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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 40299/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/04/2021 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per la declaratoria di inammssibilità; preso atto delle conclusioni formulate in data 31/05/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza dell' 08 aprile 2021 della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano, in data 07 settembre 2020, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, e 495, comma primo, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 352, 355, 356, 431 cod. proc. pen. e 24 Cost., lamenta che la eorte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base del verbale di perquisizione veicolare e di sequestro eseguiti nei confronti dell'imputato, nonostante in quel frangente lo stesso fosse stato condotto presso il locale pronto soccorso, in quanto colto da un lieve malore. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato senza che la vittima lo avesse riconosciuto quale autore dell'episodio verificatosi ai suoi danni. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., lamenta che la 6rte di appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata, nonostante l'assenza di prova dell'utilizzo, ai danni della vittima, della bomboletta spray rinvenuta all'interno del veicolo a bordo del quale l'imputato e il correo erano stati fermati e controllati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondateÌsia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, che investe l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nell'affermare l'inesistenza del verbale di perquisizione del mezzo a bordo del quale l'imputato era stato fermato e di sequestro di una bomboletta spray all'interno del veicolo, omettendo di argomentare in merito alla censura articolata nell'atto di appello.

Dagli atti del fascicolo, correttamente e legittimamente compulsati in questa sede in ragione dell'errore, è emerso che nei confronti dell'imputato fu redatto un verbale di perquisizione e sequestro in un lasso temporale nel quale lo stesso era assente perché condotto presso il locale pronto soccorso a causa di un lieve malore.

Accertata l'esistenza dell'atto, in calce al medesimo risulta che l'imputato ebbe ad apporre la sua firma, mai disconosciuta.

Ciò posto, tuttavia, ai fini della rilevanza della censura proposta, occorre valutare se e in quali termini l'errore della Corte territoriale el\ta discrasìa temporale riscontrata abbiano influito sulla decisione assunta dai giudici di appello.

Secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti la non utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella stigmatizzata, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 2, n.. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 270303).Nella specie, l'elemento probatorio che il ricorrente censura non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito.

Inoltre, proprio la circostanza che la Corte territoriale erroneamente abbia ritenuto la inesistenza del verbale di perquisizione e sequestro, comunque affermando la penale responsabilità dell'imputato con argomentazioni logiche, coerenti e complete, attribuisce alla motivazione addotta una valenza ancora più pregnante.

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si è limitato a ribadire la medesima doglianza proposta in sede appello, senza una reale e argomentata critica alla risposta contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Lavorato, Rv. 259425).

I giudici d'appello hanno replicato in maniera logica, corretta ed adeguata, alla censura evidenziando, da un lato, le risultanze processuali poste a fondamento della decisione e, dall'altro, la superfluità di un'eventuale attività investigativa o istruttoria volta al riconoscimento dell'aggressore da parte della vittima, atteso che con quello non vi era stato alcuno scambio di battute e che comunque la vittima non aveva potuto coglierne la fisionomia a causa dello spruzzo sul viso di un prodotto spray.

4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha sottolineato il profilo di attendibilità della parte offesa e l'insussistenza di ragioni per le quali dubitare del racconto reso dalla stessa, là dove il ricorrente, anche questa volta, si è limitato a censurare il verbale di perquisizione e sequestro, senza tenere nella dovuta considerazione le risultanze istruttorie valutate dai giudici di merito.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 08/04/2021 dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per la declaratoria di inammssibilità; preso atto delle conclusioni formulate in data 31/05/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza dell' 08 aprile 2021 della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano, in data 07 settembre 2020, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 624, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, e 495, comma primo, cod. pen. e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 352, 355, 356, 431 cod. proc. pen. e 24 Cost., lamenta che la eorte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base del verbale di perquisizione veicolare e di sequestro eseguiti nei confronti dell'imputato, nonostante in quel frangente lo stesso fosse stato condotto presso il locale pronto soccorso, in quanto colto da un lieve malore. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato senza che la vittima lo avesse riconosciuto quale autore dell'episodio verificatosi ai suoi danni. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., lamenta che la 6rte di appello ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata, nonostante l'assenza di prova dell'utilizzo, ai danni della vittima, della bomboletta spray rinvenuta all'interno del veicolo a bordo del quale l'imputato e il correo erano stati fermati e controllati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondateÌsia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, che investe l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale nell'affermare l'inesistenza del verbale di perquisizione del mezzo a bordo del quale l'imputato era stato fermato e di sequestro di una bomboletta spray all'interno del veicolo, omettendo di argomentare in merito alla censura articolata nell'atto di appello. Dagli atti del fascicolo, correttamente e legittimamente compulsati in questa sede in ragione dell'errore, è emerso che nei confronti dell'imputato fu redatto un verbale di perquisizione e sequestro in un lasso temporale nel quale lo stesso era assente perché condotto presso il locale pronto soccorso a causa di un lieve malore. Accertata l'esistenza dell'atto, in calce al medesimo risulta che l'imputato ebbe ad apporre la sua firma, mai disconosciuta. Ciò posto, tuttavia, ai fini della rilevanza della censura proposta, occorre valutare se e in quali termini l'errore della Corte territoriale el\ta discrasìa temporale riscontrata abbiano influito sulla decisione assunta dai giudici di appello. Secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti la non utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella stigmatizzata, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 2, n.. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 270303).Nella specie, l'elemento probatorio che il ricorrente censura non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito. Inoltre, proprio la circostanza che la Corte territoriale erroneamente abbia ritenuto la inesistenza del verbale di perquisizione e sequestro, comunque affermando la penale responsabilità dell'imputato con argomentazioni logiche, coerenti e complete, attribuisce alla motivazione addotta una valenza ancora più pregnante. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si è limitato a ribadire la medesima doglianza proposta in sede appello, senza una reale e argomentata critica alla risposta contenuta nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Lavorato, Rv. 259425). I giudici d'appello hanno replicato in maniera logica, corretta ed adeguata, alla censura evidenziando, da un lato, le risultanze processuali poste a fondamento della decisione e, dall'altro, la superfluità di un'eventuale attività investigativa o istruttoria volta al riconoscimento dell'aggressore da parte della vittima, atteso che con quello non vi era stato alcuno scambio di battute e che comunque la vittima non aveva potuto coglierne la fisionomia a causa dello spruzzo sul viso di un prodotto spray. 4. Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha sottolineato il profilo di attendibilità della parte offesa e l'insussistenza di ragioni per le quali dubitare del racconto reso dalla stessa, là dove il ricorrente, anche questa volta, si è limitato a censurare il verbale di perquisizione e sequestro, senza tenere nella dovuta considerazione le risultanze istruttorie valutate dai giudici di merito. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d