CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17118/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della decisione per omessa indicazione delle conclusioni della difesa dell'imputata risulta manifestamente infondato essendo palese che il riferimento effettuato in sentenza alle conclusioni della parte civile (che in ragione del titolo di reato ex art. 385 cod. pen. non era in concreto ipotizzabile fosse presente) debba intendersi rivolto proprio all'imputata là dove evidenzia che la stessa ha richiesto la riforma della sentenza con particolare riferimento alla richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.; rilevato che manifestamente infondato e generico risulta il motivo con cui si censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui è sopra /tenuto conto che la Corte di appello, analizzando ognuna delle singole ipotesi di evasione contestate, ha osservato che in nessuna occasione vi fosse stata la costituzione in carcere o presso autorità che ha l'obbligo di accompagnare l'evaso in carcere conformemente a giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che esclude il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. in ipotesi di rientro spontaneo in abitazione, evenienza, tra l'altro, neppure sussistete in molte delle ipotesi prese in esame dalla Corte territoriale (pag. 5 sentenza impugnata); osservato che manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo con cui si deduce il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva che, seppure correttamente esclusa l'ipotesi della reiterazione, con giudizio di merito non sindacabile de t in sede di legittimità, ha condiviso il giudizio di equivalenza ~primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così