CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12242/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo Piccarreta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliato presso quest’ultimo;ricorrentecontroCadamuro Francesca, titolare della ditta individuale CleanExpress Technology, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Alberti;controricorrenteavverso la sentenza n. 1232/2024 depositata il 21 giugno 2024 dellaCorte di appello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA], affermandosi titolare del brevetto europeoEP ‘177 avente ad oggetto un estrattore automatico dei fondi di caffè,ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, FrancescaCadamuro, titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], la quale commercializzava un dispositivo similea quello brevettato, per sentire accertare la contraffazione dellaporzione italiana del proprio brevetto e per sentire disposti l’inibitoria,il ritiro dal commercio degli estrattori contraffatti e la condanna dellaconvenuta al risarcimento dei danni.Nella resistenza dell’evocata in lite, è stata disposta consulenzatecnica.Il Tribunale ha respinto le domande.2. ─ Il successivo giudizio di gravame è stato definito dalla Cortedi appello di Venezia con sentenza di rigetto dell’impugnazione.Le considerazioni della Corte di appello possono riassumersi comesegue. Il c.t.u. aveva confermato che tutte le caratteristiche dellarivendicazione 1 di EP ‘177 erano riconoscibili nel dispositivo realizzatoda [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quella concernente laforma del carter, conica nel brevetto e piatta nel prodotto realizzatodall’appellata; tale differenza comportava che l’apparecchiodell’impresa da ultimo nominata non raggiungesse lo stesso effettocomplessivo del trovato brevettuale; infatti, la funzione di scivolo dellapolvere di caffè verso il basso e verso l'esterno, funzione determinatadalla forma conica della parte superiore del carter nell’invenzionebrevettata, non era rinvenibile nell’altro dispositivo, il qualedeterminava, con la sua base piatta, una superficie di appoggio el’accumulo della polvere di caffè. Per tali ragioni il Giudice distrettualeha escluso sia la contraffazione letterale che quella per equivalenti.Secondo la Corte di merito, occorreva guardare al risultato tecnicocomplessivo del trovato oggetto di registrazione, il quale era differenteSez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/2026da quello conseguito dal dispositivo di [OSCURATO:PERSONA]: talediversità escludeva l’interferenza «specie se si considera che larivendicazione 1 indica espressamente che la parte superiore del carterdeve avere una precisa forma conica». In sintesi, ad avviso del Giudicedistrettuale, la contraffazione doveva negarsi per la presenza di unavariante — forma non conica del carter — rispetto a un elemento dellarivendicazione che assumeva una importanza centrale nell’insiemedell’idea inventiva: variante che produceva un risultato diverso rispettoa quello che il brevetto assicurava. Spiega la Corte di merito: «[S]e ilproblema da risolvere con l'invenzione era quello di facilitare la puliziadi un portafiltro» questo non poteva dirsi raggiunto dal dispositivo diClean [OSCURATO:PERSONA], il quale presentava «un accumulo dei fondisulla base superiore del carter, a differenza del prodotto coperto daprivativa», che raggiungeva «appieno il risultato inventivo prefissato».3. — La sentenza è stata impugnata da Ambrosini con un ricorsoper cassazione basato su due motivi. Resiste con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 46, 48, 52 e 68 c.p.i. e «in generale dei principiche sovraintendono all’accertamento della contraffazione di un brevettoper invenzione industriale». Si lamenta sia stata esclusa lacontraffazione sulla base del rilievo per cui il dispositivo di CleanExpress replicherebbe in tutto il brevetto EP ‘177 con la sola eccezionedella forma conica della parte terminale del carter: accorgimento,questo, che consente al trovato brevettuale di raggiungere un risultatoche il dispositivo di controparte, dotato di una parte terminale del carterdi forma piana, non può raggiungere. Viene dedotto che la suddettavariazione del trovato si risolverebbe «nella mancata riproduzione diuna sola caratteristica dell’invenzione»: di modo che avrebbe dovutoriconoscersi l’interferenza rappresentata dall’utilizzazione parziale delSez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/2026brevetto anteriore: in altri termini, il dispositivo di [OSCURATO:PERSONA] in rilevantissima parte il brevetto anteriore,«semplicemente non riuscendo a raggiungere quella che la Corteterritoriale qualifica espressamente come ‘completezza inventiva’». Siosserva, poi, che, in tema di contraffazione per equivalenti, lacontraffazione può essere esclusa dalla non ovvietà della variazionetecnica e che tale condizione non può sussistere ove la variazioneconsista, come nella fattispecie, nella mancata riproduzione di unelemento dell’invenzione, tale da consentire il proficuo funzionamentodel trovato.Col secondo mezzo si lamenta l’inesistenza o il difetto assoluto dimotivazione e, comunque, la motivazione meramente apparente. Rilevail ricorrente che la Corte di merito avrebbe dato atto che il dispositivodi controparte non consentirebbe di risolvere il problema tecnico risoltodall’invenzione, consistente nel «facilitare la pulizia di un portafiltro»,solo in quanto una minima parte dei fondi di caffè estratti dal portafiltrosi accumula sulla base superiore dell’involucro (o carter) di formapiatta. Detto altrimenti, la motivazione del provvedimento sirivelerebbe contraddittoria in quanto, se il risultato tecnico cheentrambi i dispositivi si prefiggono e raggiungono è quello diautomatizzare la pulitura del portafiltro, agevolandola rispetto aitradizionali sistemi manuali, «poco o nulla importa quale sia la sorteintermedia dei fondi di caffè così automaticamente estratti, se essi cioèscivolino subito verso il basso ove è (identicamente, nei due dispositiviin comparazione) collocato lo strumento di raccolta finale dei fondi,ovvero se essi in parte si accumulino sulla parte superiore del carterper poi comunque convogliare verso la parte ove si colloca il sacchettodi raccolta».2. ― Il primo motivo appare fondato.3. — Vanno preliminarmente disattese le eccezioni diinammissibilità proposte dalla parte controricorrente: è da escludere,Sez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/2026infatti, per quanto si dirà, che la sentenza impugnata abbia deciso laquestione fatta valere col primo motivo in modo conforme allagiurisprudenza di questa Corte; deve pure negarsi che tale mezzo dicensura sia versato in fatto e che manchi dei connotati di specificità,completezza e riferibilità alla sentenza impugnata che si impongononella redazione del ricorso per cassazione.4. — La Corte di appello ha rilevato, come si è visto, che tutti gliinsegnamenti della rivendicazione 1 del brevetto EP ‘177 erano statiimpiegati nella realizzazione del dispositivo di [OSCURATO:PERSONA] eccezione di quello relativo alla forma del carter; ha poi osservatoche tale variante non consentiva al prodotto dell’odiernacontroricorrente di raggiungere un risultato che, in termini di efficienza,fosse corrispondente a quello attinto dal brevetto: da tanto ha desuntoche la contraffazione doveva ritenersi insussistente.5. — Il diritto del titolare del brevetto avente ad oggetto unprodotto, e consistente nel vietare ai terzi, salvo consenso del titolare,di produrre e commercializzare il medesimo, secondo quanto è previstodall’art. 66, comma 2, lett. a), c.p.i., è sicuramente vulnerato dallacreazione di un dispositivo che replichi quello coperto dalla privativabrevettuale salvo che per differenze che lo rendano meno funzionalerispetto all’invenzione protetta.È opportuno evidenziare che la contraffazione del brevetto non èesclusa dalla presenza, nel prodotto in contraffazione, di varianti,equivalenti ad elementi delle rivendicazioni, che siano prive delcarattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze inpossesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare ilmedesimo problema (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977): infatti, solo ovela variante ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi adaffrontare il medesimo problema può ritenersi che la soluzione sicollochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257). Allorquando, invece,Sez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/2026come nel caso in esame, la variante adottata (nella specie: la diversaconformazione del carter) non presenti alcuna originalità — mancando,anzi, di equivalenza funzionale rispetto all’elemento coperto dallaprivativa (così da generare un risultato, in termini di efficienza,deteriore rispetto a quello offerto dall’elemento oggetto dellarivendicazione) — deve darsi atto della contraffazione. L’operarealizzata consiste, in tale evenienza, nella mera combinazione dellavietata riproduzione degli insegnamenti del brevetto con una soluzionetecnica priva di alcun valore, siccome incapace di portare ai risultati cheil brevetto stesso permette di raggiungere. Ove così non fosse,dovrebbe ammettersi che per assicurare legittimità alle attivitàriproduttive di invenzioni brevettate sia sufficiente apportarvi modifichepeggiorative.La Corte di merito, allorquando ritiene che «la pur parzialecoincidenza tra le caratteristiche non consenta di ravvisare la contestatacontraffazione in considerazione della presenza di una variante rispettoad un elemento della rivendicazione che assume una importanzacentrale nell'insieme dell'idea inventiva», non tiene conto del principio,enunciato da questa Corte nel passato, ma sempre attuale, per cui, aifini dell'accertamento della contraffazione di una invenzione industriale,l'esame non deve essere limitato ai particolari costruttivi ed allecaratteristiche esteriori dei due ritrovati, ma, tenuto presente che lacontraffazione esiste o meno a seconda che il punto inventivo sia statoo meno usurpato, va compiuto raffrontando l'idea inventiva tutelata dalbrevetto con quella realizzata nel nuovo ritrovato (Cass. 4 dicembre1967, n. 2878): e tale confronto avrebbe dovuto essere compiutovalorizzando il dato, accertato nel corso del giudizio, per cui tutte lecaratteristiche della rivendicazione 1 di EP ‘177 erano riconoscibili neldispositivo della controricorrente, ad eccezione di quella relativa allaforma del carter.6. — Il secondo motivo resta assorbito.Sez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 17117/2024Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 12242/2026Data pubblicazione 01/05/20267. — La sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa allaCorte di appello di Venezia, alla quale è rimessa la decisione sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia,in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 17117/2024camera di consiglio 27.3.2026 7