CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l'ordinanza in data 11 gennaio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di rilievo in questa sede - la misura della custodia in carcere per i reati di partecipazione, con ruolo di vertice, ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 22), violazioni della normativa sugli stupefacenti, per il delitto di estorsione e per le connesse imputazioni in materia di armi (capi 23 e 24). La Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 9 luglio 2021 ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. La sentenza rescindente ha ritenuto che il provvedimento impugnato rivelasse un'intrinseca e insuperabile contraddizione laddove la sussistenza del reato sub 22) era stata esclusa in riferimento alla posizione dell'Antinozzi, asserito vertice del clan avversario e concorrenziale, sicché, epurate dalla «rivalità con il gruppo degli Antinozzi e dai disegni egemonici di allargamento delle zone di influenza» (f. 3 ord. imp.), le evidenze dimostrative di tipo dichiarativo (...) finivano con il perdere il connotato di univocità che concorre a definire la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, a rendere evanescente la sua linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/1990 e a minare anche la valutazione resa a sostegno del diniego della qualificazione giuridica ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990. Ha osservato come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse inoltre assolutamente carente in punto di partecipazione con ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione risultava liquidata mediante il mero richiamo a generiche e indeterminate intercettazioni, come tali insufficienti alla confutazione delle argomentazioni difensive e, comunque, senza che fosse delineato il compendio indiziario specifico a suo carico. La sentenza rescindente ha, dunque, imposto una rivalutazione della gravità indiziaria della fattispecie associativa sia riguardo alla dimostrazione della sua esistenza, anche sotto il profilo dell'esclusione della qualificazione giuridica alternativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.p.r. n. 309/90, sia riguardo alla condotta verticistica, provvisoriamente ascritta al ricorrente. 2. Con l'ordinanza impugnata, del 13 agosto 2021, il Tribunale del riesame di Roma, quale giudice del rinvio, ha respinto la richiesta di riesame. Il Tribunale, richiamata e riportata per esteso la motivazione dell'ordinanza genetica, quindi ripercorsa la piattaforma indiziaria, l'ha ritenuta significativa dell'operatività, con metodo mafioso, nell'ambito di un contesto territoriale limitato ai comuni di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in provincia di Latina, di un'associazione, storicamente derivata da precedente compagine già oggetto di accertamento giudiziale, che gestiva l'illecito traffico di stupefacenti in contrapposizione al clan Antinozzi, entrambi riconducibili alla medesima fratellanza, come emerso dai servizi di capi:azione e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi respinto la prospettazione difensiva, intesa alla qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. .74, comma 6, D.p.r. 309/1990, ribadendo il ruolo verticistico del ricorrente, oltre che i singoli episodi di spaccio, infine confermando la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Avverso l'ordinanza indicata ricorre Mendico, per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], e affida le proprie censure a un unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Deduce violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione, confezionata con la tecnica del "copia e incolla", senza alcuna valutazione critica e senza porre in rilievo gli elementi dai quali trarre la gravità indiziaria, con riferimento ai quali la sentenza rescindente aveva dato precise indicazioni. Ciò sarebbe viepiù provato dall'errato inserimento del tema della partecipazione all'associazione di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], non oggetto del provvedimento. 3.2. Censura, inoltre, l'assenza di motivazione sul ruolo apicale ascritto a [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Tribunale giunge, contraddittoriamente e illogicamente, a giustificare la «scarsità delle conversazioni sintomatiche dell'esercizio in concreto dei poteri gerarchici» attraverso «la valenza logica della considerazione del ruolo manifestata da esponenti della fratellanza o da esponenti di vertici del clan rivale, oltre alla pregressa appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan originario Mendico-RiccA(cli, smembrato per effetto degli arresti». 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuna delle censure difensive è fondata, sicché il ricorso deve essere rigettato.2. La censura di mancanza di autonoma valutazione del quadro indiziario, siccome resa con la riproduzione grafica dell'ordinanza genetica, è priva di pregio, siccome non adeguatamente specifica. Il ricorso non si confronta, invero, con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale che ha condiviso e riportato ampi passaggi dell'ordinanza genetica, né adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto effettiva incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove compiuta, il risultato sarebbe stato concretamente diverso. Come rilevato da Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760, la sanzione, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine, non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, possono valere quali indici sintomatici, ma non sono, esse stesse, ragioni del vizio. Del resto, ricorre l'autonoma valutazione anche quando - come nel caso che ci occupa - venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire edizione originale, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), come dai ricorrenti non efficacemente contestato. In tale cornice, la stigmatizzata errata indicazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] a p. 3 dell'ordinanza impugnata, in luogo del nome del Mendico, costituisce evidente lapsus calami, insuscettibille di avere alcun riverbero sulla tenuta della motivazione, per il resto integralmente riferentesi espressamente alla posizione dell'odierno ricorrente. 3. Per quel che riguarda il tema dell'esistenza dell'associazione criminale, la nuova ordinanza ha in primo luogo sgombrato il campo dall'apparente contraddizione - segnalata nella sentenza di annullamento - tra l'esclusione della contestazione di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l'affermata esistenza dell'associazione sub capo 22). Sul punto, difatti, il Tribunale ha precisato che la contestazione in oggetto, lungi dall'essere stata esclusa con riferimento alla posizione dell'Antinozzi, posto al vertice del clan avversario e concorrenziale, è stata pienamente confermata, sebbene assorbita in quella più ampia di cui all'art. 416-bis cod. pen., poichè tutte le condotte associative, sia quelle di natura camorristica, sia quelle consistenti in attività organizzate associate di spaccio, sono confluite nell'unica e onnicomprensiva contestazione di associazione mafiosa. Tale assunto del Tribunale, relativo all'assorbimento del reato associativo inerente al narcotraffico in quello mafioso, che dovrà essere sottoposto a vaglio nella fase di cognizione, non risulta, nella presente fase cautelare, incompatibile con il giudizio in ordine alla gravità indiziaria della fattispecie di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 ed è, anzi, sorretto da argomentazioni logico-giuridiche non manifestamente illogiche. Sono state adeguatamente valorizzate, a p. 30 dell'ordinanza, conversazioni attinenti alla "spartizione" del territorio tra due avverse fazioni e al "rispetto" serbato da parte del loquens [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di entrambi i gruppi criminali che, egli stesso afferma, essere entrambi inseriti nella c.d. fratellanza. Il giudice del rinvio non ha mancato, inoltre, di chiarire, a p. 18 del provvedimento, la valenza dimostrativa dei numerosi reati fine e del costante modus operandi, ponendo in risalto come la pletora di conversazioni intercettate cristallizzi la piena consapevolezza da parte dei colloquianti, legati tra loro da rapporti anche familiari, di agire in modo organizzato e sinergico per conto di un gruppo, i cui vertici sono chiaramente riconosciuti nei fratelli Ettore e [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato si fa carico - come devoluto con la sentenza rescindente - di approfondire il tema della struttura, sia pur rudimentale, del sodalizio e dell'interscambiabilità dei ruoli che, chiarisce, non è ritenuta decisiva ai fini della configurabilità dell'associazione, sussistendo - almeno a livello di gravità indiziaria - la prova di un'organizzazione stabile, radic:ata sul piccolo territorio della provincia, cementata da legami spesso familiari e con suddivisione dei ruoli, sebbene interscambiabili. Accertamento dal quale, secondo la difesa, avrebbe dovuto conseguire il giudizio d'insussistenza di qualsiasi struttura associativa, ma che non tiene in adeguata considerazione l'argomento, svolto dal Tribunale a p. 31 del provvedimento oggetto di ricorso, secondo il quale i ruoli, comunque attribuiti ai singoli partecipi, potevano essere a volte cumulativi e flessibili, risentendo l'associazione - sotto il profilo della struttura - della sua derivazione dalla scissione di altra precedente e controllante un territorio ristretto, senza tuttavia alcuna incidenza sulraffectio societatis di ciascuno dei compartecipi. Si tratta di motivazione resa in conformità al costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in base al quale «si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale» (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969; Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Annarante, Rv. 278440). Quanto al tema della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, dPR n. 309/90, il provvedimento impugnato, dopo aver chiarito che le due fazioni criminali si contendevano un bacino di utenza esiguo, da atto che i quantitativi dei quali è contezza nelle conversazioni captate (opportunamente riportate nell'ordinanza), ovvero i relativi corrispettivi in danaro, non possono in alcun modo considerarsi di lieve entità, anche ove rapportati alle dimensioni ridotte della piazza di spaccio. Il Tribunale ha, dunque, fatto buon governo del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la fattispecie associativa, prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990» (Sez. 3, n. 44837 del 6/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). Infine, con riguardo all'accertamento del ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato - ancora una volta con costante riferimento alle conversazioni captate, ivi riprodotte - ha valorizzato i seguenti elementi: i) il ricorrente era già vertice dell'omonimo clan mafioso [OSCURATO:PERSONA], smembratosi, per violazione del cd codice d'onore, in due fazioni avverse; ii) il tenore della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire il proprio "rispetto" per le famiglie Antinozzi e Mendico, afferma che si era messo a disposizione, presentandosi personalmente tanto all'uno «Antonio» che all'altro «Ettore», così riconoscendo a ciascuno il ruolo di primazia nell'ambito del proprio gruppo («venne e mi disse che zio Antonio (ndr Antinozzi) ti vuole conoscere, ti vuole salutà... io dissi: "a disposizione" ... come ho fatto con Ettore, dissi: "a disposizione", mi presentai e dissi: "per qualsiasi cosa, siamo nella fratellanza" e la stessa cosa ho fatto con quello»; iii) il colloquio intercorso in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e suo zio [OSCURATO:PERSONA], in occasione del quale il primo lamenta che, profittando della sua assenza, alcuni affiliati stanno transitando dal loro gruppo a quello dei Mendico. [OSCURATO:PERSONA] afferma che i componenti del clan avverso affermano di aver "vinto loro" (i Mendico), Antinozzi chiede se se questa affermazione provenga da Ettore; iv) è Ettore che interviene per evitare il reclutamento di un proprio pusher, [OSCURATO:PERSONA], nel clan avverso. Per tale via giunge così a formulare, con motivazione che la difesa ncn considera, il giudizio sulla gravità indiziaria specifica alla posizione apicale del ricorrente. E', conseguentemente, in tale cornice che va letta l'affermazione - non manifestamente illogica - contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui tali elementi, dai quali risulta lo svolgimento da parte del ricorrente di incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale, hanno una valenza logica talmente incisiva da colmare l'obiettiva esiguità di conversazioni sintomatiche del concreto esercizio da parte del ricorrente dei propri poteri gerarchici. 4. Corollario delle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento de