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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 22941/2025

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liere [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 22769/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 12/ 2024 depositata il 30/10/2024 , nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ai sensi dell'art 445 - bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Banca d’Italia, convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Avezzano e chiese accertarsi e dichiararsi, in esito ad accertamento tecnico preventivo, che le plurime patologie analiticamente indicate, dalle quali era affetto, comportavano una limitazione della capacità lavorativa tale da determinare la totale e permanente inabilità al lavoro ai fini del diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, denegato , in sede amministrativa,dall’[OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di Avezzano ha declinato la giurisdizione ritenendo la controversia, promossa da un dipendente pubblico, attratta alla giurisdizione della Corte dei conti.

3. Riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, instauratosi il contraddittorio, il giudice contabile ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rimarcando l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario del beneficio dell’ assegno ordinario d’invalidità, l’estensione agli iscritti alla gestione pubblica della sola pensione ex art. 2 L. n. 222 cit.,e non anche dell’assegno ex art.1 legge cit., infine, il difetto di giurisdizione in ordine ad entrambe le domandeproposte, in via principale e subordinata.

4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso e affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA]

5. Giova premettere che i l rapporto d’impiego dei dipendenti della Banca d’Italia si sottrae, in via di eccezione, alla generale disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato o privatizzato (ex art. 68, comma 4, in riferimento al d.lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 4, disposizioni ora trasfusenel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, e art. 3, comma 1),ed è rimasto regolato dalla normativa di settore come pubblico impiego, in considerazione della peculiare attività svolta, dai dipendenti, nelle materie concernenti la tutela del risparmio, l'esercizio della funzione creditizia e la valuta, alla stregua del d.lgs.C.p.S. 17 luglio 1947, n. 691, richiamato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, che individua il personale a regime pubblico (cfr. Cass., Sez.

Un., 24 ottobre 2005, n. 20475 ; Cass., Sez.

Un., 1° ottobre 2003, n. 14667 ).

6. Che permanga , tuttora , il regime di diritto pubblic o per il personale della Banca d'Italia si evince dalla rubrica dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dal suo contenuto che, appunto, al comma 1 include, tra le categorie di dipendenti il cui rapporto d’impiego non è soggetto a privatizzazione, « i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691», in considerazione della posizione,a se stante,che l'Istituto assume nel panorama degli enti pubblici non economici, contraddista dalla forte e precipua connotazione di polivalenza funzionale preordinata a coniugare profili imprenditoriali con l’ amministrazione di pubblici interessi (v.

Cass., Sez.

Un., 24 aprile 1994 n. 3575 ; Cass.,Sez.Un., 1° ottobre 2003, n. 14667 ).

7. La sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego - che comporta la competenza , sulle relative controversie , del giudice ordinario, nel rispetto del discrimine temporale di cui all'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 1998 n. 80 (ed ora dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001) -del rapporto lavorativo dei dipendenti della Banca d'Italia, come di quelli di altri entideputati al controllo di legalità a tutela di interessi pubblici (fra questi, Consob e Antitrust), non va ravvisata, a ben vedere, soltanto nella peculiarità delle funzioni svolte dai dipendenti ma anche nell'intento di garantire, ai suddetti enti , piena autonomia e indipendenza nell'esercizio dei loro compiti ( Cass., Sez.Un., n. 14667 del 2003 cit.).

8. Tanto premesso, e addentrandoci ne l tema della giurisdizione in materia di rapporto pensionistico, Cass.,Sez.Un., 5 giugno 2024, n. 15760 , nel solco di numerosi precedenti, ha affermato chela Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensionedei pubblici dipendenti, funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente previdenziale obbligato, tra le quali si annoverano anche le controversie volte ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (tra le altre, Cass.,Sez.

Un., n. 9436 del 2023, Cass., Sez .U n ., n. 4854 del 2021, Cass., Sez.

Un., n. 7830 del 2020, Cass. Sez.

Un., n. 15058 del 2017 , Cass., Sez.

Un., n. 11849 del 2016 ).

9. In particolare, si è evidenziato, nei citati precedenti, il carattere esclusivo dellagiurisdizione della Corte dei conti , per essere i l criterio di collegamento costituito dalla materia dibattuta , sicché nel novero della giurisdizione contabile ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e nonmeramente occasionale. 10.Ancora, Cass., Sez.

Un. n. 15848 del 2024 (ed ivi ulteriori precedenti), ha rimarcato che, nellacornice individuata dall'art.13 r.d. n. 1214 del 19 34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione, imperniate sulsorgere e modificarsi del diritto alla pensione e sui temiconnessi, quali il riscatto d e i periodi di servizio, la ricongiunzione d e i periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. 11.Dunque, risulta costantemente acquisita, nella giurisprudenza di questa Corte, la valorizzazione del profilo funzionale pensionistico al fine di delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ricomprendendovi anche le controversie connesse al diritto alla pensione, quali la legittimità dell'atto di recupero dei ratei già erogati o, comunque, la misura della prestazione previdenziale. 12.Del pari risulta, da tempo , delineata la giurisdizione del giudice contabile , nelle controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, come giurisdizione anche di merito,con gli stessi poteri - anche istruttori -del giudice ordinario, per l'accertamento e la valutazione dei fatti ( Cass., Sez.Un., 14 aprile 2020, n. 7830 ). 13.Va dunque riaffermato che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali ( Cass., Sez.

Un., 5 aprile 2023, n. 9436 ). 14.Tanto premesso, il petitumsostanziale azionato, nelle forme del preventivo accertamento obbligatorio delle condizioni sanitarie come disposto dal codice di rito, a mente dell’art. 445-biscod.proc.civ., attiene alla pensione d’inabilità (sia pur erroneamente denominata, nel ricorso introduttivo, «pensione ordinaria di invalidità») e, in subordine, all’assegno ordinario d’invalidità, ed è volto ad ottenere l’accertamento delle condizioni sanitarie prodromico alla tutela predisposta dall’ordinamento per l’inabilità e l’invalidità parziale, tutela il cui perimetro il legislatore ha inserito all’interno del rapporto assicurativoobbligatorio offrendo protezione alla perdita totale o parziale della capacità di lavoro (e tale è l’evento tutelatodal legislatore: il pregiudizio, parziale o totale, alla capacità di lavoro). 15.Non è fuor d’opera rammentare che rileva,per l'assegno, la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini, in modo permanente,a causa d ’ infermità o difetto fisico o men t ale, a meno di un terzo; per la pensione, invece, viene in rilievo l’assoluta e permane n te impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, concorrendo, i detti requisiti, per entrambe le prestazioni , con i requisiti assicurativi e contributiviminimi fissati dal legislatore. 16.Il requisito contributivo qualificato per l'accesso alle prestazioni s’inquadra nella tutela riconosciuta dall’ordinamento, inserita nel rapporto previdenziale assicurativo, condizionamento razionale per l’accesso alle prestazioni in correlazione alla vita lavorativa dell’assicurato, in tal modo valorizzando concretamente, e non solo formalmente, la condizione di assicurato. 17.In tale ottica, trattasi di prestazioni inserite all’interno del rapporto assicurativo e solo dal legislatore del 1995 è stato riconosciuto ai dipendenti del pubblico impiego, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione d’inabilità di cui all'art.2, co.12 legge n.335 cit ., nel quadro del processo di armonizzazione dei trattamenti previdenziali, trattamento tratteggiato, in larga parte,su quello disciplina to dalla citata legge n.222. 18.Dunque, la descritta armonizzazione ha previsto l’estensione solo del trattamento d’inabilità per l’assicurato cessato dal servizio per infermità tale da ridondare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prescrivendo l’incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, dipendente e d autonoma, la misura della pensione e il limite percentuale massimo della base pensionabile, le dettagliate modalità di ampliamento virtuale dell’anzianità assicurativa, il computo della quota contributiva della pensione, tanto per richiamare, ai presenti fini, l’impianto normativo enunciato, in dettaglio, dal d.m.8 maggio 1997, n.187 recante modalità applicative delle disposizioni recate dall'art. 2, co.12 , legge n.335 cit. 19.In particolare, l’art. 2 del d.m.n.187 cit. prescrive i seguenti requisiti : a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c)riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b). 20.Ed ancora, l’art. 7del d.m. cit. disciplina la r isoluzione del rapporto di lavoro e l’armonizzazione degli accertamenti sanitari: «1.L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta. 21.Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze. 22.Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro»(art. 7, d.m. n.187 cit.). 23.Alle condizioni dianzi richiamate spetta, dunque, ai dipendenti del pubblico impiego iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, soltanto la pensione d’inabilità, non avendo il ridetto processo di armonizzazione dei trattamenti esteso anche l’assegno ordinario d’invalidità, a protezione dell’invalidità parziale, all’evidenza assoggettando detto evento ad altre previsioni normative di tutela. 24.Venendo al preventivo accertamento obbligatorio delle condizioni sanitarie per accedere a prestazione previdenziale o assistenziale, da ultimo, queste Sezioni Unite, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 5237 , hanno tratteggiato ilprocedimento delineato dall’art. 445-bis cod.proc.civ., ribadendo che colui che intenda chiedere in giudizio il riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, negata in sede amministrativa, è tenuto a chiedere che sianoverificate , in via preventiva, le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. 25.Si tratta, è noto, di condizione di procedibilità della domanda (art. 445-bis, primo e secondo comma,cod.proc.civ.): i l procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio trova applicazione in tutti casi in cui si chieda il riconoscimento delle condizioni sanitarie per beneficiare di una prestazione assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) ovvero una delle prestazioni previdenziali disciplinate dalla legge n. 222 del 1984 (pensione di inabilità e assegno di invalidità). 26.Il procedimento ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere; esula dal suo ambito qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, per essere la prestazione destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (cfr. Cass. 21ottobre 2022 n. 31147; in precedenza, v.

Cass. nn. 6010 , 6084 e 6085 del 2014 e 8533 , 8878 del 2015 ). 27.La decisione non può eccedere l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, al punto che, come già accennato, il decisum non può contenere una declaratoria sul diritto (così,tra tantissime, Cass. nn. 27010 del 2018, 9876 del 2019 e 17787 del 2020 ). 28.Il limite all'applicazione del procedimento per accertamento tecnico obbligatorio è costituito dalla materia trattata che è, e deve essere , quella rientrantenella giurisdizione del giudice adito. 29.Diviene allora rilevante stabilire, in questa prospettiva, quale potrebbe essere la prestazione che chi agisce ex art. 445-bis cod.proc.civ. può ottenere,una volta accertata l'esistenza del requisito sanitario. 30.Ben vero che la specificazione della prestazione in vista della quale si richiede l'accertamento ex art. 445-biscod.proc.civ. non vale a determinare l'oggetto del giudizio, che è solo quello di accertare il requisito sanitario che di essa è presupposto, quanto piuttosto a verificare la sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse concreto all'accertamento ex art. 100 cod.proc.civ., onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del mero requisito sanitario (cfr. Cass.n.31147 del 2022 cit.ed ivi le richiamate Cass. nn. 9876 del 2019, 2587 del 2020 , 14629 e 36382 del 2021). 31.Tuttavia, il bene della vita che s’intende o comunque si può conseguire costituisce necessariamente il discrimine in base al quale stabilire la giurisdizione. 32.Così si è ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000, pur introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell' ane del quantum della prestazione pensionistica. 33.Del pari, si è ritenuta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno d’invalidità, introdotta con procedimento ex art. 445-bis dal pubblico dipendente, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica, appartenere alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in linea con la cennata ricompren sione di tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ( Cass., Sez.

Un., 14 aprile 2020, n. 7830 ). 34.In definitiva, la ricostruzione sistematica per cui l'introduzione dell'art. 445- bis cod.proc.civ. , prevedendo che le domande di mero accertamento dell'invalidità civile - a qualunque scopo formulate - sarebbero azionabili obbligatoriamente di fronte al giudice ordinario, in mancanza di qualunque riferimento positivo in tal senso -non è persuasiva, inquanto l'accertamento tecnico preventivo o bbligatorio è un istituto meramente interno alla giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a quelle che se ne occupano, ratione materiae, che va effettuata la perimetrazione della linea di confine fra le giurisdizioni (in termini, Cass.,Sez.Un., 13 maggio 2021, n. 12903 ed ivi ulteriori precedenti) . 35.L’evento protetto –la condizione inabilitante o invalidante nei termini dianzi precisati – costituisce il presupposto (ossia l'antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (come,ad esempio , avviene per l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l'esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l'interesse dell'assicurato all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere,poi, per ottenere i benefici che l a legge vi ricollega. 36.Un interesse di tale genere non è infatti realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità (v.

Cass. 2 aprile 2004, n. 6565 richiamata in plurime decisioni successive). 37.Ebbene, la domanda azionata dal signor Morgante era sin dal suo primo atto (cfr. il ricorso ex art. 445-biscod.proc.civ.) inequivocabilmente finalizzata al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, delle prestazioni previdenziali d’inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa (sia pur denominata, con imprecisione, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, pensione ordinaria di invalidità) o in subordine di parziale incapacità lavorativa. 38.Agli effetti dell’applicazione delle regole di riparto dellagiurisdizione, a nulla rilevano l’eventuale difetto di contributi nella gestione pubblica e l’estraneità dell’assegno d’invalidità dal processo di armonizzazione, trattandosi di eccezioni che permeano la pretesa nei suoi elementi costitutivi e, dunque, esulanodall’accertamento della condizione sanitaria. 39.Del resto, come già anticipato e più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 22769/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla: [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 12/ 2024 depositata il 30/10/2024 , nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art 445 - bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Banca d’Italia, convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Avezzano e chiese accertarsi e dichiararsi, in esito ad accertamento tecnico preventivo, che le plurime patologie analiticamente indicate, dalle quali era affetto, comportavano una limitazione della capacità lavorativa tale da determinare la totale e permanente inabilità al lavoro ai fini del diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, denegato , in sede amministrativa,dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Avezzano ha declinato la giurisdizione ritenendo la controversia, promossa da un dipendente pubblico, attratta alla giurisdizione della Corte dei conti. 3. Riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, instauratosi il contraddittorio, il giudice contabile ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rimarcando l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario del beneficio dell’ assegno ordinario d’invalidità, l’estensione agli iscritti alla gestione pubblica della sola pensione ex art. 2 L. n. 222 cit.,e non anche dell’assegno ex art.1 legge cit., infine, il difetto di giurisdizione in ordine ad entrambe le domandeproposte, in via principale e subordinata. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso e affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 5. Giova premettere che i l rapporto d’impiego dei dipendenti della Banca d’Italia si sottrae, in via di eccezione, alla generale disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato o privatizzato (ex art. 68, comma 4, in riferimento al d.lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 4, disposizioni ora trasfusenel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, e art. 3, comma 1),ed è rimasto regolato dalla normativa di settore come pubblico impiego, in considerazione della peculiare attività svolta, dai dipendenti, nelle materie concernenti la tutela del risparmio, l'esercizio della funzione creditizia e la valuta, alla stregua del d.lgs.C.p.S. 17 luglio 1947, n. 691, richiamato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, che individua il personale a regime pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2005, n. 20475 ; Cass., Sez. Un., 1° ottobre 2003, n. 14667 ). 6. Che permanga , tuttora , il regime di diritto pubblic o per il personale della Banca d'Italia si evince dalla rubrica dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dal suo contenuto che, appunto, al comma 1 include, tra le categorie di dipendenti il cui rapporto d’impiego non è soggetto a privatizzazione, « i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691», in considerazione della posizione,a se stante,che l'Istituto assume nel panorama degli enti pubblici non economici, contraddista dalla forte e precipua connotazione di polivalenza funzionale preordinata a coniugare profili imprenditoriali con l’ amministrazione di pubblici interessi (v. Cass., Sez. Un., 24 aprile 1994 n. 3575 ; Cass.,Sez.Un., 1° ottobre 2003, n. 14667 ). 7. La sottrazione alla regola generale della privatizzazione del pubblico impiego - che comporta la competenza , sulle relative controversie , del giudice ordinario, nel rispetto del discrimine temporale di cui all'art. 45, diciassettesimo comma, del d. lgs. 1998 n. 80 (ed ora dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001) -del rapporto lavorativo dei dipendenti della Banca d'Italia, come di quelli di altri entideputati al controllo di legalità a tutela di interessi pubblici (fra questi, Consob e Antitrust), non va ravvisata, a ben vedere, soltanto nella peculiarità delle funzioni svolte dai dipendenti ma anche nell'intento di garantire, ai suddetti enti , piena autonomia e indipendenza nell'esercizio dei loro compiti ( Cass., Sez.Un., n. 14667 del 2003 cit.). 8. Tanto premesso, e addentrandoci ne l tema della giurisdizione in materia di rapporto pensionistico, Cass.,Sez.Un., 5 giugno 2024, n. 15760 , nel solco di numerosi precedenti, ha affermato chela Corte dei conti ha giurisdizione su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensionedei pubblici dipendenti, funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente previdenziale obbligato, tra le quali si annoverano anche le controversie volte ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (tra le altre, Cass.,Sez. Un., n. 9436 del 2023, Cass., Sez .U n ., n. 4854 del 2021, Cass., Sez. Un., n. 7830 del 2020, Cass. Sez. Un., n. 15058 del 2017 , Cass., Sez. Un., n. 11849 del 2016 ). 9. In particolare, si è evidenziato, nei citati precedenti, il carattere esclusivo dellagiurisdizione della Corte dei conti , per essere i l criterio di collegamento costituito dalla materia dibattuta , sicché nel novero della giurisdizione contabile ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e nonmeramente occasionale. 10.Ancora, Cass., Sez. Un. n. 15848 del 2024 (ed ivi ulteriori precedenti), ha rimarcato che, nellacornice individuata dall'art.13 r.d. n. 1214 del 19 34, la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione, imperniate sulsorgere e modificarsi del diritto alla pensione e sui temiconnessi, quali il riscatto d e i periodi di servizio, la ricongiunzione d e i periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate. 11.Dunque, risulta costantemente acquisita, nella giurisprudenza di questa Corte, la valorizzazione del profilo funzionale pensionistico al fine di delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ricomprendendovi anche le controversie connesse al diritto alla pensione, quali la legittimità dell'atto di recupero dei ratei già erogati o, comunque, la misura della prestazione previdenziale. 12.Del pari risulta, da tempo , delineata la giurisdizione del giudice contabile , nelle controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, come giurisdizione anche di merito,con gli stessi poteri - anche istruttori -del giudice ordinario, per l'accertamento e la valutazione dei fatti ( Cass., Sez.Un., 14 aprile 2020, n. 7830 ). 13.Va dunque riaffermato che, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali ( Cass., Sez. Un., 5 aprile 2023, n. 9436 ). 14.Tanto premesso, il petitumsostanziale azionato, nelle forme del preventivo accertamento obbligatorio delle condizioni sanitarie come disposto dal codice di rito, a mente dell’art. 445-biscod.proc.civ., attiene alla pensione d’inabilità (sia pur erroneamente denominata, nel ricorso introduttivo, «pensione ordinaria di invalidità») e, in subordine, all’assegno ordinario d’invalidità, ed è volto ad ottenere l’accertamento delle condizioni sanitarie prodromico alla tutela predisposta dall’ordinamento per l’inabilità e l’invalidità parziale, tutela il cui perimetro il legislatore ha inserito all’interno del rapporto assicurativoobbligatorio offrendo protezione alla perdita totale o parziale della capacità di lavoro (e tale è l’evento tutelatodal legislatore: il pregiudizio, parziale o totale, alla capacità di lavoro). 15.Non è fuor d’opera rammentare che rileva,per l'assegno, la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini, in modo permanente,a causa d ’ infermità o difetto fisico o men t ale, a meno di un terzo; per la pensione, invece, viene in rilievo l’assoluta e permane n te impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, concorrendo, i detti requisiti, per entrambe le prestazioni , con i requisiti assicurativi e contributiviminimi fissati dal legislatore. 16.Il requisito contributivo qualificato per l'accesso alle prestazioni s’inquadra nella tutela riconosciuta dall’ordinamento, inserita nel rapporto previdenziale assicurativo, condizionamento razionale per l’accesso alle prestazioni in correlazione alla vita lavorativa dell’assicurato, in tal modo valorizzando concretamente, e non solo formalmente, la condizione di assicurato. 17.In tale ottica, trattasi di prestazioni inserite all’interno del rapporto assicurativo e solo dal legislatore del 1995 è stato riconosciuto ai dipendenti del pubblico impiego, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione d’inabilità di cui all'art.2, co.12 legge n.335 cit ., nel quadro del processo di armonizzazione dei trattamenti previdenziali, trattamento tratteggiato, in larga parte,su quello disciplina to dalla citata legge n.222. 18.Dunque, la descritta armonizzazione ha previsto l’estensione solo del trattamento d’inabilità per l’assicurato cessato dal servizio per infermità tale da ridondare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prescrivendo l’incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, dipendente e d autonoma, la misura della pensione e il limite percentuale massimo della base pensionabile, le dettagliate modalità di ampliamento virtuale dell’anzianità assicurativa, il computo della quota contributiva della pensione, tanto per richiamare, ai presenti fini, l’impianto normativo enunciato, in dettaglio, dal d.m.8 maggio 1997, n.187 recante modalità applicative delle disposizioni recate dall'art. 2, co.12 , legge n.335 cit. 19.In particolare, l’art. 2 del d.m.n.187 cit. prescrive i seguenti requisiti : a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c)riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b). 20.Ed ancora, l’art. 7del d.m. cit. disciplina la r isoluzione del rapporto di lavoro e l’armonizzazione degli accertamenti sanitari: «1.L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta. 21.Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze. 22.Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro»(art. 7, d.m. n.187 cit.). 23.Alle condizioni dianzi richiamate spetta, dunque, ai dipendenti del pubblico impiego iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, soltanto la pensione d’inabilità, non avendo il ridetto processo di armonizzazione dei trattamenti esteso anche l’assegno ordinario d’invalidità, a protezione dell’invalidità parziale, all’evidenza assoggettando detto evento ad altre previsioni normative di tutela. 24.Venendo al preventivo accertamento obbligatorio delle condizioni sanitarie per accedere a prestazione previdenziale o assistenziale, da ultimo, queste Sezioni Unite, con sentenza 28 febbraio 2025, n. 5237 , hanno tratteggiato ilprocedimento delineato dall’art. 445-bis cod.proc.civ., ribadendo che colui che intenda chiedere in giudizio il riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, negata in sede amministrativa, è tenuto a chiedere che sianoverificate , in via preventiva, le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. 25.Si tratta, è noto, di condizione di procedibilità della domanda (art. 445-bis, primo e secondo comma,cod.proc.civ.): i l procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio trova applicazione in tutti casi in cui si chieda il riconoscimento delle condizioni sanitarie per beneficiare di una prestazione assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) ovvero una delle prestazioni previdenziali disciplinate dalla legge n. 222 del 1984 (pensione di inabilità e assegno di invalidità). 26.Il procedimento ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere; esula dal suo ambito qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, per essere la prestazione destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (cfr. Cass. 21ottobre 2022 n. 31147; in precedenza, v. Cass. nn. 6010 , 6084 e 6085 del 2014 e 8533 , 8878 del 2015 ). 27.La decisione non può eccedere l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, al punto che, come già accennato, il decisum non può contenere una declaratoria sul diritto (così,tra tantissime, Cass. nn. 27010 del 2018, 9876 del 2019 e 17787 del 2020 ). 28.Il limite all'applicazione del procedimento per accertamento tecnico obbligatorio è costituito dalla materia trattata che è, e deve essere , quella rientrantenella giurisdizione del giudice adito. 29.Diviene allora rilevante stabilire, in questa prospettiva, quale potrebbe essere la prestazione che chi agisce ex art. 445-bis cod.proc.civ. può ottenere,una volta accertata l'esistenza del requisito sanitario. 30.Ben vero che la specificazione della prestazione in vista della quale si richiede l'accertamento ex art. 445-biscod.proc.civ. non vale a determinare l'oggetto del giudizio, che è solo quello di accertare il requisito sanitario che di essa è presupposto, quanto piuttosto a verificare la sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse concreto all'accertamento ex art. 100 cod.proc.civ., onde evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del mero requisito sanitario (cfr. Cass.n.31147 del 2022 cit.ed ivi le richiamate Cass. nn. 9876 del 2019, 2587 del 2020 , 14629 e 36382 del 2021). 31.Tuttavia, il bene della vita che s’intende o comunque si può conseguire costituisce necessariamente il discrimine in base al quale stabilire la giurisdizione. 32.Così si è ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della L. n. 388 del 2000, pur introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445-bis, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell' ane del quantum della prestazione pensionistica. 33.Del pari, si è ritenuta la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno d’invalidità, introdotta con procedimento ex art. 445-bis dal pubblico dipendente, in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione della prestazione pensionistica, appartenere alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in linea con la cennata ricompren sione di tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ( Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830 ). 34.In definitiva, la ricostruzione sistematica per cui l'introduzione dell'art. 445- bis cod.proc.civ. , prevedendo che le domande di mero accertamento dell'invalidità civile - a qualunque scopo formulate - sarebbero azionabili obbligatoriamente di fronte al giudice ordinario, in mancanza di qualunque riferimento positivo in tal senso -non è persuasiva, inquanto l'accertamento tecnico preventivo o bbligatorio è un istituto meramente interno alla giurisdizione ordinaria e la presuppone e non è in base alla norma che lo istituisce, che sul punto tace, ma a quelle che se ne occupano, ratione materiae, che va effettuata la perimetrazione della linea di confine fra le giurisdizioni (in termini, Cass.,Sez.Un., 13 maggio 2021, n. 12903 ed ivi ulteriori precedenti) . 35.L’evento protetto –la condizione inabilitante o invalidante nei termini dianzi precisati – costituisce il presupposto (ossia l'antecedente in senso logico) per fare valere pretese di diverso genere (come,ad esempio , avviene per l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, il congedo straordinario per cure, l'esenzione dalle tasse scolastiche), da cui discenderebbe l'interesse dell'assicurato all'accertamento del suo status, che potrebbe far valere,poi, per ottenere i benefici che l a legge vi ricollega. 36.Un interesse di tale genere non è infatti realizzabile attraverso un'azione di mero accertamento dell'invalidità (v. Cass. 2 aprile 2004, n. 6565 richiamata in plurime decisioni successive). 37.Ebbene, la domanda azionata dal signor Morgante era sin dal suo primo atto (cfr. il ricorso ex art. 445-biscod.proc.civ.) inequivocabilmente finalizzata al conseguimento, quale effetto dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie, delle prestazioni previdenziali d’inabilità connesse al denunciato stato di totale e permanente inabilità lavorativa (sia pur denominata, con imprecisione, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, pensione ordinaria di invalidità) o in subordine di parziale incapacità lavorativa. 38.Agli effetti dell’applicazione delle regole di riparto dellagiurisdizione, a nulla rilevano l’eventuale difetto di contributi nella gestione pubblica e l’estraneità dell’assegno d’invalidità dal processo di armonizzazione, trattandosi di eccezioni che permeano la pretesa nei suoi elementi costitutivi e, dunque, esulanodall’accertamento della condizione sanitaria. 39.Del resto, come già anticipato e più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei con
Sentenza Cassazione n. 22941/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris