CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 22997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24660-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata - avverso la sentenza n. 4775/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Latina ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]: decreto con cui a quest’ultimo era stato intimato il pagamento della somma di euro 29.749,04, oltre accessori. Con lapronuncia resa in sede di opposizione il detto Tribunale ha pure compensato le spese di giudizio e respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall’opponente. 2. ― In sede di gravame la Corte di appello di Roma ha riformato la pronuncia di primo grado in punto di spese, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle stesse; ha invece disatteso il motivo di impugnazione con cui era stata censurata la statuizione di rigetto della domanda ex art.96 c.p.c.. 3. ─ La sentenza della Corte di Roma, pubblicata il 30 giugno 2021, è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], che fa valere tre motivi. Resiste con controricorso doValue [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione di norme di diritto. Si lamenta che la Corte di merito non abbia reso condanna nei confronti di do [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur non essendo stata evocata in lite, si era costituita «solo per sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, affermando, contrariamente al vero, di essere stata ‘erroneamente ed illegittimamente’ […] citata in giudizio». Il secondo mezzo opponela falsa applicazione di norme di diritto. La censura investe la statuizione di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.. Lam enta il ricorrente che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile la produzione documentale deputata a dar prova del danno ex art. 96 c.p.c.: si deduce che gli scritti in questione non avrebbero potuto essere prodotti avanti al Tribunale, essendosi formati in epoca successiva,e che l’art. 345 c.p.c. ammette la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. Si rimarca che controparte avesse «continuato ad insistere nel chiedere la condanna del ricorrente che aveva formulato una regolare opposizione anche dopo aver ammesso che la firma posta a fondamento del richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo non era quella del proprio cliente, come del resto accertato anche a seguito della disposta CTU». 2. ― Il primo motivo è inammissibile. Il mezzo è carente di specificità. Parte ricorrente non ha puntualmente chiarito quale fosse la domanda , da lui proposta nei [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 confronti di do [OSCURATO:PERSONA], su cui la Corte di merito avrebbe mancato di pronunciarsi: non riproduce il contenuto delle conclusioni rassegnate avanti al Giudice di appello, mafa semplicemente cenno alla richiesta di una «severa condanna» di doValue, senza indica rne l’oggetto. Si rammenta che la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). E’ a dirsi che il ricorrente, in un passaggio dell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, fa cenno di una pretesa avente ad oggetto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. e di doValue s.p.a. al pagamento delle spese processuali (pag. 4). Tale deduzione non soddisfa la condizione di specificità di cui si è detto. Va comunque osservato, per mera completezza, che l’istante non potrebbe dolersi della mancata condanna di do [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali: ciò per le ragioni che seguono. Deduce il ricorrente che do [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe costituita senza essere stata citata in giudizio: anche sul punto il ricorso si mostra gravemente generico, perché chi impugna dà atto della citazione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3) [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 senza chiarire se tale società si identifichi con doValue (come invece eccepito dalla controricorrente, che ha precisato essere questa la precedente denominazione di doBank, poi divenuta doValue: pag. 7 del controricorso). L a deduzione circa l’intervento in giudizio , oltre ad essere priva di specificità, è verosimilmente anche errata: ne lla sentenza impugnata si dà conto, infatti, di una eccezione proposta da detta società, e vertente sulla «carenza di legittimazione passiva per intervenuta cessione del credito» (pag. 2): eccezione che appare coerente con la posizione processuale di convenuto, non certo con quella di interveniente. Ad ogni modo, la Corte di merito non ha disatteso la detta eccezione; ha affermato, piuttosto, che il giudizio doveva proseguire nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., individuando in questa società, e non in doValue, la «giusta parte» del giudizio: è quindi mancata una pronuncia che valesse a individuare nella controricorrente il soggetto destinatario in iure delle statuizioni da adottare. In tal senso, la decisione nonha enuclea to il presupposto per una pronuncia sulle spese nei confronti della controricorrente, da rinvenire nell’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione sollevata da detta società. Il ricorrente, per superare tale quadro processuale, avrebbe dovuto dolersi, col ricorso per cassazione, del mancato positivo accertamento della detta legittimazione: ma la censura sollevata col primo motivo, che pure lambisce tale profilo, è inidonea allo scopo, visto che non risulta efficacemente sviluppatanella direzione indicata e , come si è visto, si limita acorrelare il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. alla mancata pronuncia di «severa condanna di doValue» (aspetto , questo, che , quand’anche riferito alle spese,risulterebbe essere meramente conseguenziale al tema [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 della legittimazione). Il secondo e il terzo motivo vanno disattesi. La Corte di appello ha esposto le ragioni per le quali la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non poteva essere accolta. Ha anzitutto rilevato che la produzione documentale dell’appellante era inammissibile per violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.; ha quindi evidenziato non esservi prova che la banca avesse agito senza la diligenza e laprudenza necessarienel valutare le conseguenze della propria azione giudiziaria. Ciò posto, il secondo mezzo è carente di specificità, in quanto il ricorrente si limita a menzionare quattro documenti (una intimazione di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena indirizzata alla società [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA], un atto di precetto della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Anagni e un atto di pignoramento immobiliare) che non vengono trascritti nel ricorso e di cui, se si eccettua l’ultimo, non viene nemmeno indicata la datazione. Ebbene, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Quanto al terzo motivo, deve escludersi che l’accertata non autenticità della sottoscrizione apposta sull’atto di ricognizione del debito prodotto in giudizio dalla banca ingiungente valga a qualificare come «temeraria» la pretesa da questa azionata: l’accertamento della falsità della sottoscrizione è stato operato solo nel corso del giudizio, a mezzo di consulenza tecnica (cfr. ricorso, pagg. 3 e 7) e non è stato dimostrato ― ma nemmeno dedotto ― che la falsificazione fosse [OSCURATO:SOCIETA]–RG 24660/2021 camera di consiglio5.5.2022 imputabile a [OSCURATO:SOCIETA] o che questa, al momento della proposizione della domanda ingiuntiva, dovesse essere a conoscenza della non genuinità della firma apposta sul documento di cui aveva inteso avvalersi. Ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. è del resto necessaria la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass. Sez. U. 20 aprile 2018, n. 9912). 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr