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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 22319/2023

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la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SANNA Mauro MEDDA Andrea MELONI Nicola CORRAINE [OSCURATO:PERSONA] MINI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI Preliminarmente, il Presidente rileva che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Siena, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, e invita le parti a esprimersi in merito.

Il [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via preliminare, il rinvio della discussione o lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omessa notificazione dell'avviso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si rimette.

Alle ore 10.40 la Corte si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Alle ore 10.50 la Corte rientra in aula.

Il Presidente: rilevato che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena, difensore di [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza; su eccezione difensiva e sentito il PG, ritenuto che non sussistono ragioni di connessione tra la specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quella degli altri imputati che impongano una trattazione unitaria del procedimento; dispone la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con formazione di autonomo fascicolo ad esso intestato contentente i medesimi atti già inseriti nei fascicoletti già predisposti e rinvia all'udienza del 3 maggio 2023 per il proseguo della trattazione con immediata notifica dell'avviso di udienza, stesso relatore. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che conclude per la competenza del Tribunale di Cagliari. udito L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la competenza del Tribunale di Firenze; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dell'Il gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo, CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che le difese di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo e CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, hanno dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari poiché il più grave reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, B.2, B.3, B.4), non sarebbe sussistente, essendo al più ipotizzabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Siena in ragione del fatto che l'accordo è stata concluso in quel circondario, e che, comunque, il più grave delitto associativo di narcotraffico risulterebbe commesso nel distretto di Firenze, sicché sarebbe competente il giudice distrettuale di quella località.

1.2. Per parte loro, i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contestano la competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari in relazione ai reati rispettivamente contestati ai suddetti imputati, poiché tali reati (detenzione e ricettazione di armi) non sono collegati al reato associativo e sono, invece, commessi, per il primo, nel circondario di Siena, e, per il secondo, in luogo imprecisato.

2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, essendo plausibile la prospettazione difensiva secondo la quale il programma criminoso dell'associazione contestata ai capi A) e B) si sia sviluppato essenzialmente nella penisola e non prevalentemente in Sardegna, tenuto conto della localizzazione delle principali coltivazioni di cannabis, del luogo di domicilio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dello spostamento dei principali protagonisti nella penisola per l'attuazione del programma criminoso, interrotto dalla polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro delle coltivazioni e all'arresto di alcuni indagati.

2.1. Il giudice ha poi soggiunto che, per contro, appaiono fondate anche le argomentazioni del pubblico ministero, che ritiene che la competenza si radichi nel distretto di Cagliari, in quanto l'accordo criminoso è stato stipulato in Sardegna, da soggetti residenti nella regione, anche attraverso il reperimento dei semi dello stupefacente e dei finanziamenti per l'attività di coltivazione, delle dichiarazioni di Nicola MELONI sugli accordi, della destinazione alla Sardegna del frutto dell'attività di coltivazione degli stupefacenti e della prosecuzione della progettualità criminosa anche successivamente all'arresto di alcuni indagati.

3. Fissata la trattazione camerale partecipata per l'udienza del'11 aprile 2023, veniva separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omesso avviso al difensore.

Il procedimento proseguiva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo, CORRAINE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è ammissibile; la competenza territoriale deve essere statuita in favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, come in appresso meglio precisato.

2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale.

A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto.

Infatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona.

Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc.

Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc.

Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01).

2.2. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o "sollecitazione" di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto.

Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso.

In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa.

In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all'art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza territoriale.

2.3. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.

È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione.

Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., ehe- deve essere L motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza.

Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte.

Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza.

Si noti che la declinatoria di competenza non "blocca" il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto.

Piuttosto, il giudice, che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto —, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive.

Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e nell'indicazione "delle parti e dei difensori".

Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale del motivato atto di rimessione.

2.4. Del resto, il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc.

Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc.

Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione.

La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento.

L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo del comma 6 dell'art. 24-bis cod. proc. pen., là dove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

3. Orbene, nel caso in esame, sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale.Il giudice ha, inoltre, compiuto la doverosa delibazione della serietà della questione, rappresentando le prospettazioni delle parti, dichiarandosi non in grado di effettuare una scelta definitiva, tanto che l'incertezza sulla questione di competenza potrebbe viziare gli ulteriori sviluppi processuali.

Questa Corte regolatrice può, dunque, esaminare le questioni di competenza poste con il rinvio pregiudiziale.

4. La competenza per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 TU Stup. spetta al GUP del Tribunale di Cagliari.

4.1. Vanno, anzitutto, accantonate quelle argomentazioni difensive che sostengono la competenza dell'autorità giudiziaria di Siena sul presupposto di una diversa, meno grave, qualificazione giuridica dei fatti.

Il tenore della contestazione, che rileva in questa fase quale parametro decisionale (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc.

Novarese, Rv. 264539), riguarda, infatti, la partecipazione, a vario titolo, all'associazione dedita al narcotraffico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo e CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], sicché è fuorviante dare seguito alla impostazione difensiva che propugna la sussunzione della condotta sotto il paradigma dell'art. 416 cod. pen. 4.2.

In merito al reato di associazione dedita al narcotraffico, sono decisive le argomentazioni sviluppate dal pubblico ministero del giudizio di merito e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, investito ex art. 54-quater cod. proc. pen., nel proprio decreto n. 179/2022 in data 10 maggio 2022 con il quale è stato risolto il contrasto sollevato da alcune difese nella fase delle indagini preliminari.

In disparte la indiscussa origine nuorese del gruppo criminale (incentrato su legami di tipo familiare e personale radicati nel tempo in quel territorio) - che non poco vale a inquadrare il contesto associativo che su tali relazioni si poggia —, emerge dal tenore della contestazione e dai principali atti del procedimento che molte delle condotte di coltivazione e commercializzazione dello stupefacente sono state poste in essere in Sardegna, luogo nel quale i partecipi del gruppo associato hanno una base operativa, dalla quale si allontanano sporadicamente e soltanto in occasione di specifiche esigenze.Del resto, anche le difese non contestano che larga parte del gruppo criminale risiede o ha stabile dimora in Sardegna, dove risulta essere stata ideata, programmata e diretta la compagine associativa.

Le operazioni di polizia compiute nel circondario di Siena, Grosseto e Perugia hanno, in effetti, avuto per oggetto le attività esecutive del sodalizio criminale, pur avendo assunto un valore ritenuto particolarmente pregnante a livello probatorio, secondo la prospettazione accusatoria, per inferire la sussistenza del reato associativo.

L'approvvigionamento delle sementi e del denaro necessario all'avvio del programma criminale, l'esistenza di piantagioni in Sardegna, la destinazione a quell'isola del frutto dell'attività di coltivazione e di commercio di stupefacenti svolta anche in altre località d'Italia, nonché la prosecuzione della progettualità criminosa anche dopo l'arresto di alcuni indagati, confortano, come ha correttamente evidenziato il pubblico ministero di merito, l'individuazione della competenza territoriale nel GUP del Tribunale di Cagliari.

5. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quello che riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere evidenziato che allo stesso vengono contestati i reati in tema di detenzione di arma da sparo (capo 9) e ricettazione della medesima (capo 10), commessi in Montone (PG), in concorso con gli imputati del reato di cui ai capi A) e B).

Deve essere evidenziato che, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per i reati di cui ai capi 9) e 10) contestati a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro e SERRA Raimondo.

Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo A e B), contestato ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro e SERRA Raimondo, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Cagliari la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spiccano quelli in materia di armi contestati a [OSCURATO:PERSONA], non resta che individuare la competenza del medesimo giudice anche per tali reati.Del resto, «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345), sicché non avrebbe neppure rilievo l'eventuale separazione dei giudizi.

P.Q.M.

Decidendo sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 24-bis cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SANNA Mauro MEDDA Andrea MELONI Nicola CORRAINE [OSCURATO:PERSONA] MINI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI Preliminarmente, il Presidente rileva che all'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Siena, difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza, e invita le parti a esprimersi in merito. Il [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via preliminare, il rinvio della discussione o lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omessa notificazione dell'avviso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si rimette. Alle ore 10.40 la Corte si ritira in camera di consiglio per la decisione. Alle ore 10.50 la Corte rientra in aula. Il Presidente: rilevato che all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena, difensore di [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere stato notificato l'avviso di fissazione dell'odierna udienza; su eccezione difensiva e sentito il PG, ritenuto che non sussistono ragioni di connessione tra la specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e quella degli altri imputati che impongano una trattazione unitaria del procedimento; dispone la separazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], con formazione di autonomo fascicolo ad esso intestato contentente i medesimi atti già inseriti nei fascicoletti già predisposti e rinvia all'udienza del 3 maggio 2023 per il proseguo della trattazione con immediata notifica dell'avviso di udienza, stesso relatore. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che conclude per la competenza del Tribunale di Cagliari. udito L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che insiste per la competenza del Tribunale di Firenze; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare dell'Il gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo, CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che le difese di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo e CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], nel sollecitare il rinvio pregiudiziale, hanno dubitato della competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari poiché il più grave reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, B.2, B.3, B.4), non sarebbe sussistente, essendo al più ipotizzabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen., per il quale sarebbe competente l'autorità giudiziaria di Siena in ragione del fatto che l'accordo è stata concluso in quel circondario, e che, comunque, il più grave delitto associativo di narcotraffico risulterebbe commesso nel distretto di Firenze, sicché sarebbe competente il giudice distrettuale di quella località. 1.2. Per parte loro, i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contestano la competenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari in relazione ai reati rispettivamente contestati ai suddetti imputati, poiché tali reati (detenzione e ricettazione di armi) non sono collegati al reato associativo e sono, invece, commessi, per il primo, nel circondario di Siena, e, per il secondo, in luogo imprecisato. 2. Il giudice rimettente ha ritenuto che la questione di competenza non fosse manifestamente infondata, essendo plausibile la prospettazione difensiva secondo la quale il programma criminoso dell'associazione contestata ai capi A) e B) si sia sviluppato essenzialmente nella penisola e non prevalentemente in Sardegna, tenuto conto della localizzazione delle principali coltivazioni di cannabis, del luogo di domicilio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dello spostamento dei principali protagonisti nella penisola per l'attuazione del programma criminoso, interrotto dalla polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro delle coltivazioni e all'arresto di alcuni indagati. 2.1. Il giudice ha poi soggiunto che, per contro, appaiono fondate anche le argomentazioni del pubblico ministero, che ritiene che la competenza si radichi nel distretto di Cagliari, in quanto l'accordo criminoso è stato stipulato in Sardegna, da soggetti residenti nella regione, anche attraverso il reperimento dei semi dello stupefacente e dei finanziamenti per l'attività di coltivazione, delle dichiarazioni di Nicola MELONI sugli accordi, della destinazione alla Sardegna del frutto dell'attività di coltivazione degli stupefacenti e della prosecuzione della progettualità criminosa anche successivamente all'arresto di alcuni indagati. 3. Fissata la trattazione camerale partecipata per l'udienza del'11 aprile 2023, veniva separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per omesso avviso al difensore. Il procedimento proseguiva nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo, CORRAINE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è ammissibile; la competenza territoriale deve essere statuita in favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, come in appresso meglio precisato. 2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo di tipo preventivo che si aggiunge, agli ordinari strumenti di impugnazione, nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. Infatti, la decisione del giudice procedente di non disporre il rinvio pregiudiziale non preclude alla parte la possibilità di riproporre la questione ex art. 21, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01). 2.2. Il contenuto dell'atto di parte di denuncia o "sollecitazione" di conflitto dovrà corrispondere esattamente alle previsioni di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato (indipendentemente dalla fondatezza o meno), sia astrattamente configurabile una situazione di conflitto. Il tenore letterale della norma, dunque, non lascia al giudice alcuna discrezionalità, ma gli attribuisce soltanto la peculiare valutazione-filtro sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso. In tutti gli altri casi, e segnatamente nell'ipotesi della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la siffatta valutazione discrezionale del giudice (sulla rimessione della questione sulla competenza territoriale) costituisce la regola processuale da osservare, in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa. In tali condizioni, quindi, la soluzione interpretativa prospettata per i casi di conflitto può essere mutuata, con i dovuti adattamenti, anche in relazione alla possibilità di rimettere la questione sulla competenza alla Corte di cassazione ex all'art. 24-bis cod. proc. pen., opzione che valorizza però la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza territoriale. 2.3. A tale proposito, deve essere ricordato che la relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione. È, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che "pronuncia ordinanza"; si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., ehe- deve essere L motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. Si noti che la declinatoria di competenza non "blocca" il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Piuttosto, il giudice, che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto —, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive. Tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e nell'indicazione "delle parti e dei difensori". Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale del motivato atto di rimessione. 2.4. Del resto, il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. riproduce i termini decadenziali previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. per la formulazione della eccezione dell'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281760-01; Sez. 1, n. 4092 del 11/01/2013, Confl. comp. in proc. Stingaciu e altri, Rv. 254189-01; Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007 Confl. comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368-01), alla quale deve essere associata la richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione. La formulazione dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice procedente deve, dunque, essere associata alla contestuale richiesta di rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento. L'indicazione della legge delega sul rigido meccanismo preclusivo è stata espressamente riprodotta nel testo del comma 6 dell'art. 24-bis cod. proc. pen., là dove dispone che la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento. 3. Orbene, nel caso in esame, sono rispettate tutte le condizioni imposte dalla legge per il rinvio pregiudiziale.Il giudice ha, inoltre, compiuto la doverosa delibazione della serietà della questione, rappresentando le prospettazioni delle parti, dichiarandosi non in grado di effettuare una scelta definitiva, tanto che l'incertezza sulla questione di competenza potrebbe viziare gli ulteriori sviluppi processuali. Questa Corte regolatrice può, dunque, esaminare le questioni di competenza poste con il rinvio pregiudiziale. 4. La competenza per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 TU Stup. spetta al GUP del Tribunale di Cagliari. 4.1. Vanno, anzitutto, accantonate quelle argomentazioni difensive che sostengono la competenza dell'autorità giudiziaria di Siena sul presupposto di una diversa, meno grave, qualificazione giuridica dei fatti. Il tenore della contestazione, che rileva in questa fase quale parametro decisionale (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539), riguarda, infatti, la partecipazione, a vario titolo, all'associazione dedita al narcotraffico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro, SERRA Raimondo e CORRAINE [OSCURATO:PERSONA], sicché è fuorviante dare seguito alla impostazione difensiva che propugna la sussunzione della condotta sotto il paradigma dell'art. 416 cod. pen. 4.2. In merito al reato di associazione dedita al narcotraffico, sono decisive le argomentazioni sviluppate dal pubblico ministero del giudizio di merito e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, investito ex art. 54-quater cod. proc. pen., nel proprio decreto n. 179/2022 in data 10 maggio 2022 con il quale è stato risolto il contrasto sollevato da alcune difese nella fase delle indagini preliminari. In disparte la indiscussa origine nuorese del gruppo criminale (incentrato su legami di tipo familiare e personale radicati nel tempo in quel territorio) - che non poco vale a inquadrare il contesto associativo che su tali relazioni si poggia —, emerge dal tenore della contestazione e dai principali atti del procedimento che molte delle condotte di coltivazione e commercializzazione dello stupefacente sono state poste in essere in Sardegna, luogo nel quale i partecipi del gruppo associato hanno una base operativa, dalla quale si allontanano sporadicamente e soltanto in occasione di specifiche esigenze.Del resto, anche le difese non contestano che larga parte del gruppo criminale risiede o ha stabile dimora in Sardegna, dove risulta essere stata ideata, programmata e diretta la compagine associativa. Le operazioni di polizia compiute nel circondario di Siena, Grosseto e Perugia hanno, in effetti, avuto per oggetto le attività esecutive del sodalizio criminale, pur avendo assunto un valore ritenuto particolarmente pregnante a livello probatorio, secondo la prospettazione accusatoria, per inferire la sussistenza del reato associativo. L'approvvigionamento delle sementi e del denaro necessario all'avvio del programma criminale, l'esistenza di piantagioni in Sardegna, la destinazione a quell'isola del frutto dell'attività di coltivazione e di commercio di stupefacenti svolta anche in altre località d'Italia, nonché la prosecuzione della progettualità criminosa anche dopo l'arresto di alcuni indagati, confortano, come ha correttamente evidenziato il pubblico ministero di merito, l'individuazione della competenza territoriale nel GUP del Tribunale di Cagliari. 5. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quello che riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere evidenziato che allo stesso vengono contestati i reati in tema di detenzione di arma da sparo (capo 9) e ricettazione della medesima (capo 10), commessi in Montone (PG), in concorso con gli imputati del reato di cui ai capi A) e B). Deve essere evidenziato che, a norma dell'art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., si ha connessione di procedimenti se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso, come esattamente accade per i reati di cui ai capi 9) e 10) contestati a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro e SERRA Raimondo. Tenuto presente che il più grave reato di associazione dedita al narcotraffico (capo A e B), contestato ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Nicola, SANNA Mauro e SERRA Raimondo, deve ritenersi idoneo ad individuare nell'autorità giudiziaria di Cagliari la competenza per territorio determinata dalla connessione con i restanti reati connessi, tra cui spiccano quelli in materia di armi contestati a [OSCURATO:PERSONA], non resta che individuare la competenza del medesimo giudice anche per tali reati.Del resto, «le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza» (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345), sicché non avrebbe neppure rilievo l'eventuale separazione dei giudizi. P.Q.M. Decidendo sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 24-bis cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 22319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris