CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33045/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile l'impugnazione del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha respinto, in data 03/04/2023, l'istanza di sostituzione della custodia carceraria. In particolare, il Tribunale rilevava che il difensore era ricorso ad un indirizzo di pec non abilitato alla ricezione degli atti ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022 e del correlato provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati (DGSIA) pubblicato il 09/11/2020 sul portale dei servizi telematici. 2. Avverso tale ordinanza presenta ricorso, nell'interesse dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio, ivi statuito, della conservazione degli atti. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nel riprodurre l'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), ha consentito il «deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici e che, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. (comma 6, ultima parte). Il comma 7, lett. c) della stessa disposizione ha inoltre espressamente previsto, tra le cause di inammissibilità, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, l'ipotesi in cui l'impugnazione sia inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.2. Nel caso oggetto del presente giudizio il ricorrente ha inviato l'atto di impugnazione a un indirizzo PEC diverso da quello prescritto dal provvedimento del DGSIA, come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp