essendo al corrente della data fissata
» (
21
).
59.
A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione e non le si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche (
22
).
60.
Chiarito questo, benché la maggior parte delle versioni linguistiche sia meno precisa della versione italiana, occorre sottolineare che l’espressione «connaissance du procès prévu» [letteralmente: «conoscenza del processo previsto», NdT], che compare, segnatamente, nella versione in francese dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 ha come equivalente, in certe versioni linguistiche, l’espressione «connaissance de l’audience fixée» [«conoscenza dell’udienza fissata»] (
23
) oppure «connaissance de l’audience prévue» [«conoscenza dell’udienza prevista»] (
24
). Orbene, queste due espressioni potrebbero essere interpretate come recanti in se stesse il requisito della conoscenza della data fissata per l’udienza, in quanto sembra che esse implichino che una data per l’udienza sia già stata fissata e che sia questo l’elemento di cui l’interessato deve avere conoscenza. Aggiungo che i termini inglesi «
the scheduled trial
», con un articolo definito, fanno pensare che una data rientri nella nozione di «processo fissato», dato che «scheduled» presuppone una data e un’ora precise.
61.
Deduco da tali elementi che, se è vero che il requisito espresso relativo alla conoscenza, da parte dell’interessato, della data precisa dell’udienza è isolato tra le versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), parte ii), della decisione quadro 2008/909, un numero non trascurabile di tali versioni lascia pensare che questo requisito faccia parte intrinsecamente di detta disposizione.
62.
La nota di ricerca 25/003 redatta dalla direzione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell’Unione europea consente, a mio avviso, di suffragare tale constatazione; detta nota esamina il modo in cui tale disposizione e l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 sono stati recepiti negli ordinamenti giuridici di un campione di Stati membri. Diversi elementi contenuti in tale nota meritano di essere rilevati al fine di chiarire il modo in cui può essere intesa l’espressione «ayant eu connaissance du procès prévu» [«essendo stato messo a conoscenza del processo previsto»].
63.
In primo luogo, occorre osservare che il termine «procès» [«processo»], che compare in tale espressione, può comprendere, in diverse lingue ufficiali, due significati diversi. Infatti, tale termine può riferirsi sia al procedimento nel suo complesso sia all’udienza. Così, nelle versioni bulgara, spagnola, croata, danese, greca, francese, lituana, neerlandese, rumena e slovena di tali disposizioni, il termine utilizzato corrisponde alla traduzione letterale della parola inglese «trial» (processo) e, da un punto di vista puramente terminologico, può designare tanto l’udienza quanto l’insieme del procedimento (
25
). Tuttavia occorre sottolineare che, nel contesto specifico delle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, in linea di principio negli ordinamenti giuridici nazionali è interpretato nel senso di «audience» [«udienza»].
64.
In particolare, le versioni in lingua italiana utilizzano, nell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, il termine «
processo
», che significa letteralmente «procédure», e non «audience», concetto per il quale la lingua italiana dispone di un termine specifico («udienza»). Tuttavia, nella sua interpretazione, l’espressione «conoscenza della data del processo» è generalmente considerata come riferita alla «conoscenza della data della prima udienza del processo» o, più in generale, a quella di un’udienza in cui la comparizione e la regolare partecipazione al processo restano possibili.
65.
Aggiungo che le versioni in lingua ceca, tedesca, ungherese, polacca e svedese dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 utilizzano, rispettivamente, i termini «
jednání
», «
Verhandlung
», «
tárgyalás
», «
rozprawa
» et «
förhandling
», che si traducono letteralmente con «udienza» (
26
).
66.
Da tali elementi deduco che l’espressione «ayant eu connaissance du procès prévu» [letteralmente: «avendo avuto conoscenza del processo previsto», NdT], è interpretata prevalentemente negli ordinamenti giuridici nazionali nel senso che essa designa l’
udienza
prevista.
67.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’essere «al corrente della data fissata» implichi che l’interessato debba essere al corrente
della data esatta del processo
o se il semplice fatto che egli sia stato
al corrente del fatto che un processo è stato fissato
(senza conoscerne specificamente la data) sia sufficiente, osservo, alla luce di un esame del recepimento delle disposizioni di cui trattasi in diversi ordinamenti nazionali, che possono essere individuate tre categorie all’interno degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
68.
Nella
prima categoria
, le disposizioni legislative che recepiscono nell’ordinamento nazionale l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 non prevedono nessun requisito particolare riguardo alla conoscenza dell’udienza (
27
). Difatti, per questi ordinamenti giuridici è sufficiente che il condannato, che non abbia assistito personalmente all’udienza sfociata nella sua condanna, sia stato rappresentato da un avvocato nel corso di detta udienza affinché il mandato d’arresto europeo spiccato nei suoi confronti, o la sentenza pronunciata in esito a tale udienza, possa essere eseguito nello Stato membro di esecuzione. Pertanto, detti ordinamenti giuridici si distinguono per l’assenza esplicita o implicita, nelle loro legislazioni nazionali, di qualsiasi requisito relativo alla conoscenza dell’udienza da parte del condannato (e,
a fortiori
, della data di quest’ultima).
69.
La
seconda categoria
raggruppa la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali (
28
). In tali ordinamenti giuridici le disposizioni legislative che recepiscono nel diritto nazionale l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 prevedono che il condannato debba aver avuto conoscenza dell’udienza prevista o della procedura prevista, senza fare espresso riferimento al requisito della conoscenza della data dell’udienza. Pertanto, in detti ordinamenti giuridici esiste una concordanza tra la formulazione contenuta, da un lato, nell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 e, dall’altro, nelle disposizioni di diritto nazionale.
70.
Ciò premesso, occorre rilevare che, anche se il termine «data» non è esplicitamente menzionato negli ordinamenti giuridici che figurano in questa seconda categoria, l’uso dell’espressione «connaissance de
l’audience prévue
» [«conoscenza dell’
udienza fissata
»] suggerisce, almeno per alcuni di essi, che la conoscenza dell’udienza non è concepibile
senza la conoscenza di una data precisa per il suo svolgimento
.
71.
Pertanto, l’assenza di un requisito formale relativo alla conoscenza della data dell’udienza dev’essere sfumata in quanto, in taluni ordinamenti giuridici,
sembra che la data sia implicitamente contenuta nella nozione di «prévu
» [lett.: «previsto»; ma, nelle versioni in italiano delle norme in questione: «fissat[o]»; NdT],
che è associata al termine
«
procès
» [lett.: «processo»; ma, nelle versioni in italiano delle norme in questione: «data»; NdT], cosicché la necessità, per il condannato, di essere venuto a conoscenza della data dell’udienza non può essere esclusa.
72.
Come ho rilevato in precedenza, una siffatta conclusione può derivare, ad esempio, dall’espressione inglese «
the scheduled trial
» («il processo fissato») (
29
).
73.
Nella
terza categoria
, le disposizioni legislative che recepiscono nel diritto nazionale l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 prevedono che il condannato debba essere stato specificamente a conoscenza della data dell’udienza (
30
).
74.
Occorre rilevare che il recepimento di tali disposizioni negli ordinamenti giuridici compresi in questa terza categoria è quindi più precisa di quanto previsto
stricto sensu
da dette disposizioni. Tuttavia, come è stato rilevato a proposito degli ordinamenti giuridici compresi nella seconda categoria, tale conclusione dev’essere sfumata in quanto la menzione «conoscenza dell’
udienza prevista
», che compare in alcune delle versioni linguistiche ora esaminate delle disposizioni di cui trattasi, potrebbe di per sé comportare intrinsecamente
la necessità di un’informazione chiara ed effettiva del condannato in merito alla data dell’udienza
.
75.
A mio avviso, tutte le indicazioni risultanti dalle diverse versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 sono idonee a suffragare l’interpretazione secondo cui l’interessato dev’essere venuto a conoscenza della data e del luogo fissati per l’udienza.
76.
Tale analisi mi sembra avvalorata dall’esame
dell’economia e degli obiettivi
della decisione quadro 2008/909. A questo proposito, ricordo che da una giurisprudenza costante risulta che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione e, in caso di divergenza tra queste diverse versioni, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (
31
).
77.
Per quanto concerne l’economia di questa decisione quadro osservo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), di quest’ultima esclude che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa rifiutarsi di riconoscere ed eseguire la condanna quando, in particolare, l’interessato sia stato citato personalmente e sia stato pertanto informato
della data e del luogo fissati
per il processo che ha condotto alla decisione, oppure sia stato informato ufficialmente ed effettivamente, con altri mezzi,
della data e del luogo fissati
per detto processo, cosicché sia stato inequivocabilmente dimostrato
che egli ha avuto conoscenza del processo previsto
. Così redatta, tale disposizione lascia intendere che la conoscenza del processo previsto richiede che l’interessato sia stato informato della data e del luogo fissati per il processo. Se ne potrebbe dedurre che alla menzione identica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, della condizione secondo cui l’interessato era al corrente del processo fissato, debba essere attribuito lo stesso significato, vale a dire che essa contiene intrinsecamente lo stesso obbligo di informazione preciso riguardo alla data e al luogo fissati per il processo, anche se tale disposizione non ripete ciò che si deve intendere con l’espressione «essendo al corrente del processo fissato».
78.
Viceversa, non mi convince l’argomento secondo cui si dovrebbe ritenere che l’assenza di una menzione espressa relativa alla conoscenza, da parte dell’interessato, della data e del luogo fissati per il processo in detta disposizione potrebbe spiegarsi con il fatto che la persona ha conferito mandato a un consulente legale per difenderla durante il processo. Infatti, la condizione relativa all’attribuzione di un siffatto mandato non è tale, a mio avviso, da sostituirsi al diritto dell’interessato di comparire personalmente al processo. Pertanto, quand’anche tale persona scegliesse di conferire mandato a un difensore per difenderla al processo, detta persona dovrebbe disporre di informazioni sufficientemente precise sulla data e sul luogo del processo al fine di potervi comparire personalmente, se lo desidera, e ciò fino al momento in cui si terrà effettivamente il processo.
79.
Ne consegue che la rinuncia volontaria e inequivocabile al diritto di comparire personalmente al processo dev’essere stabilita nel quadro dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), parte ii), della decisione quadro 2008/909 mediante il soddisfacimento di due condizioni, vale a dire, da un lato, l’informazione del condannato riguardo alla data e al luogo del processo e, dall’altro, la difesa effettiva durante il processo da parte di un avvocato al quale tale persona abbia conferito mandato.
80.
Pertanto, la condizione relativa alla difesa effettiva nel processo da parte di un consulente legale al quale il condannato abbia conferito mandato, menzionata in tale disposizione, costituisce l’equivalente della condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), secondo trattino, di tale decisione quadro, secondo cui detta persona sia stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio. Dal canto suo, la condizione relativa alla conoscenza della data e del luogo fissati per il processo è comune ai punti i) e ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro. Occorre tuttavia precisare che, conformemente a quanto enunciato nel considerando 9 della decisione quadro 2009/299, per ragioni pratiche la data fissata per un processo può essere inizialmente espressa sotto forma di più date possibili, comprese in un intervallo di tempo ravvicinato.
81.
Ritengo che l’interpretazione secondo la quale una conoscenza del processo previsto richiede che l’interessato sia informato riguardo alla data e al luogo fissati per il processo corrisponda alla volontà del legislatore dell’Unione, espressa, in particolare, nel considerando 4 della decisione quadro 2009/299, vale a dire che tale decisione quadro mira a precisare la definizione dei motivi comuni che consentano all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia stato presente al processo, nel pieno rispetto dei suoi diritti della difesa. Difatti, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 intende garantire un
elevato livello di protezione
nonché consentire alla competente autorità dello Stato membro di esecuzione di procedere al riconoscimento della sentenza pronunciata a carico dell’interessato nonostante egli non sia comparso al processo che ha portato alla sua condanna,
nel pieno rispetto dei suoi diritti di difesa
(
32
). In particolare, si evince espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1 e 15 di quest’ultima, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 è stato modificato al fine di tutelare il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo penale avviato a suo carico, migliorando nel contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri (
33
). Occorre parimenti insistere sul fatto che
il diritto dell’imputato di presenziare al processo costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa
e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito dall’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
34
).
82.
L’interpretazione da me suggerita mi sembra avvalorata prendendo in considerazione la direttiva 2016/343.
2.
Un’interpretazione corroborata prendendo in considerazione la direttiva 2016/343
83.
La direttiva 2016/343 ha completato il corpus legislativo istituito, in particolare, mediante la decisione quadro 2009/299. Occorre ricordare che tale direttiva è stata adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Da detta disposizione risulta che, per facilitare il riconoscimento reciproco e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il legislatore dell’Unione può stabilire norme minime riguardanti, in particolare, i diritti della persona nella procedura penale. Pertanto, la finalità di detta direttiva consiste, come enunciato dai suoi considerando 9 e 10, nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, in modo da rafforzare la fiducia degli Stati membri nel sistema di giustizia penale degli altri Stati membri e, di conseguenza, nel facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale (
35
). Come confermato espressamente dal considerando 33 di tale direttiva, il diritto di assistere al proprio processo costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo (
36
).
84.
Tuttavia, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2016/343 gli Stati membri possono prevedere, a determinate condizioni, lo svolgimento di un processo in contumacia fermo restando che, quando tale processo viene svolto benché le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte, l’interessato, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di detta direttiva, che sono di efficacia diretta, ha diritto «a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (
37
).
85.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, gli Stati membri possono prevedere che un processo, che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato, possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che l’indagato o imputato sia stato informato, in tempo utile, del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione (lettera a) della disposizione citata) oppure che l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato (lettera b) della disposizione citata).
86.
Come risulta dall’articolo 8, paragrafo 4, e dall’articolo 9 di detta direttiva, il diritto a un nuovo processo è riservato alle persone il cui processo è condotto in contumacia laddove le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non sono soddisfatte (
38
). In altri termini, una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 (
39
). Pertanto, quando ricorrono le condizioni enunciate da detto articolo 8, paragrafo 2, il processo svolto in contumacia può concludersi con una decisione che, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3 del medesimo articolo (
40
), può essere eseguita senza alcun obbligo per lo Stato membro di cui trattasi di prevedere il diritto a un nuovo processo (
41
).
87.
La Corte ha avuto occasione di precisare che le lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 sono applicabili alternativamente e
che esse enunciano, ciascuna, due condizioni cumulative
, la prima delle quali impone che
l’interessato sia informato dello svolgimento del processo
(
42
). A tal riguardo, la Corte si è basata sul considerando 36 di detta direttiva, il quale precisa che il fatto che l’indagato o imputato sia informato dello svolgimento del processo dovrebbe essere inteso nel senso che il medesimo è citato personalmente o è informato ufficialmente, con altri mezzi,
della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo
(
43
). Di conseguenza, la Corte ha giudicato che spetta al giudice nazionale chiamato a esaminare se siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in questione verificare se un documento ufficiale, che indichi in modo inequivocabile la data e il luogo fissati per il processo e, in caso di mancata rappresentanza da parte di un avvocato incaricato, le conseguenze di un’eventuale mancata comparizione,
sia stato portato all’attenzione dell’interessato
(
44
).
88.
La seconda condizione richiesta dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 affinché il condannato in contumacia possa essere privato del diritto a un nuovo processo può essere soddisfatta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4, di detta direttiva, se tale persona è stata informata, in tempo utile, delle conseguenze della mancata comparizione al processo oppure, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, della medesima direttiva, se detta persona è stata rappresentata al processo da un difensore incaricato, nominato dalla stessa oppure dallo Stato (
45
).
89.
Ne consegue che, benché la seconda condizione differisca in base al fatto che la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione della lettera a) o della lettera b) dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343,
la prima condizione relativa all’informazione dell’interessato sullo svolgimento del suo processo è comune a queste due disposizioni
(
46
).
90.
Mi sembra opportuno ritenere che i punti i) e ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 siano strutturati secondo la stessa architettura.
91.
Infatti, occorre ritenere, per analogia con quanto dichiarato dalla Corte in merito all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che, in ciascuna delle ipotesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti da i) a iii), della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della condanna non ledono i diritti della difesa dell’interessato né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, quali sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (
47
).
92.
Pertanto, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 stabilisce, nei suoi punti da i) a iii), i presupposti in presenza dei quali si deve ritenere che l’interessato
abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico
, con la conseguenza che il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena inflitta al condannato in contumacia non possono essere subordinati alla condizione che egli possa beneficiare di un nuovo processo in sua presenza nello Stato membro di condanna (
48
).
93.
Poiché l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 enuncia parimenti le condizioni in presenza delle quali si può ritenere che un condannato
abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare personalmente al processo
e possa quindi essere privato del diritto a un nuovo processo (
49
), ritengo che debba esistere una
coerenza
nell’interpretazione, da un lato, di tale disposizione e, dall’altro, dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
94.
Questa coerenza è giustificata dal fatto che dette disposizioni perseguono il medesimo obiettivo, diretto a rafforzare il diritto a un equo processo nel quadro dei procedimenti penali, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale e fanno parte di un
medesimo sistema globale di garanzie
(
50
). Dette disposizioni si trovano pertanto inserite in un insieme normativo più generale che offre, in maniera coerente, determinate garanzie alle persone oggetto di un procedimento penale.
95.
È certamente vero che, analogamente alla decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 introduce un sistema di riconoscimento reciproco basato sul principio della fiducia reciproca e che, come risulta dal considerando 14 della decisione quadro 2009/299, essa non mira, in tal modo, ad armonizzare le legislazioni nazionali (
51
).
96.
È parimenti vero che, quando è stata invitata a precisare il rapporto esistente tra la direttiva 2016/343 e la decisione quadro 2002/584, la Corte è partita dalla constatazione che detta decisione quadro contiene una disposizione specifica, ossia l’articolo 4
bis
, che prevede proprio il caso di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, riguardante un interessato che non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione che ha inflitto tale pena o imposto tale misura (
52
). In tale contesto, la Corte ha precisato che un’eventuale contrasto del diritto nazionale dello Stato membro emittente con le disposizioni della direttiva 2016/343 non può costituire un motivo idoneo a comportare il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo (
53
). Infatti, secondo la Corte invocare le disposizioni di una direttiva per intralciare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo consentirebbe di eludere il sistema istituito mediante la decisione quadro 2002/584, che prevede tassativamente i motivi di rifiuto di esecuzione (
54
). A questo proposito, la Corte ha osservato che la direttiva 2016/343 non contiene disposizioni applicabili all’emissione e all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (
55
). Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, quando l’interessato ha ostacolato la sua citazione in giudizio e non è comparso personalmente al processo a causa della sua latitanza nello Stato membro di esecuzione, per il solo motivo che a tale autorità non sia stata fornita la garanzia che, in caso di consegna dell’interessato allo Stato membro emittente, verrebbe rispettato il diritto a un nuovo processo quale definito negli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 (
56
).
97.
Mi sembra che tale posizione della Corte rifletta la volontà del legislatore dell’Unione, espressa nel considerando 3 della decisione quadro 2009/299, di non far più dipendere l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla fornitura, da parte dell’autorità emittente, di assicurazioni, la cui sufficienza doveva essere valutata dall’autorità di esecuzione, per garantire alla persona oggetto di tale mandato che essa avrebbe la possibilità di chiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente. Al fine di porre rimedio alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo a suo carico, derivanti dall’esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali (
57
), il legislatore dell’Unione ha scelto di prevedere motivi di non riconoscimento, precisi e comuni, delle decisioni pronunciate al termine di un processo in cui l’interessato non sia comparso personalmente (
58
).
98.
In tale ottica la posizione della Corte, consistente nel rifiutare di creare un motivo di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo a causa di un’eventuale contrasto del diritto nazionale dello Stato membro emittente con le disposizioni della direttiva 2016/343 (
59
), non osta, a mio avviso, a che l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 siano interpretati
in modo coerente
con l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343.
99.
In effetti, è importante sottolineare che il parallelismo tra queste disposizioni ha condotto la Corte a porre in evidenza il
nesso funzionale
tra le disposizioni di questa direttiva e della decisione quadro 2002/584 (
60
). A mio parere, questa constatazione vale parimenti per le disposizioni della decisione quadro 2008/909.
100.
Questo nesso funzionale, che garantisce la coerenza e la leggibilità del sistema di garanzie processuali di cui beneficiano le persone condannate in contumacia, mi porta a ritenere, nel contesto dell’applicazione della decisione quadro 2008/909, che, al fine di determinare se una situazione corrisponda a una delle fattispecie menzionate nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i) o ii), di tale decisione quadro e se, di conseguenza, il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena non possano essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, occorra tener conto delle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343, quali individuate e precisate dalla Corte.
101.
Decidere diversamente potrebbe condurre ad obbligare l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a riconoscere una sentenza e ad eseguire una pena, persino laddove le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva 2016/343 non siano soddisfatte e il condannato in contumacia non possa quindi essere validamente privato del suo diritto a un nuovo processo. In particolare, ammettere che l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 dipenda da condizioni più flessibili di quelle previste dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, quale la semplice conoscenza del fatto che si svolga un processo, senza ulteriori precisazioni, potrebbe obbligare tale autorità a riconoscere una sentenza che potrebbe essere tuttavia rimessa in discussione al termine di un nuovo processo, qualora se ne tenga uno.
102.
Orbene ricordo che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2016/343, è quando è adottato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva che un provvedimento può essere eseguito nei confronti dell’interessato. Mi sembra quindi logico ritenere che, quando le condizioni previste dalle lettere a) o b) di tale disposizione sono soddisfatte e, di conseguenza, l’interessato può essere privato del suo diritto a un nuovo processo e la decisione può essere eseguita, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non possa intralciare una siffatta esecuzione invocando il motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
103.
Questi elementi corroborano la mia opinione secondo cui, al pari di quanto vale per le fattispecie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343 (
61
), occorre considerare che i punti i) e ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 siano applicabili alternativamente e
che essi enuncino, ciascuno, due condizioni cumulative
, la prima delle quali impone che
l’interessato fosse al corrente del processo fissato, il che significa che dev’essere stato informato della data e del luogo fissati per il processo
.
104.
La seconda condizione imposta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punti i) e ii), della decisione quadro 2008/909, affinché l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non possa esercitare la sua facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena, è che il condannato sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio, o che tale persona abbia conferito un mandato a un difensore, nominato da detta persona o dallo Stato, per difenderla al processo, e sia stato effettivamente difeso dal summenzionato legale durante il processo.
105.
Quest’ultima condizione, unitamente a quella relativa all’informazione dell’interessato sulla data e sul luogo fissati per il processo, è idonea a dimostrare che, conformemente a quanto chiarito nel considerando 10 della decisione quadro 2009/299, tale persona ha deliberatamente scelto di essere rappresentata da un avvocato piuttosto che comparire personalmente al processo.
106.
Viceversa, contrariamente a quanto potrebbe suggerire la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, non credo che tale disposizione esiga che l’informazione dell’interessato riguardo alla data e al luogo fissati per il processo preceda necessariamente il mandato conferito al suo avvocato per difenderlo in tale processo. Tale disposizione dovrebbe piuttosto essere interpretata nel senso che essa enuncia due condizioni cumulative, ma che non devono necessariamente essere soddisfatte in un determinato ordine. Adottare un’interpretazione diversa porterebbe a imporre requisiti formali eccessivi, come la necessità di confermare o rinnovare il mandato in vista del processo in appello, laddove tale mandato è stato inizialmente conferito per coprire l’intero procedimento. Se l’informazione dell’interessato riguardo alla data e al luogo fissati per il processo ha, come penso, lo scopo di consentire a quest’ultimo di presenziare al suo processo, poco importa che tale informazione sia fornita prima che venga conferito un mandato al consulente legale o dopo che tale mandato sia stato conferito. Osservo peraltro che la Corte, nel precisare le condizioni previste dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, non ha evidenziato la necessità di un ordine cronologico tra l’informazione dell’interessato sullo svolgimento del processo e il mandato conferito a un difensore. Inoltre rilevo che, quando l’interessato conferisce un mandato a un legale per fare appello e rappresentarlo in tal sede, questo mandato precede necessariamente l’informazione relativa alla data e al luogo del processo in appello i quali, per definizione, non sono noti in tale momento.
107.
Aggiungo che, se il rispetto di un siffatto ordine cronologico fosse imposto nell’ambito dell’eccezione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, ciò potrebbe condurre a limitare fortemente i casi di applicazione di tale eccezione, il che sarebbe contrario alla regola secondo la quale i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione devono essere interpretati restrittivamente (
62
). Per quanto concerne l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, la Corte ha pertanto dichiarato che la condizione della doppia incriminazione costituisce un’eccezione al principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena. Il campo d’applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, derivante dall’assenza di doppia incriminazione, oggetto di tale disposizione, dev’essere quindi interpretato in maniera restrittiva, per limitare i casi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione (
63
). Come già precisato dalla Corte, l’interpretazione restrittiva di detta disposizione contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo diretto ad agevolare il reinserimento sociale del condannato, perseguito dalla decisione quadro 2008/909, come precisa l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima (
64
). A mio parere, questi insegnamenti dovrebbero essere seguiti nel contesto dell’applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909.
108.
Dall’insieme degli elementi che precedono deduco che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che l’eccezione prevista da tale disposizione richiede il rispetto di due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che l’interessato sia stato informato della data e del luogo fissati per il processo e, dall’altro, che egli abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui stesso o dallo Stato per patrocinarlo al processo, e che sia stato effettivamente difeso da tale legale durante il processo. Una siffatta informazione non deve necessariamente precedere il mandato conferito a detto consulente.
109.
Occorre ora precisare il modo in cui l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
3.
La verifica delle condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909
a)
Sulla prima condizione: i casi in cui si può ritenere che l’interessato abbia ricevuto un’informazione sufficiente
110.
Al fine di verificare se la prima condizione posta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 sia soddisfatta, mi sembra ancora una volta pertinente tener conto della giurisprudenza relativa alla direttiva 2016/343. Infatti, in tale contesto la Corte ha individuato situazioni in cui
si deve ritenere che l’interessato sia stato informato dello svolgimento del processo
.
111.
Difatti, al fine di verificare se la prima condizione contenuta nell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2016/343 sia soddisfatta, la Corte ha dichiarato che, come risulta dal considerando 38 di tale direttiva, occorre prestare particolare attenzione, da un lato,
alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare l’interessato dello svolgimento del processo
e, dall’altro,
alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni
. Di conseguenza, secondo la Corte presentano una rilevanza ai fini della valutazione di questa condizione eventuali indizi precisi e oggettivi del fatto che detta persona, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo di tale processo. L’esistenza di siffatti indizi precisi e oggettivi può essere constatata, ad esempio, quando detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità competenti o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato (
65
). Pertanto, il fatto che l’interessato abbia deliberatamente impedito allo Stato di informarlo costituisce una circostanza rilevante al fine di determinare il carattere sufficiente dell’informazione che gli è stata trasmessa.
112.
Sulla base di tali elementi rilevo che, nel procedimento principale, non sembra che le autorità competenti dello Stato membro di condanna siano venute meno al loro dovere di diligenza al fine di informare SO dello svolgimento del processo d’appello. Infatti è pacifico che tali autorità hanno inviato, in tempo utile, un documento ufficiale che menzionava la data e il luogo del processo all’indirizzo che SO ha comunicato a tali autorità, ossia l’indirizzo dello studio del suo consulente legale, e che tale documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo. Indicando detto indirizzo, SO ha lasciato intendere che le notifiche inviate allo studio del suo consulente giuridico fossero assimilate a notifiche effettuate a lui stesso.
113.
Viceversa, si può rimproverare ad SO di essere venuto meno al suo dovere di diligenza. Infatti, come precisato dal giudice del rinvio, nonostante l’appello da lui interposto SO non si è tenuto sufficientemente in contatto né con le autorità giudiziarie polacche né con il suo avvocato, del cui studio aveva indicato l’indirizzo come quello al quale dovevano essere effettuate tutte le notifiche. Non avendo mantenuto contatti del genere, che gli avrebbero consentito di conoscere la data e il luogo del suo processo, SO non può ora lamentare, dinanzi all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, il fatto di non aver avuto a disposizione tali informazioni. In tale contesto non mi sembra rilevante la circostanza che il consulente giuridico non abbia egli stesso informato SO della data e del luogo dell’udienza d’appello.
114.
In tali circostanze ritengo che l’invio, in tempo utile, da parte delle autorità competenti dello Stato membro di condanna, di un documento ufficiale che indichi la data e il luogo del processo all’indirizzo che il condannato aveva comunicato a tali autorità come indirizzo al quale dovevano essere effettuate tutte le notifiche, vale a dire l’indirizzo dello studio del suo consulente legale, e la prova fornita che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo, valgano come informazione comunicata a tale persona riguardo alla data e al luogo summenzionati.
115.
Ne consegue che
si deve ritenere
che il condannato fosse a conoscenza della data e del luogo del suo processo (
66
).
116.
Poiché la prima condizione menzionata nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 è quindi, a mio avviso, soddisfatta, occorre verificare se ciò valga anche per la seconda condizione.
b)
Sulla seconda condizione: il mandato a un consulente legale che abbia difeso l’interessato durante il processo
117.
Per quanto riguarda la rappresentanza da parte di un difensore incaricato, la Corte ha precisato che l’esistenza di un «mandato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343, richiede che l’interessato stesso abbia conferito a un avvocato, eventualmente a colui che gli è stato assegnato d’ufficio, l’incarico di rappresentarlo al processo in contumacia (
67
). Da ciò discende che la mera circostanza che un condannato in contumacia sia stato difeso da un avvocato, incaricato d’ufficio, nel corso di tutto il procedimento giudiziario condotto in sua assenza non basta per soddisfare la seconda condizione enunciata in detta disposizione (
68
).
118.
Secondo la Corte, la rappresentanza da parte di un avvocato consente di dimostrare che la persona giudicata in sua assenza ha rinunciato volontariamente e inequivocabilmente al suo diritto di presenziare al processo solo se tale persona ha deliberatamente lasciato a tale difensore l’incarico di garantire la sua difesa dinanzi all’organo giudicante, il che presuppone che lo abbia specificamente designato a rappresentarlo, in sua assenza, al processo (
69
).
119.
Sulla base di tali elementi, che mi sembra debbano guidare l’esame della seconda condizione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, mi sembra che si debba ritenere, alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte e fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie.
120.
Infatti, SO aveva conferito mandato al legale che aveva designato a rappresentarlo sia durante il procedimento di primo grado sia durante il procedimento di appello. La circostanza che SO sia stato difeso durante il processo d’appello da un avvocato che ha sostituito detto legale non mi sembra problematica per quanto riguarda la questione se SO sia stato rappresentato dinanzi al giudice d’appello da un difensore incaricato, dal momento che tale difesa, la cui realtà non è contestata, si inserisce nella continuità del mandato conferito al summenzionato consulente.
121.
L’insieme di questi elementi mi induce a ritenere che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le condizioni di applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909 sembrino soddisfatte. L’autorità competente dello Stato di esecuzione non può negare il riconoscimento della sentenza né l’esecuzione della pena.
122.
In ogni caso, quand’anche il giudice del rinvio dovesse giungere alla constatazione che tali condizioni non sono soddisfatte, occorre sottolineare che esso non può essere obbligato, in forza del suo diritto nazionale, a rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena. Esso dispone, infatti, di un margine di discrezionalità per decidere se applicare o meno il motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), della decisione quadro 2008/909. La terza questione pregiudiziale riguarda tale problematica.
C.
Sulla terza questione pregiudiziale
123.
Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena quando nessuna delle eccezioni previste da tale disposizione è applicabile.
124.
Per le ragioni che ho esposto nelle mie conclusioni nella causa Khuzdar (C‑95/24), presentate in data odierna e alle quali rinvio, tale questione, a mio avviso, dovrebbe essere risolta in senso affermativo.
D.
Sulla quarta questione pregiudiziale
125.
Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di dichiarare se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che il condannato può rinunciare alla protezione derivante da tale disposizione, e consentire così l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, persino quando le condizioni previste da detta disposizione non sono soddisfatte. In particolare, tale giudice desidera sapere se la circostanza che l’interessato abbia chiesto all’autorità competente dello Stato membro di condanna che la pena fosse eseguita nello Stato membro di cui è cittadino costituisca una siffatta rinuncia.
126.
Preciso anzitutto che la risposta a tale questione presenta una sua utilità nell’ambito del procedimento principale solo qualora il giudice del rinvio sia indotto a constatare che le condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), di tale decisione quadro non sono soddisfatte.
127.
Ricordo che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro, nei suoi punti da i) a iii), stabilisce i presupposti in presenza dei quali si deve ritenere che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena inflitta al condannato in contumacia non possono essere subordinati alla condizione che lo stesso possa beneficiare di un nuovo processo in sua presenza nello Stato membro di condanna (
70
).
128.
In particolare, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della decisione quadro 2008/909 risulta che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione non può negare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena se, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, al quale il condannato ha diritto di partecipare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che possa condurre alla riforma della decisione originaria, detto condannato abbia dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione, oppure non abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.
129.
A mio avviso, il fatto che l’interessato abbia chiesto all’autorità competente dello Stato membro di condanna che la pena fosse eseguita nello Stato membro di cui è cittadino non soddisfa, come tale, le condizioni enunciate da detta disposizione.
130.
Vero è che, nel caso di specie, l’atteggiamento di SO può sembrare contraddittorio in quanto, chiedendo che la sua pena fosse eseguita in [OSCURATO:PERSONA], sembra che egli abbia accettato tale pena. Tuttavia occorre sottolineare che SO può formulare una siffatta domanda riservandosi il diritto di chiedere lo svolgimento di un nuovo processo.
131.
Ciò precisato occorre tener conto, in tale contesto, della giurisprudenza relativa alla disposizione identica contenuta nella decisione quadro 2002/584. Infatti da tale giurisprudenza risulta che, nei limiti in cui l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, di tale decisione quadro prevede un caso di rifiuto facoltativo di esecuzione, un’autorità giudiziaria di esecuzione, anche dopo aver constatato che le circostanze indicate dalle eccezioni previste, in particolare, dalle lettere da a) a c) di tale disposizione non comprendono la situazione di cui trattasi, può prendere in considerazione, in ogni caso, altre circostanze che le consentano di assicurarsi che la consegna dell’interessato non comporti una violazione dei suoi diritti della difesa; in particolare, il comportamento di cui l’interessato abbia dato prova (
71
).
132.
Alla luce di tale giurisprudenza, che mi sembra applicabile per analogia in sede di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, ritengo che la domanda dell’interessato diretta a che la sua condanna sia eseguita nello Stato membro di cui ha la cittadinanza faccia parte di tali circostanze. L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può quindi garantire un equilibrio tra gli obiettivi diretti a lottare contro l’impunità, a facilitare il reinserimento sociale del condannato e a garantire i diritti della difesa di quest’ultimo.
133.
Di conseguenza suggerisco alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che esso enuncia, nei suoi punti da i) a iii), le condizioni in presenza delle quali si deve ritenere che il condannato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a essere presente al processo. Il fatto che tale persona abbia chiesto all’autorità competente dello Stato membro di condanna che la pena fosse eseguita nello Stato membro di cui ha la cittadinanza non soddisfa, in quanto tale, le condizioni enunciate dal punto iii) di tale disposizione. Tuttavia, una siffatta domanda fa parte delle circostanze che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può prendere in considerazione, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, al fine di decidere se essa desideri o meno avvalersi del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro.
V.
Conclusione
134.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
1)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto i), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
dev’essere interpretato nel senso che:
una citazione a comparire notificata a un domiciliatario che il condannato abbia designato per ricevere le notifiche non consente, in quanto tale, all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di applicare l’eccezione prevista da tale disposizione, nei limiti in cui tale fattispecie rientra nel punto ii) dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di detta decisione quadro.
2)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
dev’essere interpretato nel senso che:
l’eccezione prevista da tale disposizione richiede il rispetto di due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che l’interessato sia stato informato della data e del luogo fissati per il processo e, dall’altro, che egli abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui stesso o dallo Stato per patrocinarlo al processo, e che sia stato effettivamente difeso da tale legale durante il processo. Una siffatta informazione non deve necessariamente precedere il mandato conferito a detto consulente.
L’invio, in tempo utile, da parte delle autorità competenti dello Stato membro di condanna, di un documento ufficiale che indichi la data e il luogo del processo all’indirizzo che il condannato aveva comunicato a tali autorità come indirizzo al quale dovevano essere effettuate tutte le notifiche, vale a dire l’indirizzo dello studio del suo consulente legale, e la prova fornita che tale documento è stato effettivamente consegnato a detto indirizzo, valgono come informazione comunicata a tale persona riguardo alla data e al luogo summenzionati. Pertanto, si deve ritenere che detta persona fosse a conoscenza della data e del luogo del suo processo, cosicché la prima condizione menzionata nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909, come modificata, va giudicata soddisfatta.
3)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i) della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale, la quale obbliga l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione a rifiutare il riconoscimento di una sentenza e l’esecuzione di una pena quando nessuna delle eccezioni previste da tale disposizione è applicabile.
Spetta al giudice nazionale, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la propria normativa nazionale, nella misura più ampia possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2008/909, come modificata.
4)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299,
dev’essere interpretato nel senso che:
esso enuncia, nei suoi punti da i) a iii), le condizioni in presenza delle quali si deve ritenere che il condannato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a essere presente al processo. Il fatto che tale persona abbia chiesto all’autorità competente dello Stato membro di condanna che la pena fosse eseguita nello Stato membro di cui ha la cittadinanza non soddisfa, in quanto tale, le condizioni enunciate dal punto iii) di tale disposizione. Tuttavia, una siffatta domanda fa parte delle circostanze che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può prendere in considerazione, nell’ambito dell’esercizio del suo potere discrezionale, al fine di decidere se essa desideri o meno avvalersi del motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), di tale decisione quadro.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) V. considerando 33 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
). V., anche, sentenza del 20 maggio 2025, Kachev (C‑135/25 PPU; in prosieguo: la «sentenza Kachev,
EU:C:2025:366
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
(
3
) V. considerando 35 della direttiva (UE) 2016/343. V., anche, considerando 1 della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (
GU 2009, L 81, pag. 24
).
(
4
)
GU 2008, L 327, pag. 27
.
(
5
) In prosieguo: la «decisione quadro 2008/909».
(
6
) In tale causa l’interessato era fuggito senza comunicare un domicilio per le notificazioni, sicché il giudice slovacco non è riuscito a rintracciarlo né a notificargli il decreto di citazione a comparire all’udienza.
(
7
) Bgbl. 1982 I, pag. 2071.
(
8
) In prosieguo: la «sentenza del 5 agosto 2019».
(
9
) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299 (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).
(
10
) Il giudice del rinvio fa riferimento, a tal riguardo, alle sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas (
C‑270/17 PPU
,
EU:C:2017:628
), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C‑397/22
,
EU:C:2023:1030
).
(
11
)
C‑108/16 PPU
,
EU:C:2016:346
.
(
12
)
C‑397/22
,
EU:C:2023:1030
.
(
13
)
C‑396/22
,
EU:C:2023:1029
.
(
14
) V. sentenze del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑819/21
,
EU:C:2023:841
, punto
19
), e del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una pena in seguito a un MAE) (
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
45
).
(
15
) V. sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑819/21
,
EU:C:2023:841
, punto
20
).
(
16
) V., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C‑398/22
,
EU:C:2023:1031
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
(
17
) V., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C‑398/22
,
EU:C:2023:1031
, punto
32
e giurisprudenza ivi citata).
(
18
) V. sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (
C‑108/16 PPU
,
EU:C:2016:346
, punto
32
).
(
19
)
C‑108/16 PPU
,
EU:C:2016:346
.
(
20
) V. sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (
C‑108/16 PPU
,
EU:C:2016:346
, punto
54
).
(
21
) La versione in lingua italiana dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584 è redatta in maniera identica.
(
22
) V., segnatamente, sentenze del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑451/08
,
EU:C:2010:168
, punto
38
), e del 3 luglio 2025, Smiliev (
C‑263/24
,
EU:C:2025:525
, punto
67
).
(
23
) V., in particolare, le versioni tedesca e ungherese.
(
24
) V., in particolare, le versioni ceca e polacca. V., parimenti, la versione svedese, che fa riferimento alla «connaissance de l’audience planifiée» [«conoscenza dell’udienza programmata»].
(
25
) In bulgaro: «
protses
»; in spagnolo: «
juicio
»; in croato: «
suđenje
»; in danese: «
retssag
»; in greco: «
díkis
»; in francese: «
procès
»; in lituano: «
teisminis nagrinėjimas
»; in neerlandese: «
proces
»; in rumeno: «
procesul
», e in sloveno: «
sojenje
».
(
26
) Viceversa, le versioni in slovacco e in finlandese di queste disposizioni fanno parimenti riferimento al «processo» (rispettivamente, «
konania
» e «
oikeudenkäynnistä
»), ma questo termine è interpretato nel senso di «procedimento» e non di «udienza».
(
27
) Questa categoria raggruppa segnatamente la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].
(
28
) Tale categoria comprende, in particolare, il Regno del Belgio (tenendo conto del recepimento, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni in questione in lingua francese e neerlandese), la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ceca, il Regno di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, l’[OSCURATO:PERSONA], il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia (tenendo conto del recepimento, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni in questione in lingua finlandese e svedese) e il Regno di Svezia. Detta categoria comprende anche la Repubblica italiana, ma unicamente per quanto riguarda il recepimento dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584.
(
29
) È parimenti il caso della normativa cipriota, che usa l’espressione greca «tis programmatisménis díkis», equivalente dell’espressione inglese «the scheduled trial». [OSCURATO:PERSONA], l’uso della parola «nasrochen» (previsto, organizzato, fissato) riguardo all’udienza proviene dalla parola «nasrochvam» che significa «determinare il momento in cui avverrà un’azione», il che sottintende che la nozione di «udienza prevista» in diritto bulgaro implica parimenti la determinazione di una data specifica. [OSCURATO:PERSONA], si usano i termini «den berammede retssag», direttamente traducibili come «udienza programmata». Il fatto che un’udienza sia stata programmata significa che una data e un’ora sono state fissate per l’udienza nella causa. [OSCURATO:PERSONA], i termini utilizzati sono «kitűzött tárgyalás», che letteralmente significano «udienza fissata», il che implica che una data sia già stata fissata per l’udienza. Nella Repubblica ceca, l’uso dell’aggettivo «nařízeném», che significa letteralmente «fissata» o «disposta», in collegamento con il termine «jednání» (udienza) fa capire che una data d’udienza è già stata fissata.
(
30
) Questa categoria comprende segnatamente il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Romania, la Repubblica di Slovenia nonché la Repubblica italiana, ma unicamente, per quest’ultimo Stato membro, per quanto riguarda il recepimento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909. Per l’esattezza, il Regno di Spagna usa i termini «conoscenza della data e del luogo fissati per l’udienza», la Repubblica francese, «conoscenza della data e del luogo del processo» («processo» da intendere nel senso di «udienza»), la Repubblica italiana [unicamente per il recepimento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della decisione quadro 2008/909], «essendo al corrente della data fissata per il processo», la Romania, «conoscenza del giorno, del mese, dell’anno e del luogo di comparizione» e la Repubblica di Slovenia, «conoscenza del giorno e del luogo dell’udienza prevista».
(
31
) V., segnatamente, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau (
30/77
,
EU:C:1977:172
, punto
14
), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di primo periodo di impegno iniziale) (
C‑612/23
,
EU:C:2025:82
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
(
32
) V., segnatamente, per analogia, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑416/20 PPU; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2020:1042
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata), nonché del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata).
(
33
) V. segnatamente, per analogia, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
50
).
(
34
) V., segnatamente, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata).
(
35
) V., segnatamente, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
53
e giurisprudenza ivi citata).
(
36
) V., segnatamente, sentenza Kachev (punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
(
37
) V., segnatamente, sentenza Kachev (punto 32 e giurisprudenza ivi citata). In prosieguo: il «diritto a un nuovo processo».
(
38
) V. sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, punto
29
).
(
39
) V. sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, punto
31
); del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo) (
C‑400/23
,
EU:C:2025:14
, punto
59
); del 16 gennaio 2025, Stangalov (
C‑644/23
,
EU:C:2025:16
, punto
36
), e Kachev (punto 33).
(
40
) Ai sensi di tale disposizione, una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato di cui trattasi.
(
41
) V. sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, punto
30
).
(
42
) V. sentenza Kachev (punto 34). La Corte ha sottolineato che l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 attribuisce un’importanza particolare a che l’interessato sia informato, in quanto subordina espressamente qualunque possibilità di organizzare un processo in contumacia alla condizione che tale persona sia stata informata dello svolgimento del processo [v. sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
51
)].
(
43
) V. sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio) (
C‑420/20
,
EU:C:2022:679
, punto
52
).
(
44
) V. sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, punto
41
).
(
45
) V. sentenza Kachev (punto 38).
(
46
) Pertanto, secondo la Corte, quando l’interessato non è stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del processo o quando, pur essendone stato informato o potendosi supporre che abbia ricevuto una siffatta informazione, non è stato informato delle conseguenze della mancata comparizione e non è stato neppure rappresentato da un difensore incaricato al processo, detta persona gode, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza della decisione pronunciata in contumacia (v., in particolare, sentenza Kachev, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
(
47
) V., segnatamente, sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata).
(
48
) V., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
52
).
(
49
) V. sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
), dove la Corte ha dichiarato che la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/343, allorché sono soddisfatte le condizioni previste nel paragrafo 2 di tale articolo 8, di condurre un processo in contumacia e di eseguire la decisione senza prevedere il diritto a un nuovo processo si basa sul postulato che, nell’ipotesi di cui a detto paragrafo 2, l’interessato, debitamente informato, abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il diritto di presenziare al processo (punto 34 della sentenza citata).
(
50
) Nell’ambito del mandato d’arresto europeo, la Corte ha quindi rilevato che «la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione» [sentenza del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti) (
C‑649/19
,
EU:C:2021:75
, punto
76
)].
(
51
) V. ordinanza del 20 settembre 2024, Anacco (C‑504/24 PPU; in prosieguo: l’«ordinanza Anacco»,
EU:C:2024:779
, punto
51
)
(
52
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 45).
(
53
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 46).
(
54
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 47). V., parimenti, ordinanza Anacco (punto 55).
(
55
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 47).
(
56
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 56). Sottolineo inoltre che, nella sua sentenza del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
), la Corte ha dichiarato che l’impegno dello Stato membro di emissione, di riconoscere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo il diritto a un nuovo processo, quando quest’ultima sia stata condannata in contumacia in violazione dei suoi diritti della difesa, non compare tra le condizioni enunciate nell’articolo 5 della decisione quadro 2002/584. Da ciò deriva che il diritto dell’Unione osta a che l’autorità giudiziaria di esecuzione possa subordinare la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo a una siffatta condizione (punto 80 della sentenza citata). La Corte ha tuttavia precisato che detta autorità può essere sollecitata a chiedere, mediante, se del caso, una domanda di informazioni supplementari, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta decisione quadro, la garanzia, da parte dello Stato membro di emissione, che la persona oggetto del mandato d’arresto europeo sia informata del fatto che, in virtù del diritto dello Stato membro di emissione, essa otterrà il diritto a un nuovo processo al quale potrà partecipare e che consentirà di riesaminare il caso nel merito, comprese le nuove prove, e di riformare la decisione originaria, fermo restando che, qualora una siffatta assicurazione venisse fornita dallo Stato membro di emissione, l’autorità giudiziaria di esecuzione sarebbe costretta a consegnare l’interessato, conformemente all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione quadro (punto 82 della sentenza citata).
(
57
) V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
62
), nonché ordinanza Anacco (punto 58).
(
58
) V. considerando 4 della decisione quadro 2009/299. In seguito alle modifiche introdotte da detta decisione quadro, la decisione quadro 2002/584 procede adesso ad un’armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, secondo il diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono i condannati
in absentia
raggiunti da un mandato d’arresto europeo [v., segnatamente, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
62
), nonché ordinanza Anacco (punto 58)].
(
59
) A questo proposito la Corte evoca l’impossibilità di invocare la direttiva 2016/343 per intralciare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, al di fuori dei motivi di rifiuto di esecuzione previsti dalla decisione quadro 2002/584 [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 55)].
(
60
) V., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sul diritto a un nuovo processo) (
C‑400/23
,
EU:C:2025:14
, punto
48
). V., parimenti, ordinanza Anacco (punto 52).
(
61
) V. sentenza Kachev (punto 34).
(
62
) V., segnatamente, sentenze del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (
C‑665/20 PPU
,
EU:C:2021:339
, punto
39
); del 14 luglio 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers (
C‑168/21
,
EU:C:2022:558
, punto
40
), e del 6 giugno 2023, O.G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo) (
C‑700/21
,
EU:C:2023:444
, punto
33
). V., parimenti, ordinanza Anacco (punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).
(
63
) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
C‑289/15
,
EU:C:2017:4
, punto
46
).
(
64
) V. sentenza dell’11 gennaio 2017, Grundza (
C‑224/15
,
EU:C:2017:4
, punti
50
e
51
).
(
65
) V., segnatamente, sentenza Kachev (punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
(
66
) V., per analogia, riguardo all’ipotesi della latitanza dell’interessato, sentenza Kachev (punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
(
67
) V., segnatamente, sentenza Kachev (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
(
68
) V. sentenza Kachev (punto 59).
(
69
) V. sentenza Kachev (punto 61).
(
70
) V., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
52
).
(
71
) V. sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (
C-396/22
,
ECLI:EU:C:2023:1029
, punti
41
e
42
e giurisprudenza ivi citata).