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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 07387/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30020/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 26/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento perl’anno di imposta 2000, sull’assunto di maggior reddito occulto, ricavatodall’attività di commerciante nel settore caseario, per interposte persone (lamoglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativi redditi alfisco.Più precisamente, la ripresa a tassazione scaturiva da istruttoria iniziatanel 2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.Nel 2016 veniva notificato avviso di accertamento per l’anno di imposta2009, avversato avanti il giudice di prossimità con plurime doglianze.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreper cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si èriservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione del previgente art.42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nonché per violazionedei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione deldovere di motivazione degli atti in spregio al diritto al contraddittorio.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez.

V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez.

V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).1.2.

Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deicontribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.1.3.

Per altro verso, il motivo è inammissibile dove si diffonde in unacritica al procedimento logico della sentenza in scrutinio, proponendoconsiderazioni opposte a quelle cui è pervenuto il giudice di merito.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019)Il primo motivo, pertanto, non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.2.1.

Il motivo non può essere accolto.

Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass.

T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T., n.600/2025).Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.2.2.

Gli elementi di fatto che intessono la narrazione del secondomotivo, da pag. 12 a pag. 14 del ricorso per cassazione, attengono allasussistenza o meno di elementi indiziari connessi all’esistenza di una attivitàocculta, ritenendone non provata la sussistenza.

Trattasi, all’evidenza, diprofili di merito che esulano dalla cognizione di questa Suprema Corte dilegittimità e che non scalfiscono la presunzione (semplice) di maggiorreddito occulto derivante da prelevamenti e versamenti bancari di cui nonsi sia in grado di giustificare la non imponibilità (cfr. Cass.

V, n. 6947/2017;Cass.

T., n. 2928/2024).Donde il secondo motivo non può essere accolto.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dei disposti di cuiall’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12, comma settimo, l.n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti amministrativi e segnatamente delle modalità di quantificazionedel presunto fenomeno evasivo.3.1.

I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio piùvolte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuenteometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi diqualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi,a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in derogaalla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzocomma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presuppostodell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti daquelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversionedell'onere della prova, spettando al contribuente - che nel caso di specienon vi ha provveduto, secondo l'insindacabile accertamento in fatto delNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026giudice di merito - fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è statoprodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n.9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA].

V., n. 18865/2005).3.2.

Va precisato che la dichiarazione presentata solo per alcune voci,ma che mantiene occultata tutta un’altra attività, è equiparata alla mancatadichiarazione dei redditi, con la legittimazione dell’Ufficio alla ricostruzioneinduttiva di cui sopra.Per altro profilo, il motivo è inammissibile ove solleciti un diversoapprezzamento di merito, con conclusioni opposte a quelle cui è pervenutoil giudice di merito.Anche il terzo motivo non può essere accolto.4.

Con il quarto motivo si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’originario art.37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006, nel concreto lamentando decadenzadai termini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.4.1.

Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass.

T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.5.

Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione deidisposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026comma settimo, l. n. 212/2000, nonché violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti e violazione del principio di capacità contributiva.Nello specifico si contesta la presunzione di maggior reddito occultoscaturente da prelevamenti e depositi nei propri conti correnti bancari.5.1.

Nel caso in esame, al contribuente viene contestata attività diimpresa, specificamente commercio di prodotti caseari, donde opera lapresunzione sia per i prelevamenti che per i versamenti, con ricostruzioneinduttiva del reddito e onere della prova specifica e puntuale a carico dellaparte contribuente (cfr. Cass.

T., n. 600/2025 e n. 666/2025).Con giudizio di merito che esula dalla cognizione di questa SupremaCorte di legittimità, il collegio di secondo grado ha ritenuto non superata lapresunzione (semplice) di legge, donde ha ritenuto corretta la ricostruzioneoperata dall’Ufficio in ordine al maggior reddito occultato al Fisco negli anniin questione.È stato ritenuto infatti che in tema d'imposte sui redditi, la presunzionelegale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dallerisultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoroautonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dalsuccessivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo dellepersone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia,all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazionibancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei solititolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti ditutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando chele stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti(cfr. Cass.

T., n. 9403/2024).Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/20266.

In definitiva, il ricorso è fondato unicamente per le ragioni attinte dalquarto motivo, relativo all’impossibilità del raddoppio dei termini per laripresa a tassazione a fini Irap.

