CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 17814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] MICHAEL, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anno uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (così riqualificata la condotta contestata al capo A. della rubrica ex art. 73, comma 1, cit.), 337 e 81, 582, 585 in rel. all'art. 576 n. 1, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capi B. e C.), concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione; il G.i.p. - per quel che qui rileva - ha, altresì, ordinato la confisca del denaro in sequestro nonché la confisca e distruzione delle altre res in sequestro.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla disposta confisca della somma di euro 100,00. In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi per ritenere che l'importo in discorso fosse provento del reato di detenzione di stupefacenti (considerato, in particolare, che l'imputato non è stato osservato dagli operanti mentre cedeva la sostanza) e il Giudice avrebbe ordinato la confisca sulla scorta di mere presunzioni (segnatamente, lo stato di clandestino nel territorio nazionale e l'assenza di una fonte di reddito lecito). Tuttavia, non sarebbe ammessa alcuna presunzione di collegamento tra il denaro in sequestro e l'attività illecita, ma - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - il Giudice dovrebbe motivare sul punto e non sarebbe confiscabile il denaro che costituisce il ricavato di precedenti cessioni di droga. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca. 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che si espongono. 3.1. Invero: - «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. peri.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01); - «in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato» (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 45595 del 1.1/11/2021, Braccia; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 - 01). 3.2. Nel caso in esame: - l'accordo tra le parti non ha avuto ad oggetto la confisca del denaro in sequestro; - all'imputato è stata applicata la pena, oltre che per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (nei confronti del personale della Polizia di Stato che lo stava sottoponendo a controllo), per l'illecita detenzione di sostanza stupefacente; - il G.i.p. ha disposto la confisca del denaro sottoposto a sequestro nell'occorso senza porre alcuna motivazione a sostegno della statuizione ablativa.Dunque, essendo contestata la mera detenzione a fini di spaccio e non la vendita di sostanza stupefacente, la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (anche a ritenere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti) non è legata da un nesso di pertinenzialità con il reato in contestazione sub A. (di cui non costituisce il profitto); tanto meno, e con evidenza, potrebbe ravvisarsi una pertinenzialità con i rimanenti delitti in imputazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annulla senza rinvio limitatamente alla disposta confisca di denaro, che deve essere eliminata. P.Q.II4. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di denaro, che elimina. Così deciso il 24/01/2022. Il/Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](a71 I colini [OSCURATO:PERSONA] , —1 j(r tu" L/ CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE