CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 519-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 185, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 17671/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 519/2021 Numero sezionale 10888/2021 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Numero di raccolta generale 10227/2022Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] Renzis che visti gli artt. 42, 47 e 380 ter cod.proc.civ. chiede alla Corte di cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza, affermando nel caso di specie la competenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma. Rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo anche in proprio hanno proposto, con ricorso notificato il 7/1/2021, regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa a verbale il 10/12/2020 con cui, decidendo sull’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza-ingiunzione del 14/2/2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Perugia. 2. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato a Globaldata, in solido con [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell’art. 24-bis, comma 5, d.l. 83/2012, convertito con modificazioni con legge 134/2012, come sostituito dall’art. 1, comma 243, legge 232/2016. 3.In particolare, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo programmata allo scopo di accertare il rispetto della suddetta disciplina, l’Ispettorato per le Marche-Umbria effettuava il giorno 11/04/2017 alle ore 11.29 una telefonata al n.0654880590, afferente il servizio telefonico di contatto messo a disposizione del pubblico dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e veniva accertato che il sistema interattivo fonico di risposta (IVR) e l’operatore addetto al call center rispondeva omettendo di specificare preventivamente in quale Paese lo stesso fosse fisicamente collocato; tale informazione preventiva non veniva resa neppure dal sistema interattivo di risposta (IVR) avente funzione di interagire con l’utente, fornendo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 519/2021 Numero sezionale 10888/2021 notizie sul servizio e di instradare la chiamata in ragione delle Numero di raccolta generale 10227/2022Data pubblicazione 30/03/2022 necessità del chiamante. 4.Avverso l’ordinanza-ingiunzione Globaldata proponeva opposizione, cui resisteva il MISE. 5. A sostegno dell’opposizione eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento opposto-nullità e/o annullabilità dell’ordinanza- ingiunzione impugnata nonché l’incompetenza territoriale della divisione del MISE che aveva eseguito l’accertamento con nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso in difetto di potere; inoltre eccepiva la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’irrogazione della sanzione. 6. Si costituiva il MISE che insisteva per la competenza dell’ispettorato accertatore ed il rigetto dell’opposizione. 7. L’adito Tribunale di Roma, premesso di avere preso atto alla prima udienza di comparizione delle parti del 2/10/2018 dell’eccepita incompetenza per territorio di cui si era riservato la decisione, pronunciava sull’opposizione con la sentenza n.17671/2020 dichiarando la propria incompetenza territoriale. 8.Il Tribunale argomentava che la condotta violativa contestata ai sensi dell’art. 24-bis, comma 5, d.l. n.83/2012 conv. in legge 134/2012, come sostituito dall’art. 1, comma 243 delle legge 232/2016 era consistita nell’impossibilità per l’utente di conoscere con quali modalità e garanzie sarebbero stati trattati i suoi dati personali e, quindi, il relativo livello di protezione offerto ai medesimi; da ciò discendeva, secondo l’adito Tribunale che il locus commissi delicti dell’illecito amministrativo corrispondeva a quello in cui avrebbe dovuto essere ricevuta la comunicazione che era stata omessa e che, nella fattispecie in esame, coincideva con la sede dell’ufficio di Perugia dell’Ispettorato del MISE, dove si trovava il funzionario accertatore ed autore della telefonata al call center, cui l’operatore avrebbe dovuto fornire l’informazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 519/2021 Numero sezionale 10888/2021 preliminare della sua collocazione geografica (cfr. pag. 6 della Numero di raccolta generale 10227/2022Data pubblicazione 30/03/2022 sentenza). 9.Globaldata impugna con il ricorso per regolamento di competenza la statuizione sull’incompetenza territoriale adottata dal Tribunale di Roma lamentando sia la violazione della disposizione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 in ordine all’individuazione del locus commissi delicti sia la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. con riguardo alla disciplina processuale relativa alla contestazione dell’incompetenza. 10.Assumono i ricorrenti, con riguardo al primo profilo, che il luogo in cui la condotta omissiva si era consumata coincideva con la stanza dalla quale l’operatore della società sanzionata, in risposta alla chiamata telefonica eseguita dall’accertatore della Divisione MISE Marche-Umbria al n.0654880590, non aveva fornito l’indicazione della fisica ubicazione geografica. 11. Con riguardo al secondo profilo, deducono i ricorrenti l’illegittimità della declaratoria di incompetenza perché l’eccezione di incompetenza territoriale non era stata sollevata in prima udienza da nessuna delle parti in causa. 12.Gli opponenti assumono di avere eccepito l’incompetenza dell’Ispettorato di Perugia che aveva emesso il provvedimento impugnato, non quella del tribunale adito con l’opposizione. Né, proseguono, l’eccezione di incompetenza territoriale dell’adito tribunale era stata sollevata dalla P.A. 13.Sottolineano ancora i ricorrenti la genericità del riferimento all’eccezione di incompetenza fatto dal giudice in prima udienza, dal momento che ove si ritenga sollevata tale questione si sarebbe dovuto provvedere entro la prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. . 14.Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso attesa la competenza territoriale del Tribunale di Roma. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 519/2021 Numero sezionale 10888/2021 15.In prossimità dell’adunanza camerale non partecipata il MISE ha Numero di raccolta generale 10227/2022Data pubblicazione 30/03/2022 depositato memoria. 16.Il ricorso per regolamento necessario di competenza è fondato per l’assorbente considerazione della tardività del rilievo ufficioso dell'incompetenza territoriale. 17. Premesso infatti che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è regolato dal rito del lavoro (art. 6 DLGS n. 150/2011), emerge dagli atti che nessuno aveva mai eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. 18.Invero la stessa sentenza a pag. 3 indica quale oggetto delle seconda eccezione sollevata dall’opponente l”incompetenza territoriale della divisione del MISE che ha eseguito l’accertamento, cioè l’incompetenza territoriale dell'organo amministrativo, che è tutt'altra cosa rispetto all’incompetenza territoriale del tribunale adito con l’opposizione. 19. I ricorrenti (a pag. 8 , sub § 9) escludono che l’eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito sia stata formulata dalla P.A. e il MISE nella memoria di costituzione precisa che parte opponente aveva eccepito l’incompetenza territoriale dell’[OSCURATO:PERSONA]Umbria e richiama la propria conclusione di rigetto articolata con l’atto di costituzione avanti al Tribunale di Roma senza fare alcun cenno ad un’eventuale eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione a detto giudice. 20. Ciò posto deve ritenersi, come eccepito da parte ricorrente nel secondo profilo di doglianza, che in mancanza di eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza territoriale (di ufficio) entro l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ex artt. 38 e 428 cpc (v. Cass.14061/2017; id.5609/2012), dovendosi ritenere viceversa tardivo il rilievo dell'incompetenza compiuto dal giudice dopo aver disposto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 519/2021 Numero sezionale 10888/2021 alcuni rinvii, all’esito dei quali ha emesso sentenza declinatoria Numero di raccolta generale 10227/2022Data pubblicazione 30/03/2022 della competenza territoriale a favore del Tribunale di Perugia. 21.Deve quindi ritenersi la competenza territoriale del Tribunale di Roma ed il giudizio di opposizione va dunque riassunto, nei termini di legge, avanti al competente Tribunale di Roma che provvederà altresì alle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma disponendo la riassunzione del giudizio nei termini di legge anche per le spese di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R