CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 07/07/1978avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Davide e Francesco PaoloGiammona,ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di DavideGiammona, con cui si deducono il vizio di contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione e il vizio di travisamento delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628,commi secondo e terzo, cod. pen., così qualificato (invece che comefavoreggiamento, ai sensi dell’art. 384, cod. pen., o minaccia, ai sensi dell’art.612, cod. pen.), e, altresì, il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse dialla qualificazione del fatto (come rapina invece che come furto ai sensidell’artt. 624), sono entrambi non consentiti, stante la preclusione per la Corte dicassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (tra le altre, Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento con riferimento all’attendibilità ecredibilità delle fonti testimoniali escusse e alla valutazione degli altri elementi diprova posti a fondamento del giudizio di responsabilità per rapina a carico dientrambi i ricorrenti (si vedano, in particolare, pagg. 6-9);ritenuto che non superano la soglia di ammissibilità le comuni doglianzeespresse con il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di entrambi iricorrenti, con cui si deduce il vizio di motivazione, per contraddittorietà e/omanifesta illogicità, in ordine all’applicazione della circostanza aggravante dellepiù persone riunite, di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen., giacché laCorte d’appello, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità,opportunamente rileva la simultanea presenza di entrambi i ricorrenti durante losvolgimento della condotta di rapina (si veda pag. 9 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]