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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04187/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wàifei il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5>te ha concluso chiedendoevi, u,<4' T4 i; ;AL 412u 142 (-4.) e udito il difensore e.4.1si-cpa—v1-0 Il P.G. ad integrazione della requisitoria già inviata precedentemente chiede al giudice del rinvio di verificare se nel termine previsto dall' 85 del D.L. n.150 del 2022 è stata proposta querela dalla parte offesa.

Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 22/6/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Era contestato all'imputato di essersi impossessato della somma di euro 2.200,00 dopo essersi introdotto all'interno di una macelleria islamica, indicata nella imputazione come luogo di privata dimora, dopo avere forzato la saracinesca del negozio ed il registratore di cassa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando, a mezzo del difensore, un motivo unico di ricorso.

I) La difesa si duole della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.

L'esercizio commerciale (macelleria) nel quale si era introdotto il ricorrente, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite D'Amico, non sarebbe riconducibile alla nozione di privata dimora.

La questione riguardante la qualificazione giuridica del fatto, osserva il ricorrente, rientra tra quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art.609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purchè l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez.

2. n. 17235 del 17/1/2018, Tucci, Rv.272651-01).

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena in ordine al reato p. e p. dagli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione

4. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

Nella contestazione elevata a carico dell'imputato si precisa che costui si introdusse in una macelleria, sottraendo l'incasso ivi esistente dopo avere danneggiato la vetrina del negozio ed il registratore di cassa.

Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno avuto modo di occuparsi dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. confermando «l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di T merito)», ribadendo che può essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro «se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)».

Dopo articolata disamina dell'istituto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.

Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare». (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076).

Non avendo questa Corte accesso agli atti, spetta alla Corte di merito verificare nella fattispecie concreta le condizioni sopra indicate alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite ed accertare, in caso di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la proposizione di una valida querela della persona offesa ai fini della procedibilità del reato.

Deve infatti considerarsi che il d.lgs. n. 150 del 2022 - la cui entrata in vigore è stata prorogata al 30 dicembre 2022 per effetto del decreto-legge 31 ottobre 2022, prevede per il reato di furto aggravato la procedibilità a querela della persona offesa.

In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wàifei il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5>te ha concluso chiedendoevi, u,<4' T4 i; ;AL 412u 142 (-4.) e udito il difensore e.4.1si-cpa—v1-0 Il P.G. ad integrazione della requisitoria già inviata precedentemente chiede al giudice del rinvio di verificare se nel termine previsto dall' 85 del D.L. n.150 del 2022 è stata proposta querela dalla parte offesa. Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 22/6/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Era contestato all'imputato di essersi impossessato della somma di euro 2.200,00 dopo essersi introdotto all'interno di una macelleria islamica, indicata nella imputazione come luogo di privata dimora, dopo avere forzato la saracinesca del negozio ed il registratore di cassa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando, a mezzo del difensore, un motivo unico di ricorso. I) La difesa si duole della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere la fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. L'esercizio commerciale (macelleria) nel quale si era introdotto il ricorrente, alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite D'Amico, non sarebbe riconducibile alla nozione di privata dimora. La questione riguardante la qualificazione giuridica del fatto, osserva il ricorrente, rientra tra quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art.609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purchè l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2. n. 17235 del 17/1/2018, Tucci, Rv.272651-01). 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena in ordine al reato p. e p. dagli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione 4. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. Nella contestazione elevata a carico dell'imputato si precisa che costui si introdusse in una macelleria, sottraendo l'incasso ivi esistente dopo avere danneggiato la vetrina del negozio ed il registratore di cassa. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno avuto modo di occuparsi dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. confermando «l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di T merito)», ribadendo che può essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro «se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)». Dopo articolata disamina dell'istituto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare». (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'amico, Rv. 270076). Non avendo questa Corte accesso agli atti, spetta alla Corte di merito verificare nella fattispecie concreta le condizioni sopra indicate alla luce dei criteri ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite ed accertare, in caso di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la proposizione di una valida querela della persona offesa ai fini della procedibilità del reato. Deve infatti considerarsi che il d.lgs. n. 150 del 2022 - la cui entrata in vigore è stata prorogata al 30 dicembre 2022 per effetto del decreto-legge 31 ottobre 2022, prevede per il reato di furto aggravato la procedibilità a querela della persona offesa. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 10 ge
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