CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 07643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6596 /20 2 3 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciatain foglio separato da intendersi allegato e congiunto al ricorso per cassazione dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del la Sicilia n. 805 2 / 0 6 /20 2 2 depositata in data 29/09/2022; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:cancellazione società–resp. soci Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 2932018 0005877162/504 notificatagli in data 11 dicembre 2018 per conto dell’Agenzia delle Entrate – DP di Catania e portante una iscrizione a ruolodi complessivi euro 568.089,74; - la CTP accoglieva il ricorso sul presupposto della insussistenza di qualsivogliaipotesi di responsabilità solidale tra società di capitali ed i suoisoci, -appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui gravata il giudice del merito ha rigettato l’impugnazione, in quanto la società ha avuto notificato l’avviso di accertamentoper i debiti della società ed i soci di una società di capitali non possono essere destinatari di notifiche di titoli esecutivi per responsabilitàsolidale con la società in quanto ciò farebbe venir meno il principiofondamentale che disciplina le società di capitali per le quali il sociorisponde nei limiti della quota societaria a differenza delle società di persone nelle quali il socio risponde illimitatamente e solidalmente delleposizioni debitorie della società; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: -il controricorrente, con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. , eccepisce la sussistenza di giudicato esterno rilevando come , in separati giudizi propostidai coobbligati in solido, vale a dire gli altri soci della società estinta, [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito abbiano sancito l’annullamento della medesima cartella oggetto del presente giudizio quanto alle pretese dirette nei confrontidi costoro; - l’eccezione è in primo luogo ammissibile (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 ; in termini Cass. Sez.5, Sentenza n. 25863 del 02/09/2022 ) in quanto la sentenza qui impugnatarisulta deliberata in data 2 febbraio 2022 e depositata in data 22 settembre 2022; le pronunce delle quali si invoca il giudicato sono Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 statedepositate in data 21 settembre 2022, e quindi il loro passaggio in giudicato è certamente successivo alla conclusione del giudizio di merito; - peraltro, detto giudicato non può trovare applicazione al presente giudizio sia poiché difetta in questa sede l’identità delle parti in causa siain quanto la diversità delle partecipazioni societarie rende tra di loro differente l’entità della pretesa in ordine alla quale ciascun socio è chiamatoa rispondere; -venendo allora all’esame de i motivi di ricorso , gli stessi sono fondati; -il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.e dell’art. 36 del d.P.R. 602 del 1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.); secondo parte ricorrente la sentenza impugnata contrasta con i noti principi giurisprudenziali,i quali inequivocabilmente fanno richiamo al fenomeno ditipo “successorio” che coinvolge gli ex soci di una società cessata, sia essadi persone che di capitali; - il secondo motivo si incentra sulla v iolazione e falsa applicazione dell’art.2495 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 360, n. 3, c.p.c.) ed è proposto in via di subordine rispetto al motivo che precede;ancora secondo il contribuente a ritenere corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale del socio con la società, la stessa pronuncia appare comunque manifestamente erronea nella parte in cui ha proceduto all’integrale annullamentodella sentenza impugnata; nella fattispecie è pacifico che illiquidatore, invece di adempiere le obbligazioni tributarie della società, avevaripartito l’attivo tra i soci; - i ridetti motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto logicamente e giuridicamente connessi tra di loro, sono comunque fondati; - la sentenza impugnata ha dapprima correttamente ricordato come i principi in materia di successione dei soci alla società di capitali da costoro partecipata prevedano (in forza di Cass. Sez.Un., Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013) che dopo la riforma del dirittosocietario, attuata dal d. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dellasocietà, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridicofacente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tiposuccessorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quantoriscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regimedi contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamentoda parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimentoestintivo; - ciò posto e chiarito, la sentenza di merito qui impugnata ha però poi erroneamenteritenuto che “ per i debiti della società i soci di una società dicapitali non possono essere destinatari di notifiche di titoli esecutivi per responsabilità solidale con la società in quanto ciò farebbe venir menoil principio fondamentale che disciplina le società di capitali per le qualiil socio risponde nei limiti della quota societaria a differenza delle società di persone nelle quali il socio risponde illimitatamente e solidalmentedelle posizioni debitorie della società”; - tale affermazione risulta infatti disallineata dalle conclusioni che debbono trarsi dai sopra ricordati principi, come questa Corte ha di recente puntualizzato (in argomento si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024 ) chiarendo che l'estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delleimprese, integra un fenomeno successorio sui generis , connesso al regimedi responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 tributarie,sia pure nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all'art . 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesaall'art. 7 del d.L. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione suun soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazionedella norma tributaria; - n é, del resto, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidatocostituisce presupposto costitutivo della successione del socio: come correttamente evidenziato, anzitutto, da Cass. n. 5988/2017 nonché da Cass. n. 9094/2017, che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria, e che addirittura la mancata utile partecipazione, ut supra, non consenta neanche di escludere a priori lo stesso interesse ad agire del creditore (siveda anche Cass. n. 20358/2015: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione). La giurisprudenza successiva s'è assestata in questo ultimo senso (tra le tante, v. Cass. n. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. n. 14446/2018; Cass. n. 897/2019; Cass. n. 12758/2020 e, da ultimo, Cass.,Sez. Un., n. 619/2021 , tutte richiamate in motivazione da Cass.N.31904/2021); -il terzo motivo di ricorso , che contiene la medesima censura di cui al secondomotivo formulata quale vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., all’esito della decisione che precede,è quindi assorbito; - in conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorsola sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esamenel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso