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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02856/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32158/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 634/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 marzo2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 32158/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che nell’anno 2009 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intraprese innanzi il Tribunale di Prato espropriazione forzata presso terzi in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato) e nei confronti della Provincia di Prato (terzo pignorato); resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo, il creditore procedente promosse, nelle forme della cognizione piena (ovvero secondo le modalità stabilite dall’art. 548 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, al quale oppose resistenza la Provincia di Prato eccependo l’impignorabilità del credito staggito(ex art. 351, all. f,della legge 20 marzo 1865, n. 2248) dacchè costituente prezzo di appalto di opere pubblichein corso di esecuzione; definendo la controversia in prime cure, il Tribunale di Prato accolse la domanda attorea ed accertò che la [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice della Provincia di Prato dell’importo di euro 112.903,27; la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello della Provincia di Prato e dichiarato «inammissibile» la domanda attorea«per difetto di interesse concreto ed attuale, non essendo pignorabile il credito relativo al prezzo dell’appalto durante l’esecuzione delle opere»; ricorre per cassazione laBianchini [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un unico motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria , la Provincia di Prato; considerato che preliminare rispetto al vaglio del motivo di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede)appare il rilievo della omessa evocazione nel presente grado di legittimità della curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, qualora tornata in bonis), r.g. n. 32158/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] debitore esecutato nella procedura di espropriazione presso terzi, parte contumace nel giudizio di appello concluso con la gravata sentenza; per pacifico indirizzo ermeneutico di questa Corte, nel giudizio di accertamento dell’obbligo, svolto nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente imposte dalla disciplina anteriore alle novelle operate a partire dall’anno 2012, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario(cfr., tra le tante, Cass., Sez.

U, 13/10/2008, n. 25037; Cass. 10/05/2000, n. 5955; Cass. 09/01/2007, n. 217; Cass. 07/05/2009, n. 10550), con conseguente applicabilità, in fase di impugnazione del disposto dell’art. 331 cod. proc. civ.; versandosi dunque in ipotesi di cause inscindibili, la notifica del ricorso per cassazione tempestivamente eseguita nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte lealtre parti; deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), nei tempi e con le modalità precisate in parte dispositiva; p.q.m.

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), da eseguirsi a cura ed onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32158/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 634/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 19 marzo2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ACCERTAMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 32158/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che nell’anno 2009 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intraprese innanzi il Tribunale di Prato espropriazione forzata presso terzi in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato) e nei confronti della Provincia di Prato (terzo pignorato); resa dichiarazione di quantità negativa dal terzo, il creditore procedente promosse, nelle forme della cognizione piena (ovvero secondo le modalità stabilite dall’art. 548 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228), giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, al quale oppose resistenza la Provincia di Prato eccependo l’impignorabilità del credito staggito(ex art. 351, all. f,della legge 20 marzo 1865, n. 2248) dacchè costituente prezzo di appalto di opere pubblichein corso di esecuzione; definendo la controversia in prime cure, il Tribunale di Prato accolse la domanda attorea ed accertò che la [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice della Provincia di Prato dell’importo di euro 112.903,27; la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello della Provincia di Prato e dichiarato «inammissibile» la domanda attorea«per difetto di interesse concreto ed attuale, non essendo pignorabile il credito relativo al prezzo dell’appalto durante l’esecuzione delle opere»; ricorre per cassazione laBianchini [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un unico motivo, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria , la Provincia di Prato; considerato che preliminare rispetto al vaglio del motivo di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede)appare il rilievo della omessa evocazione nel presente grado di legittimità della curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, qualora tornata in bonis), r.g. n. 32158/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] debitore esecutato nella procedura di espropriazione presso terzi, parte contumace nel giudizio di appello concluso con la gravata sentenza; per pacifico indirizzo ermeneutico di questa Corte, nel giudizio di accertamento dell’obbligo, svolto nelle forme del processo a cognizione piena ed esauriente imposte dalla disciplina anteriore alle novelle operate a partire dall’anno 2012, il debitore esecutato riveste la qualità di litisconsorte necessario(cfr., tra le tante, Cass., Sez. U, 13/10/2008, n. 25037; Cass. 10/05/2000, n. 5955; Cass. 09/01/2007, n. 217; Cass. 07/05/2009, n. 10550), con conseguente applicabilità, in fase di impugnazione del disposto dell’art. 331 cod. proc. civ.; versandosi dunque in ipotesi di cause inscindibili, la notifica del ricorso per cassazione tempestivamente eseguita nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte lealtre parti; deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), nei tempi e con le modalità precisate in parte dispositiva; p.q.m. Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovvero della medesima società, ove tornata in bonis), da eseguirsi a cura ed onere della parte più diligente, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso
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