Pertanto, la sentenza dev’essere cassatacon rinvio al giudice di merito, perché esegua nuovo calcolo del dovuto,espungendo la ripresa a tassazione a fini Irap.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*SANZIONIGian [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTRIBUTIMarcello [OSCURATO:PERSONA].

Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30020/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 26/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento perl’anno di imposta 2000, sull’assunto di maggior reddito occulto, ricavatodall’attività di commerciante nel settore caseario, per interposte persone (lamoglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativi redditi alfisco.Più precisamente, la ripresa a tassazione scaturiva da istruttoria iniziatanel 2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.Nel 2016 veniva notificato avviso di accertamento per l’anno di imposta2009, avversato avanti il giudice di prossimità con plurime doglianze.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreper cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si èriservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione del previgente art.42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nonché per violazionedei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione deldovere di motivazione degli atti in spregio al diritto al contraddittorio.1.1.

Il motivo non può essere accolto.

In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez.

V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez.

V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).1.2.

Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deicontribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass.

T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.1.3.

Per altro verso, il motivo è inammissibile dove si diffonde in unacritica al procedimento logico della sentenza in scrutinio, proponendoconsiderazioni opposte a quelle cui è pervenuto il giudice di merito.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019)Il primo motivo, pertanto, non può essere accolto.2.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.2.1.

Il motivo non può essere accolto.

Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass.

T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass.

T., n.600/2025).Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.2.2.

Gli elementi di fatto che intessono la narrazione del secondomotivo, da pag. 12 a pag. 14 del ricorso per cassazione, attengono allasussistenza o meno di elementi indiziari connessi all’esistenza di una attivitàocculta, ritenendone non provata la sussistenza.

Trattasi, all’evidenza, diprofili di merito che esulano dalla cognizione di questa Suprema Corte dilegittimità e che non scalfiscono la presunzione (semplice) di maggiorreddito occulto derivante da prelevamenti e versamenti bancari di cui nonsi sia in grado di giustificare la non imponibilità (cfr. Cass.

V, n. 6947/2017;Cass.

T., n. 2928/2024).Donde il secondo motivo non può essere accolto.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dei disposti di cuiall’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12, comma settimo, l.n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti amministrativi e segnatamente delle modalità di quantificazionedel presunto fenomeno evasivo.3.1.

I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio piùvolte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuenteometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi diqualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi,a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in derogaalla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzocomma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presuppostodell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti daquelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversionedell'onere della prova, spettando al contribuente - che nel caso di specienon vi ha provveduto, secondo l'insindacabile accertamento in fatto delNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026giudice di merito - fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è statoprodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n.9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA].

V., n. 18865/2005).3.2.

Va precisato che la dichiarazione presentata solo per alcune voci,ma che mantiene occultata tutta un’altra attività, è equiparata alla mancatadichiarazione dei redditi, con la legittimazione dell’Ufficio alla ricostruzioneinduttiva di cui sopra.Per altro profilo, il motivo è inammissibile ove solleciti un diversoapprezzamento di merito, con conclusioni opposte a quelle cui è pervenutoil giudice di merito.Anche il terzo motivo non può essere accolto.4.

Con il quarto motivo si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’originario art.37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006, nel concreto lamentando decadenzadai termini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.4.1.

Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass.

T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.5.

Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione deidisposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026comma settimo, l. n. 212/2000, nonché violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti e violazione del principio di capacità contributiva.Nello specifico si contesta la presunzione di maggior reddito occultoscaturente da prelevamenti e depositi nei propri conti correnti bancari.5.1.

Nel caso in esame, al contribuente viene contestata attività diimpresa, specificamente commercio di prodotti caseari, donde opera lapresunzione sia per i prelevamenti che per i versamenti, con ricostruzioneinduttiva del reddito e onere della prova specifica e puntuale a carico dellaparte contribuente (cfr. Cass.

T., n. 600/2025 e n. 666/2025).Con giudizio di merito che esula dalla cognizione di questa SupremaCorte di legittimità, il collegio di secondo grado ha ritenuto non superata lapresunzione (semplice) di legge, donde ha ritenuto corretta la ricostruzioneoperata dall’Ufficio in ordine al maggior reddito occultato al Fisco negli anniin questione.È stato ritenuto infatti che in tema d'imposte sui redditi, la presunzionelegale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dallerisultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoroautonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dalsuccessivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo dellepersone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia,all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazionibancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei solititolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti ditutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando chele stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti(cfr. Cass.

T., n. 9403/2024).Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/20266.

In definitiva, il ricorso è fondato unicamente per le ragioni attinte dalquarto motivo, relativo all’impossibilità del raddoppio dei termini per laripresa a tassazione a fini Irap.

Pertanto, la sentenza dev’essere cassatacon rinvio al giudice di merito, perché esegua nuovo calcolo del dovuto,espungendo la ripresa a tassazione a fini Irap.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30020/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 26/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento perl’anno di imposta 2000, sull’assunto di maggior reddito occulto, ricavatodall’attività di commerciante nel settore caseario, per interposte persone (lamoglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativi redditi alfisco.Più precisamente, la ripresa a tassazione scaturiva da istruttoria iniziatanel 2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.Nel 2016 veniva notificato avviso di accertamento per l’anno di imposta2009, avversato avanti il giudice di prossimità con plurime doglianze.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreper cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si èriservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione del previgente art.42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nonché per violazionedei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione deldovere di motivazione degli atti in spregio al diritto al contraddittorio.1.1. Il motivo non può essere accolto. In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).1.2. Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deicontribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.1.3. Per altro verso, il motivo è inammissibile dove si diffonde in unacritica al procedimento logico della sentenza in scrutinio, proponendoconsiderazioni opposte a quelle cui è pervenuto il giudice di merito.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019)Il primo motivo, pertanto, non può essere accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.2.1. Il motivo non può essere accolto. Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T., n.600/2025).Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.2.2. Gli elementi di fatto che intessono la narrazione del secondomotivo, da pag. 12 a pag. 14 del ricorso per cassazione, attengono allasussistenza o meno di elementi indiziari connessi all’esistenza di una attivitàocculta, ritenendone non provata la sussistenza. Trattasi, all’evidenza, diprofili di merito che esulano dalla cognizione di questa Suprema Corte dilegittimità e che non scalfiscono la presunzione (semplice) di maggiorreddito occulto derivante da prelevamenti e versamenti bancari di cui nonsi sia in grado di giustificare la non imponibilità (cfr. Cass. V, n. 6947/2017;Cass. T., n. 2928/2024).Donde il secondo motivo non può essere accolto.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dei disposti di cuiall’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12, comma settimo, l.n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti amministrativi e segnatamente delle modalità di quantificazionedel presunto fenomeno evasivo.3.1. I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio piùvolte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuenteometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi diqualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi,a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in derogaalla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzocomma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presuppostodell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti daquelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversionedell'onere della prova, spettando al contribuente - che nel caso di specienon vi ha provveduto, secondo l'insindacabile accertamento in fatto delNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026giudice di merito - fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è statoprodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n.9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA]. V., n. 18865/2005).3.2. Va precisato che la dichiarazione presentata solo per alcune voci,ma che mantiene occultata tutta un’altra attività, è equiparata alla mancatadichiarazione dei redditi, con la legittimazione dell’Ufficio alla ricostruzioneinduttiva di cui sopra.Per altro profilo, il motivo è inammissibile ove solleciti un diversoapprezzamento di merito, con conclusioni opposte a quelle cui è pervenutoil giudice di merito.Anche il terzo motivo non può essere accolto.4. Con il quarto motivo si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’originario art.37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006, nel concreto lamentando decadenzadai termini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.4.1. Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass. T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.5. Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione deidisposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026comma settimo, l. n. 212/2000, nonché violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti e violazione del principio di capacità contributiva.Nello specifico si contesta la presunzione di maggior reddito occultoscaturente da prelevamenti e depositi nei propri conti correnti bancari.5.1. Nel caso in esame, al contribuente viene contestata attività diimpresa, specificamente commercio di prodotti caseari, donde opera lapresunzione sia per i prelevamenti che per i versamenti, con ricostruzioneinduttiva del reddito e onere della prova specifica e puntuale a carico dellaparte contribuente (cfr. Cass. T., n. 600/2025 e n. 666/2025).Con giudizio di merito che esula dalla cognizione di questa SupremaCorte di legittimità, il collegio di secondo grado ha ritenuto non superata lapresunzione (semplice) di legge, donde ha ritenuto corretta la ricostruzioneoperata dall’Ufficio in ordine al maggior reddito occultato al Fisco negli anniin questione.È stato ritenuto infatti che in tema d'imposte sui redditi, la presunzionelegale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dallerisultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoroautonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dalsuccessivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo dellepersone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia,all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazionibancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei solititolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti ditutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando chele stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti(cfr. Cass. T., n. 9403/2024).Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/20266. In definitiva, il ricorso è fondato unicamente per le ragioni attinte dalquarto motivo, relativo all’impossibilità del raddoppio dei termini per laripresa a tassazione a fini Irap. Pertanto, la sentenza dev’essere cassatacon rinvio al giudice di merito, perché esegua nuovo calcolo del dovuto,espungendo la ripresa a tassazione a fini Irap.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*SANZIONIGian [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTRIBUTIMarcello [OSCURATO:PERSONA]. Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSabrina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLuigi [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30020/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ove domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi 12,-resistente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 26/2019depositata il 05/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento perl’anno di imposta 2000, sull’assunto di maggior reddito occulto, ricavatodall’attività di commerciante nel settore caseario, per interposte persone (lamoglie e la suocera), in assenza totale di esposizione dei relativi redditi alfisco.Più precisamente, la ripresa a tassazione scaturiva da istruttoria iniziatanel 2011 sugli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, cui è seguita la denunciaalla competente Procura della Repubblica per ipotesi delittuosa di omessadichiarazione fiscale.L’Ufficio infatti riteneva che il contribuente avesse continuato ilcommercio caseario valendosi delle strutture della soc. [OSCURATO:PERSONA].a.s., di cui era stato accomandatario e che era stata posta in liquidazionenel 2004.Nel 2016 veniva notificato avviso di accertamento per l’anno di imposta2009, avversato avanti il giudice di prossimità con plurime doglianze.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorreper cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate si èriservata di spiegare difese in udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti cinque motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione del previgente art.42 d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972, nonché per violazionedei disposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,comma settimo, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione deldovere di motivazione degli atti in spregio al diritto al contraddittorio.1.1. Il motivo non può essere accolto. In tema di atto amministrativofinale di imposizione tributaria, nella specie avviso di accertamento, lamotivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nelverbale redatto dalla Guardia di Finanza dell'esercizio dei poteri di poliziaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da partedell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicementeche l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare unaeconomia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta dielementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al correttosvolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017 (Rv. 646303 -01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).1.2. Per quanto attiene alle indagini bancarie, occorre ricordare che lapresunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito,desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n.2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito diimpresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità deicontribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardantel'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allostesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Cortecost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valorepresuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelledi versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possonocontrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nelreddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. T. n. 9403/2024).Nel caso in esame, ritenendosi imprenditore occulto quale continuatorein fatto della formalmente cessata attività di vendita formaggi, alcontribuente è stata applicata la presunzione sia per i prelievi che per iversamenti, cui il contribuente ha contro dedotto solo parzialmente, aparere della sentenza in scrutinio che ha svolto un accertamento in fatto edi bilanciamento dell’apporto probatorio che supera il perimetro dicognizione di questa Suprema Corte di legittimità.1.3. Per altro verso, il motivo è inammissibile dove si diffonde in unacritica al procedimento logico della sentenza in scrutinio, proponendoconsiderazioni opposte a quelle cui è pervenuto il giudice di merito.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unaNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019)Il primo motivo, pertanto, non può essere accolto.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione delprevigente art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzocomma, d.P.R. n. 633/1972, nella sostanza lamentando un utilizzostrumentale e distorto del raddoppio dei termini della notitia criminis.2.1. Il motivo non può essere accolto. Per giurisprudenza costante,infatti, da cui non viene offerta ragione per discostarsi, è stato affermatoche in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 deld.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., conmodif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi direato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale,anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati,incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n.208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sonofatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. T., n. 666/2025).Specularmente, in tema di accertamento tributario,il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue almero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensidell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione delladenuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato,anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisionepenale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. T., n.600/2025).Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame è irrilevante se e quandola notizia di reato sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria, vertendosi diperiodi di imposta precedenti al 31 dicembre 2016.2.2. Gli elementi di fatto che intessono la narrazione del secondomotivo, da pag. 12 a pag. 14 del ricorso per cassazione, attengono allasussistenza o meno di elementi indiziari connessi all’esistenza di una attivitàocculta, ritenendone non provata la sussistenza. Trattasi, all’evidenza, diprofili di merito che esulano dalla cognizione di questa Suprema Corte dilegittimità e che non scalfiscono la presunzione (semplice) di maggiorreddito occulto derivante da prelevamenti e versamenti bancari di cui nonsi sia in grado di giustificare la non imponibilità (cfr. Cass. V, n. 6947/2017;Cass. T., n. 2928/2024).Donde il secondo motivo non può essere accolto.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dei disposti di cuiall’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12, comma settimo, l.n. 212/2000, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti amministrativi e segnatamente delle modalità di quantificazionedel presunto fenomeno evasivo.3.1. I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio piùvolte affermato da questa Corte secondo cui, nella ipotesi che il contribuenteometta di presentare la dichiarazione, "la legge abilita l'Ufficio a servirsi diqualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi,a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in derogaalla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzocomma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presuppostodell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti daquelli noti" (Cass. n. 19174/2003; n. 2605/2000): ciò comporta l'inversionedell'onere della prova, spettando al contribuente - che nel caso di specienon vi ha provveduto, secondo l'insindacabile accertamento in fatto delNumero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026giudice di merito - fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è statoprodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. Cass. n.9755/2003; n. 17016/2002). ([OSCURATO:PERSONA]. V., n. 18865/2005).3.2. Va precisato che la dichiarazione presentata solo per alcune voci,ma che mantiene occultata tutta un’altra attività, è equiparata alla mancatadichiarazione dei redditi, con la legittimazione dell’Ufficio alla ricostruzioneinduttiva di cui sopra.Per altro profilo, il motivo è inammissibile ove solleciti un diversoapprezzamento di merito, con conclusioni opposte a quelle cui è pervenutoil giudice di merito.Anche il terzo motivo non può essere accolto.4. Con il quarto motivo si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’originario art.37, commi 24 e 25, d.l. n. 223/2006, nel concreto lamentando decadenzadai termini di accertamento ai fini Irap e dei contributi previdenziali, nonsoggetti a raddoppiamento.4.1. Con riguardo ai contributi previdenziali, si tratta di materia sottrattaalla giurisdizione tributaria e quindi eccentrica al presente giudizio.di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. da ultimo, Cass. T.,n. 600/2025).La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi,donde dev’essere cassata con rinvio, rideterminando il dovuto, senza tenerconto della ripresa a fini IRAP.5. Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione deidisposti di cui all’art. 7, primo comma, art. 10, primo comma, art. 12,Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/2026comma settimo, l. n. 212/2000, nonché violazione dell’art. 53 dellaCostituzione, nel concreto lamentando violazione del dovere di motivazionedegli atti e violazione del principio di capacità contributiva.Nello specifico si contesta la presunzione di maggior reddito occultoscaturente da prelevamenti e depositi nei propri conti correnti bancari.5.1. Nel caso in esame, al contribuente viene contestata attività diimpresa, specificamente commercio di prodotti caseari, donde opera lapresunzione sia per i prelevamenti che per i versamenti, con ricostruzioneinduttiva del reddito e onere della prova specifica e puntuale a carico dellaparte contribuente (cfr. Cass. T., n. 600/2025 e n. 666/2025).Con giudizio di merito che esula dalla cognizione di questa SupremaCorte di legittimità, il collegio di secondo grado ha ritenuto non superata lapresunzione (semplice) di legge, donde ha ritenuto corretta la ricostruzioneoperata dall’Ufficio in ordine al maggior reddito occultato al Fisco negli anniin questione.È stato ritenuto infatti che in tema d'imposte sui redditi, la presunzionelegale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dallerisultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n.600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoroautonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dalsuccessivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo dellepersone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia,all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazionibancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei solititolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti ditutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando chele stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti(cfr. Cass. T., n. 9403/2024).Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.Numero registro generale 30020/2019Numero sezionale 1114/2026Numero di raccolta generale 7387/2026Data pubblicazione 27/03/20266. In definitiva, il ricorso è fondato unicamente per le ragioni attinte dalquarto motivo, relativo all’impossibilità del raddoppio dei termini per laripresa a tassazione a fini Irap. Pertanto, la sentenza dev’essere cassatacon rinvio al giudice di merito, perché esegua nuovo calcolo del dovuto,espungendo la ripresa a tassazione a fini Irap. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNOP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.Il PresidenteGian Paolo MACAGNO
Sentenza Cassazione n. 07387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris