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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06625/2022

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seguente ORDINANZA sull'istanza proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Cotte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Jugoslavia avverso la sentenza del 20/07/2017 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento su indicato e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2016 (n. 3610/2016).

E in seguito pervenuta, in data 30 novembre 2021, una nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con la quale si richiamava l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2017, che disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte della richiesta in executivis presentata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ai fini della declaratoria di estinzione della pena per morte del reo, sul rilievo che il condannato era deceduto il 14 dicembre 2016, ossia dopo la sentenza - divenuta irrevocabile - pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Roma e prima della sentenza pronunciata da questa Suprema Corte, con la conseguente attribuzione alla Corte di cassazione della competenza a dichiarare la giuridica inesistenza della propria decisione.

2. E' stata di conseguenza fissata udienza camerale de plano per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez.

U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636).

La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (da ultimo, v.

Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372).

2. Nella specie, risulta dagli atti l'intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] ancor prima che la sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 di questa Corte venisse deliberata.

Il decesso dell'imputato, pertanto, ha reso inesistente la successiva sentenza, che deve essere revocata, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata personalmente impugnata dall'interessato, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 45364/2017, emessa da questa Corte all'udienza del 20 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 aprile 2016 per essere il reato estinto per morte dell'imput

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sull'istanza proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Cotte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Jugoslavia avverso la sentenza del 20/07/2017 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento su indicato e l'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2016 (n. 3610/2016). E in seguito pervenuta, in data 30 novembre 2021, una nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con la quale si richiamava l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2017, che disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte della richiesta in executivis presentata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ai fini della declaratoria di estinzione della pena per morte del reo, sul rilievo che il condannato era deceduto il 14 dicembre 2016, ossia dopo la sentenza - divenuta irrevocabile - pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Roma e prima della sentenza pronunciata da questa Suprema Corte, con la conseguente attribuzione alla Corte di cassazione della competenza a dichiarare la giuridica inesistenza della propria decisione. 2. E' stata di conseguenza fissata udienza camerale de plano per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636). La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (da ultimo, v. Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372). 2. Nella specie, risulta dagli atti l'intervenuto decesso del [OSCURATO:PERSONA] ancor prima che la sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 di questa Corte venisse deliberata. Il decesso dell'imputato, pertanto, ha reso inesistente la successiva sentenza, che deve essere revocata, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata personalmente impugnata dall'interessato, per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 45364/2017, emessa da questa Corte all'udienza del 20 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 aprile 2016 per essere il reato estinto per morte dell'imput
Sentenza Cassazione n. 06625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris