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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 13067/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA("dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il di motivazione.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 coc.. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inarnmissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, p,H cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sen:enza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e se -11:.enza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della rr isura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la manciza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e .della soni na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.3.2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZA("dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 coc.. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. peri.) è inarnmissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, p,H cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sen:enza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e se -11:.enza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della rr isura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato la manciza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e .della soni na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.3.2025.
Sentenza Cassazione n. 13067/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris