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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 21653/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14330/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 176/ 06/ 21 depositata il27/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 176/06/21 del 27/01/2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 217/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da M archetto [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Marchetto) avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento di componenti negativi di reddito conseguenti ad una somministrazione di manodopera schermata da un contratto di subappalto; veniva, altresì, ritenuta l’indetraibilità dell’IVA. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) non sussistevano, in ipotesi, gli elementi necessari per ritenere la stipulazione di un valido contratto di appalto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e di subappalto tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA]; b) ne conseguiva l’indetraibilità dell’IVA sulle prestazioni rese e l’indeducibilità dei costi del personale. 2.Avverso la sentenza di appello Marchetto proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso Marchetto deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato le dichiarazioni rese dai dipendenti di CIF, da cui si evinceva l’esistenza del presupposto dell’eterodirezione in capo all’appaltatore. 1.1.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.2.Il motivo è infondato in quanto la CTR ha espressamente affrontato la questione della riconducibilità alle direttive del committente del lavoro svolto dai lavoratori della cooperativa CIF, sicché non vi è alcun fatto rilevante il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. 1.3.Piuttosto, la censura della ricorrente mira inammissibilmente a censurare un eventuale insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, censura non più ammissibile in ragione della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché degli artt. 1655, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto la sussistenza di un contratto di somministrazione di manodopera anziché di un contratto di appalto, omettendo di considerare l’esistenza di indici idonei a ritenere la sussistenza di tale ultimo contratto. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha qualificato il contratto inter partes quale somministrazione di manodopera e non già appalto di servizi, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali è giunta a tale determinazione. 2.4.Una diversa qualificazione del contratto passa attraverso la contestazione, da parte della ricorrente, della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, violazione che non è stata in alcun modo contestata e nemmeno è stato trascritto o allegato il contratto, ovvero segnalata la sua presenza negli atti del giudizio di merito ai fini della necessaria specificità della censura (Cass.

S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla violazione del principio di neutralità dell’IVA e alla sussistenza di una doppia imposizione, anche con riferimento all’IRAP: la riqualificazione contrattuale avrebbe comportato una indeducibilità del costo del lavoro, costo già indeducibile in capo alla cooperativa CIF. 3.1.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2.Invero, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass.

S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013). 3.3.Orbene, è la stessa parte ricorrente ad affermare che la questione della violazione del principio di neutralità e della doppia imposizione è stata posta, per la prima volta, con le controdeduzioni in appello e non anche con il ricorso in primo grado, sicché la censura si appalesa inammissibile. 3.4.In ogni caso, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale il contratto di somministrazione schermato da un contratto di appalto è nullo (Cass. n. 18808 del 28/07/2017; Cass. n. 31720 del 07/12/2018), con la conseguenza che l’IVA è indetraibile e i costi sono indeducibili (Cass. n. 7440 del 08/03/2022; Cass. n. 34876 del 17/11/2021; Cass. n. 12807 del 26/06/2020). 4.Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo stato di fatto consentito il collegamento da remoto per la trattazione della controversia durante il periodo dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. 4.1.Il motivo va disatteso. 4.2.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale» (Cass. n. 6033 del 28/02/2023). 4.3.Nella specie, la ricorrente evidenzia – pur senza documentare alcunché – che il collegamento da remoto era oggettivamente impossibile, se non a condizioni difficili da realizzarsi in breve tempo.

Ne consegue che, in applicazione del superiore principio di diritto, non può ritenersi violato il proprio diritto di difesa. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00. 5.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14330/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 176/ 06/ 21 depositata il27/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 176/06/21 del 27/01/2021, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 217/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da M archetto [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Marchetto) avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito del disconoscimento di componenti negativi di reddito conseguenti ad una somministrazione di manodopera schermata da un contratto di subappalto; veniva, altresì, ritenuta l’indetraibilità dell’IVA. 1.2.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) non sussistevano, in ipotesi, gli elementi necessari per ritenere la stipulazione di un valido contratto di appalto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e di subappalto tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA]; b) ne conseguiva l’indetraibilità dell’IVA sulle prestazioni rese e l’indeducibilità dei costi del personale. 2.Avverso la sentenza di appello Marchetto proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso Marchetto deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato le dichiarazioni rese dai dipendenti di CIF, da cui si evinceva l’esistenza del presupposto dell’eterodirezione in capo all’appaltatore. 1.1.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 1.2.Il motivo è infondato in quanto la CTR ha espressamente affrontato la questione della riconducibilità alle direttive del committente del lavoro svolto dai lavoratori della cooperativa CIF, sicché non vi è alcun fatto rilevante il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. 1.3.Piuttosto, la censura della ricorrente mira inammissibilmente a censurare un eventuale insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, censura non più ammissibile in ragione della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché degli artt. 1655, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto la sussistenza di un contratto di somministrazione di manodopera anziché di un contratto di appalto, omettendo di considerare l’esistenza di indici idonei a ritenere la sussistenza di tale ultimo contratto. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha qualificato il contratto inter partes quale somministrazione di manodopera e non già appalto di servizi, indicando dettagliatamente le ragioni per le quali è giunta a tale determinazione. 2.4.Una diversa qualificazione del contratto passa attraverso la contestazione, da parte della ricorrente, della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, violazione che non è stata in alcun modo contestata e nemmeno è stato trascritto o allegato il contratto, ovvero segnalata la sua presenza negli atti del giudizio di merito ai fini della necessaria specificità della censura (Cass. S.U. n. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alla violazione del principio di neutralità dell’IVA e alla sussistenza di una doppia imposizione, anche con riferimento all’IRAP: la riqualificazione contrattuale avrebbe comportato una indeducibilità del costo del lavoro, costo già indeducibile in capo alla cooperativa CIF. 3.1.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2.Invero, «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013). 3.3.Orbene, è la stessa parte ricorrente ad affermare che la questione della violazione del principio di neutralità e della doppia imposizione è stata posta, per la prima volta, con le controdeduzioni in appello e non anche con il ricorso in primo grado, sicché la censura si appalesa inammissibile. 3.4.In ogni caso, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale il contratto di somministrazione schermato da un contratto di appalto è nullo (Cass. n. 18808 del 28/07/2017; Cass. n. 31720 del 07/12/2018), con la conseguenza che l’IVA è indetraibile e i costi sono indeducibili (Cass. n. 7440 del 08/03/2022; Cass. n. 34876 del 17/11/2021; Cass. n. 12807 del 26/06/2020). 4.Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo stato di fatto consentito il collegamento da remoto per la trattazione della controversia durante il periodo dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. 4.1.Il motivo va disatteso. 4.2.Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale» (Cass. n. 6033 del 28/02/2023). 4.3.Nella specie, la ricorrente evidenzia – pur senza documentare alcunché – che il collegamento da remoto era oggettivamente impossibile, se non a condizioni difficili da realizzarsi in breve tempo. Ne consegue che, in applicazione del superiore principio di diritto, non può ritenersi violato il proprio diritto di difesa. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00. 5.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
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