CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ri- gettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19/4/2017 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per partecipazione alla locale di 'ndrangheta di Condofuri, comune del basso versante ionico della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento di custodia cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed eseguito il 6/5/2013, veniva confermato in sede di rie- same in data 6/6/2013. Il ricorrente, dopo una sentenza di condanna in primo grado a nove anni di reclusione in data 3/7/2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva assolto per non aver commesso il fatto e rimesso in libertà dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sentenza divenuta irrevocabile il 3/10/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Mesiano, deducendo con l'unico motivo, di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di moti- vazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza della colpa grave. Il ricorrente fa presente di avere sottolineato nell'istanza di riparazione i gravi pregiudizi patiti e il palese errore giudiziario verificatosi nella vicenda giudiziaria che lo aveva visto assolto dopo un'ingiusta condanna in primo grado. Rilevava di avere risposto sia nell'interrogatorio di garanzia che nell'esame durante il dibattimento, rito scelto per esplicare a pieno la propria difesa. Si lamenta che l'impugnata ordinanza, testualmente riportata, abbia illogica- mente e apoditticamente ancorato la propria valutazione alla circostanza che il Mesiano compiva un tentativo di riappacificazione tra i Nucera senza considerare una serie di altri elementi che avrebbero dovuto evitare l'arresto. La Corte reggina non si sarebbe confrontata con i dati oggettivi forniti dalla difesa del ricorrente che, ove considerati, avrebbero consentito di escludere qual- siasi profilo di dolo o colpa grave. In particolare, si sottolineava che: a. i due Nucera erano due parenti cono- sciuti da anni perché abitavano nello stesso piccolo paese del Mesiano; b. il Me- siano li conosceva come persone perbene e incensurate e il motivo dei dissidi nulla non riguardava motivi di ‘ndrangheta ma banali dissidi; c. il coinvolgimento del Mesiano avveniva per caso durante un incontro al bar. Al di là di questo incontro null'altro vi era a carico dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistessero i presupposti per l'arresto. Ci si duole che la Corte calabrese nulla abbia argomentato sul punto, ritenendo sufficiente per l'applicazione della misura cautelare l'aver partecipato ad un unico incontro con il fine di fare riappacificare due conoscenti. Si rileva che il semplice ruolo di paciere non sarebbe sufficiente a configurare un quadro indiziario idoneo a definire la partecipazione al sodalizio criminale. Si richiama il principio stabilito da questa Corte, in materia di associazione per delinquere, con la sentenza n. 40505/2009, nella quale verrebbe presa in consi- derazione la mera episodicità dell'attività del ricorrente, che sembra aver fatto da paciere o da tramite tra soggetti mafiosi, in relazione ad un unico episodio. In quel caso l'ordinanza di custodia cautelare veniva annullata con rinvio per nuovo esame. Pertanto, se ne deduce che, alla luce degli elementi esistenti ex ante, l'arresto del Mesiano non era legittimo o plausibile. Ancor di più, poi, alla luce degli elementi sottoposti al giudice della riparazione e dallo stesso ignorati. Si rileva che l'impugnata ordinanza fondi il proprio giudizio su considerazioni probabilistiche senza compiere una valutazione oggettiva della condotta. Vengono, quindi, richiamati i principi stabiliti da questa Corte di legittimità in materia di giudizio di riparazione e di valutazione della condotta evidenziando che l'indagato teneva una condotta collaborativa fin dal principio, rendendo l'interro- gatorio di garanzia, al fine di chiarire la propria posizione. In ogni caso, poi, si ribadisce che la Difesa, rappresentando tutta una serie di elementi già a disposizione dell'autorità giudiziaria al momento dell'arresto, ha dimostrato l'illegittimità dell'arresto. L'impugnata ordinanza avrebbe dovuto spiegare sulla base di quale dato pro- cessuale abbia desunto l'esistenza del dolo o della colpa grave, alla luce dell'in- censuratezza dell'indagato, della sua assenza da qualsiasi intercettazione di altre operazioni, dell'assenza di qualsiasi rimprovero penale, della sua assenza nelle decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia della zona, della sua assenza nel panorama investigativo di quello stesso processo, della mancanza di ruoli, carichi o altro in capo allo stesso che non veniva mai attenzionato o intercettato. Si richiama infine la deposizione degli investigatori che hanno parlato della comparsa nella scena investigativa dell'odierno ricorrente per limitatissime con- versazioni in due soli giorni per poi scomparire completamente, nonostante la sua utenza fosse sottoposta ad intercettazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con ogni conse- guenza di legge.Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati- Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato. 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: .• ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Il ricorso non sembra confrontarsi con la motivazione dell'impugnato prov- vedimento ma piuttosto ricostruisce la vicenda processuale evidenziando elementi a sostegno dell'innocenza del Mesiano, peraltro già affermata. La Corte di appello ha posto in evidenza, con un percorso motivazionale del tutto logico, la condotta dolosa o gravemente colposa del Mesiano consistita "nell'intromettersi in un'indubbia diatriba di 'ndrangheta....che ha determinato l'adozione della misura a suo carico" L'ordinanza impugnata sottolinea che anche se la condotta non integra la par- tecipazione al sodalizio, come affermato nella sentenza di appello, è indubbio che il Mesiano, su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], faceva da paciere per una questione che riguardava la distribuzione delle cariche all'interno del sodalizio criminoso, in virtù della sua autorevolezza e saggezza. Viene fornita un'esaustiva ricostruzione della vicenda processuale e di quanto emerso nella stessa. Dunque, la "colpa grave" viene individuata nell'aver fatto da "paciere" tra per- sone in conflitto per ragioni di "preminenza" in un sodalizio di 'ndrangheta. Il ricorrente, più che sul ruolo di "paciere", che sostanzialmente non contesta, fa leva sull'oggetto della controversia affermando (cfr. pag. 4 del ricorso) che si trattava di banali dissidi tra parenti. Di fatto, dunque, non si confrontai specificamente con le risultanze puntual- mente richiamate dalla Corte reggina a sostegno invece della riferibilità dell'incon- tro alla risoluzione di questioni relative all' "assetto" del sodalizio; Nel ricorso si richiama l'orientamento di Sez. 5, n. 15236 del 4/3/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249971, ma il richiamo non è pertinente. In quel caso è stato ritenuto non integrare la fattispecie criminosa di parteci- pazione ad un'associazione di tipo mafioso l'attività meramente episodica di chi si limiti a fare da "paciere" o da "tramite" tra soggetti mafiosi in relazione ad una singola controversia. Ma anche in quello che ci occupa l'attività posta in essere dal Mesiano non è stata ritenuta sufficiente a far dire provata la sua intraneità alla consorteria criminale. Peraltro, si tratta di situazioni che, anche in quanto a rilevanza penale, vanno valutate caso per caso, se è vero che recentemente, in altra pronuncia, è stato ritenuto che integra la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al fun- zionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima (così Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo), Rv. 279825 in un caso in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convoca- zione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti). Come si legge a pag. 6 della motivazione di Sez. 3 n. 25994/20 la condotta di "convocare" e di "ricevere conto" da parte di esponenti di primo piano di una cosca in ordine a contrasti interni e di risolvere e comporre questi ultimi, può ritenersi condotta indicativa di intraneità del soggetto nell'organizzazione illecita, quando l'agente interviene in relazione a fatti che attengono alla attività ed al funziona- mento della stessa. Diversamente da quanto lamentato, il negativo rilievo attribuito, al limitato fine della "colpa" qui di interesse, alla condotta tenuta, risulta esente da vizi di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al