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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08575/2026

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ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026MAURIZIO CIOCCA;1022- resistente con procura -avverso la sentenza n. 174/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 285/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20873/2024Numero di raccolta generale 8575/20261.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’Aquila haData pubblicazione 06/04/2026confermato la decisione del Tribunale di Chieti che avevadichiarato non dovuta la restituzione, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 11.410,44, percepita a titolo diNASpI dal 26.11.2015 al 10.09.2016 e richiesta dall’INPS per lamancata comunicazione di preesistente titolarità di un’impresacommerciale, entro un mese dalla presentazione della domandaNASpI.2.

La Corte d’appello ha ritenuto che la speciale decadenzaprevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 riguardasse il casodel lavoratore già beneficiario dell’indennità NASpI che, dopo averricevuto l'indennità, intraprendesse un nuovo lavoro o avviasseun'impresa individuale.

Pertanto, non poteva predicarsi ladecadenza dalla NASpI per [OSCURATO:PERSONA], che risultava socioaccomandatario della società costituita il 15.01.2015 ed iscrittoalla gestione commercianti il 7.03.2015, prima della presentazionedella domanda di indennità di disoccupazione (il 26.11.2025).D’altro canto, a giudizio della Corte territoriale, l’INPS non avevaprovato, e neppure dedotto, che, all’atto della presentazione delladomanda, la parte percepisse un reddito pari o superiore ad euro4.800,00 annui, limite reddituale altresì richiesto ai sensi dell’art.10 d.lgs. n.22/2015 per configurare l’obbligo di comunicazione.1.

Avverso detta pronuncia l’INPS ha proposto ricorso, per unmotivo, altresì illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura e tardiva memoria.2.

All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/20261.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi delNlu’amrerto.d i3ra6cc0ol,ta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 10, primo comma, e 11, lettera c), deld.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento all’art. 12 disp. prel.c.c.Si censura la sentenza impugnata laddove afferma che l’assicuratonon decade dalla fruizione della prestazione allorché ometta dicomunicare (entro un mese dalla data di presentazione delladomanda amministrativa della prestazione ovvero dall’iniziodell’attività) la “prosecuzione” di attività lavorativa preesistentealla domanda NASpI (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] era risultato socioaccomandatario di società in accomandita semplice con iscrizionealla Gestione commercianti INPS), specie se il reddito ricavato siainferiore a 4.800,00 euro l’anno.L’INPS sostiene che l’obbligo di effettuare la comunicazionerelativa all’attività di lavoro in forma autonoma o d’impresa svoltadal percettore va adempiuto in rapporto al momento in cui iniziala concomitanza tra indennità e attività e grava “non solo su coloroche già percepiscono l’indennità di disoccupazione e inizianoun’attività lavorativa, ma anche su chi presenta la domanda peraccedere alla NASpI ed è già titolare di attività di impresa”; in talcaso “il termine di un mese previsto per la dichiarazioneconcernente il reddito presunto decorre dalla data di presentazionedella domanda amministrativa”.Evidenzia che tale opzione ermeneutica è avallata da recentipronunce della Corte di Cassazione, diffusamente richiamate, eche la decadenza in controversia discende dal solo difetto dicomunicazione del reddito (futuro) meramente previsto e presunto(anche pari a zero), ritraibile dall’attività di lavoro autonomo, enon anche dal superamento del limite reddituale di legge, comeerroneamente rimarcato dalla Corte territoriale.Numero registro generale 20873/20242.

Il ricorso è fondato.

Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/20262.1.

Giova ricordare che il d.lgs. n. 22 del 2015 prevedeData pubblicazione 06/04/2026l’istituzione di un’indennità mensile di disoccupazione (denominataNuova prestazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego –NASpI), avente la funzione di fornire un sostegno al reddito deilavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione.Al fine di regolamentare le condizioni di avvio all’occupazione, l’art.10 del citato decreto legislativo disciplina la compatibilità deltrattamento con lo svolgimento di un’attività lavorativa in formaautonoma o d’impresa individuale, prescrivendo per il lavoratoreche durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprendaun’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligodi «informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività»,dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

Il lavoratore,tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel casodi inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresaindividuale senza provvedere alla comunicazione predetta.2.2.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che ladecadenza dalla NASpI, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), deld.lgs. n. 22 del 2015, viene in rilievo in caso di contemporaneitàtra il godimento del trattamento di disoccupazione e losvolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivareun reddito, sia se intrapresa ex novo, sia se preesistente maespletata con maggiori energie per un maggior tempo che per ilpassato (Cass. n. 5951/2001), se l’assicurato non provvede adeffettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 10 cit. (cfr., inargomento, Cass. n. 11543/2024).Rileva, quindi, il solo fatto della contemporaneità tra godimentodel trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attivitàlavorativa (v.

Cass. n. 846 del 2024).Numero registro generale 20873/2024In ordine al termine per effettuare la comunicazione è sNtuamteoro sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026osservato, in particolare, che il corretto significato delle paroleData pubblicazione 06/04/2026«entro un mese dall’inizio dell’attività» dev’essere riferito alla datadello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai finidella NASpI, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità edell’attività di lavoro autonomo, cioè dal momento dellapresentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui losvolgimento di attività di lavoro autonomo sia stato intrapresoprima della data della cessazione del rapporto di lavorosubordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione,senza, quindi, alcuna distinzione tra omessa e tardivacomunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, almomento della domanda di NASpI, un’attività di lavoro autonomoe chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della NASpI (v.Cass. n. 1053 del 2024).2.3.

Si è rilevato, altresì, che l’applicazione della previsionedell’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, al casodell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data dipresentazione della domanda di prestazione, abbia omesso dicomunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività dilavoro autonomo, non integra affatto un’ipotesi di estensioneanalogica della decadenza a fattispecie non espressamenteprevista dal legislatore, come tale vietata dall’art. 14 disp. prel.c.c., trattandosi al contrario di un risultato coerente conun’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1,e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto della“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., non fache estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie dareputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specieminus dixit quam voluit (così Cass. n. 11543 del 2024, inNumero registro generale 20873/2024motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. n. 374 del 2025 e CNaumsesr.o sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026n. 22921 del 2024).Data pubblicazione 06/04/20262.4.

È stato anche precisato che l’esposta interpretazione nonpresenta alcuna distonia rispetto al dettato costituzionale.Quanto alla compatibilità con l’art. 38 Cost., la scelta legislativadella decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpIfino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile erimessa alla discrezionalità del legislatore.

Quanto allacompatibilità con l’art. 3 Cost., non esisteva alcun affidamentoincolpevole del controricorrente in una diversa letturainterpretativa, poiché trattasi di questione nuova e, al tempo in cuinon fu effettuata la comunicazione all’INPS, mancava unorientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello quiaffermato (cfr. Cass. n. 34895 del 2024, in motivazione).2.5.

Si tratta di indirizzo interpretativo ormai consolidato cui si èuniformata la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr., tra letante, Cass. n. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025) e dal quale nonv’è ragione di discostarsi.3.

La Corte territoriale si è discostata da tale indirizzo, affermando,al contrario, che la decadenza in questione si applica soltanto neiconfronti del lavoratore che già fruisca dell’indennità NASpI e cheintraprenda un’attività di lavoro dopo la percezione della stessa.4.

Nel caso concreto, l’appellante, come acclarato dalla Corteterritoriale, era risultato socio accomandatario della società Spares.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale qualevenditore ambulante di generi alimentari ed iscritto alla pertinentegestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi (commerciantio artigiani) dal 1° gennaio 2015 all’8 febbraio 2017, proprio nelperiodo relativo alla domanda di NASpI, presentata in data26.11.2015.

La Corte territoriale ha altresì specificato, conaccertamento di fatto non sindacabile nella presente sede diNumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/2026legittimità, che “dalla dichiarazione dei redditi delle persoNunmeer of idsi riacchcoelta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026presentata” risultava che “quanto meno nel 2016, dallosvolgimento dell’attività non aveva ricavato reddito” (v. pag. 6),così implicitamente accertando lo svolgimento di attività lavorativada parte di [OSCURATO:PERSONA], sia pure non produttiva di reddito per il2016 e non il mero possesso di qualifica societaria.Ergo, la parte doveva provvedere ad effettuare la comunicazioneentro un mese dalla presentazione della domanda, ai sensi e pergli effetti dell’art. 11 cit.Non avendo a ciò provveduto, è incorso nell’indicata decadenza.5.

Di conseguenza, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, per nuovo esame, alla luce dei principi sopraenucleati, e per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026MAURIZIO CIOCCA;1022- resistente con procura -avverso la sentenza n. 174/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 285/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20873/2024Numero di raccolta generale 8575/20261. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di L’Aquila haData pubblicazione 06/04/2026confermato la decisione del Tribunale di Chieti che avevadichiarato non dovuta la restituzione, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 11.410,44, percepita a titolo diNASpI dal 26.11.2015 al 10.09.2016 e richiesta dall’INPS per lamancata comunicazione di preesistente titolarità di un’impresacommerciale, entro un mese dalla presentazione della domandaNASpI.2. La Corte d’appello ha ritenuto che la speciale decadenzaprevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 riguardasse il casodel lavoratore già beneficiario dell’indennità NASpI che, dopo averricevuto l'indennità, intraprendesse un nuovo lavoro o avviasseun'impresa individuale. Pertanto, non poteva predicarsi ladecadenza dalla NASpI per [OSCURATO:PERSONA], che risultava socioaccomandatario della società costituita il 15.01.2015 ed iscrittoalla gestione commercianti il 7.03.2015, prima della presentazionedella domanda di indennità di disoccupazione (il 26.11.2025).D’altro canto, a giudizio della Corte territoriale, l’INPS non avevaprovato, e neppure dedotto, che, all’atto della presentazione delladomanda, la parte percepisse un reddito pari o superiore ad euro4.800,00 annui, limite reddituale altresì richiesto ai sensi dell’art.10 d.lgs. n.22/2015 per configurare l’obbligo di comunicazione.1. Avverso detta pronuncia l’INPS ha proposto ricorso, per unmotivo, altresì illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura e tardiva memoria.2. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine disessanta giorni ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/20261. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi delNlu’amrerto.d i3ra6cc0ol,ta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026primo comma, n. 3), c.p.c., viene denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 10, primo comma, e 11, lettera c), deld.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento all’art. 12 disp. prel.c.c.Si censura la sentenza impugnata laddove afferma che l’assicuratonon decade dalla fruizione della prestazione allorché ometta dicomunicare (entro un mese dalla data di presentazione delladomanda amministrativa della prestazione ovvero dall’iniziodell’attività) la “prosecuzione” di attività lavorativa preesistentealla domanda NASpI (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] era risultato socioaccomandatario di società in accomandita semplice con iscrizionealla Gestione commercianti INPS), specie se il reddito ricavato siainferiore a 4.800,00 euro l’anno.L’INPS sostiene che l’obbligo di effettuare la comunicazionerelativa all’attività di lavoro in forma autonoma o d’impresa svoltadal percettore va adempiuto in rapporto al momento in cui iniziala concomitanza tra indennità e attività e grava “non solo su coloroche già percepiscono l’indennità di disoccupazione e inizianoun’attività lavorativa, ma anche su chi presenta la domanda peraccedere alla NASpI ed è già titolare di attività di impresa”; in talcaso “il termine di un mese previsto per la dichiarazioneconcernente il reddito presunto decorre dalla data di presentazionedella domanda amministrativa”.Evidenzia che tale opzione ermeneutica è avallata da recentipronunce della Corte di Cassazione, diffusamente richiamate, eche la decadenza in controversia discende dal solo difetto dicomunicazione del reddito (futuro) meramente previsto e presunto(anche pari a zero), ritraibile dall’attività di lavoro autonomo, enon anche dal superamento del limite reddituale di legge, comeerroneamente rimarcato dalla Corte territoriale.Numero registro generale 20873/20242. Il ricorso è fondato. Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/20262.1. Giova ricordare che il d.lgs. n. 22 del 2015 prevedeData pubblicazione 06/04/2026l’istituzione di un’indennità mensile di disoccupazione (denominataNuova prestazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’Impiego –NASpI), avente la funzione di fornire un sostegno al reddito deilavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perdutoinvolontariamente la propria occupazione.Al fine di regolamentare le condizioni di avvio all’occupazione, l’art.10 del citato decreto legislativo disciplina la compatibilità deltrattamento con lo svolgimento di un’attività lavorativa in formaautonoma o d’impresa individuale, prescrivendo per il lavoratoreche durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprendaun’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale l’obbligodi «informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività»,dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Il lavoratore,tuttavia, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel casodi inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresaindividuale senza provvedere alla comunicazione predetta.2.2. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che ladecadenza dalla NASpI, prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), deld.lgs. n. 22 del 2015, viene in rilievo in caso di contemporaneitàtra il godimento del trattamento di disoccupazione e losvolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivareun reddito, sia se intrapresa ex novo, sia se preesistente maespletata con maggiori energie per un maggior tempo che per ilpassato (Cass. n. 5951/2001), se l’assicurato non provvede adeffettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 10 cit. (cfr., inargomento, Cass. n. 11543/2024).Rileva, quindi, il solo fatto della contemporaneità tra godimentodel trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attivitàlavorativa (v. Cass. n. 846 del 2024).Numero registro generale 20873/2024In ordine al termine per effettuare la comunicazione è sNtuamteoro sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026osservato, in particolare, che il corretto significato delle paroleData pubblicazione 06/04/2026«entro un mese dall’inizio dell’attività» dev’essere riferito alla datadello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai finidella NASpI, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità edell’attività di lavoro autonomo, cioè dal momento dellapresentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui losvolgimento di attività di lavoro autonomo sia stato intrapresoprima della data della cessazione del rapporto di lavorosubordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione,senza, quindi, alcuna distinzione tra omessa e tardivacomunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, almomento della domanda di NASpI, un’attività di lavoro autonomoe chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della NASpI (v.Cass. n. 1053 del 2024).2.3. Si è rilevato, altresì, che l’applicazione della previsionedell’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, al casodell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data dipresentazione della domanda di prestazione, abbia omesso dicomunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività dilavoro autonomo, non integra affatto un’ipotesi di estensioneanalogica della decadenza a fattispecie non espressamenteprevista dal legislatore, come tale vietata dall’art. 14 disp. prel.c.c., trattandosi al contrario di un risultato coerente conun’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1,e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto della“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 disp. prel. c.c., non fache estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie dareputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specieminus dixit quam voluit (così Cass. n. 11543 del 2024, inNumero registro generale 20873/2024motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. n. 374 del 2025 e CNaumsesr.o sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026n. 22921 del 2024).Data pubblicazione 06/04/20262.4. È stato anche precisato che l’esposta interpretazione nonpresenta alcuna distonia rispetto al dettato costituzionale.Quanto alla compatibilità con l’art. 38 Cost., la scelta legislativadella decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpIfino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile erimessa alla discrezionalità del legislatore. Quanto allacompatibilità con l’art. 3 Cost., non esisteva alcun affidamentoincolpevole del controricorrente in una diversa letturainterpretativa, poiché trattasi di questione nuova e, al tempo in cuinon fu effettuata la comunicazione all’INPS, mancava unorientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello quiaffermato (cfr. Cass. n. 34895 del 2024, in motivazione).2.5. Si tratta di indirizzo interpretativo ormai consolidato cui si èuniformata la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr., tra letante, Cass. n. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025) e dal quale nonv’è ragione di discostarsi.3. La Corte territoriale si è discostata da tale indirizzo, affermando,al contrario, che la decadenza in questione si applica soltanto neiconfronti del lavoratore che già fruisca dell’indennità NASpI e cheintraprenda un’attività di lavoro dopo la percezione della stessa.4. Nel caso concreto, l’appellante, come acclarato dalla Corteterritoriale, era risultato socio accomandatario della società Spares.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale qualevenditore ambulante di generi alimentari ed iscritto alla pertinentegestione previdenziale INPS dei lavoratori autonomi (commerciantio artigiani) dal 1° gennaio 2015 all’8 febbraio 2017, proprio nelperiodo relativo alla domanda di NASpI, presentata in data26.11.2015. La Corte territoriale ha altresì specificato, conaccertamento di fatto non sindacabile nella presente sede diNumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/2026legittimità, che “dalla dichiarazione dei redditi delle persoNunmeer of idsi riacchcoelta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026presentata” risultava che “quanto meno nel 2016, dallosvolgimento dell’attività non aveva ricavato reddito” (v. pag. 6),così implicitamente accertando lo svolgimento di attività lavorativada parte di [OSCURATO:PERSONA], sia pure non produttiva di reddito per il2016 e non il mero possesso di qualifica societaria.Ergo, la parte doveva provvedere ad effettuare la comunicazioneentro un mese dalla presentazione della domanda, ai sensi e pergli effetti dell’art. 11 cit.Non avendo a ciò provveduto, è incorso nell’indicata decadenza.5. Di conseguenza, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, per nuovo esame, alla luce dei principi sopraenucleati, e per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 20873/2024Numero sezionale 1022/2026Numero di raccolta generale 8575/2026Data pubblicazione 06/04/2026
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