Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07507/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per l'inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore, instante per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di DI PRIMA Fabiana, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 25 novembre 2019 con cui la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Gela il 21 settembre 2017 nei confronti della DI PRIMA per il delitto di ricettazione di un'autovettura.

2. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta mancanza di motivazione.

2.1. La Corte d'appello, con una motivazione di sole tre righe, afferma che il possesso delle chiavi dell'auto rubata, in mancanza di giustificazione da parte dell'imputata, sia sufficiente per la condanna.

Nondimeno, in tal modo, secondo il ricorrente, essa non motiva sui rilievi espressi in appello, a mezzo della quali era stato evidenziato come la responsabilità dell'imputata fosse stata ritenuta non tanto per il possesso delle chiavi, quanto, viceversa, per la mancata spiegazione del suo comportamento, in contrasto con la facoltà concessale di non fornire alcun chiarimento sulle vicende processuali.

Non è stato provato, per come evidenziato in appello, se l'imputata avesse acconsentito ad un provvisorio deposito delle chiavi dell'autovettura nella sua borsa, che era l'unica a disposizione della medesima e dell'originario coimputato, intenti a recarsi in spiaggia.

Anche a voler ritenere sussistente, nella fattispecie, il dolo eventuale, manca la prova della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

Era stava evidenziata l'eccessività della pena per non essere stata ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., ma la Corte d'appello non motiva sul punto.

La Corte d'appello osserva che le generiche erano già state concesse, ma sulle generiche nessun rilievo era stato formulato.3.

In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputata si riporta al ricorso, che illustra, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è integralmente inammissibile.

2. Manifestamente infondate sono le censure volte a contestare l'affermazione di sussistenza del delitto di ricettazione.

3. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente, ai fini della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputata, il possesso, da parte della medesima, nella sua borsa, delle chiavi dell'autovettura, risultata rubata - come emerge dalla sentenza di primo grado - il giorno precedente.

3.1. Espone la Corte d'appello che il Car. [OSCURATO:PERSONA], ad esito del controllo, aveva trovato l'imputata "in possesso di tre chiavi, di cui due mettevano in moto l'autovettura".

Il teste aveva altresì riferito che invece la chiave in possesso del proprietario non entrava nel nottolino del quadro di accensione, dunque sostituito.

Dalla sentenza di primo grado si evince che gli operanti, individuata l'autovettura, avevano notato avvicinarsi una coppia: il ragazzo, accortosi di loro, si dava alla fuga, riuscendo a scappare verso la spiaggia; gli operanti, procedendo a perquisizione della borsa dell'imputata, vi rinvenivano all'interno le suddette chiavi "oltre a vari effetti personali".

3.2. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, la motivazione della Corte d'appello è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, risponde del delitto di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G: in proc.

Kebe, Rv. 270120-01); dall'altro lato, "la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa" - e non solo dall'inattendibile - "indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (in termini, da ultimo, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01).

3.3. Non coglie nel segno la dedotta violazione del principio secondo cui, incombendo sull'accusa l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto di reato, non spettava all'imputata discolparsi.

Invero è il dato obiettivo del possesso da parte di costei, non di una, bensì di due chiavi in grado di mettere in moto l'autovettura, il nottolino del cui quadro di accensione era stato sostituito, a costituire ragione sufficiente dell'affermazione della sua colpevolezza.

L'evocazione della circostanza di non aver ella fornito una plausibile giustificazione di detto possesso deve essere intesa, dunque, non già come attribuzione alla medesima di alcun obbligo di collaborazione, ma semplicemente come mancata offerta, in chiave difensiva, di una spiegazione alternativa rispetto agli elementi d'accusa.

A fronte di ciò, la versione accreditata in ricorso, per un verso, è meramente affermata, non essendo specificato donde emerga che la coppia avesse in uso esclusivamente la borsa dell'imputata, tra l'altro contenente, oltre alle chiavi, i soli suoi effetti personali; per altro verso, sollecita una rivisitazione della ricostruzione dei fatti in senso più favorevole all'imputata, palesemente al di fuori dei canoni del mero controllo di legittimità degli atti impugnati cui invece questa Suprema Corte è astretta [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01].

4. Inammissibile è pure la censura mediante la quale si denuncia la sostanziale omessa motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla doglianza, sollevata in appello, sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 4.1.

Il motivo devoluto alla Corte d'appello era infatti di per sé aspecifico e generico, testualmente lamentando la mera "eccessività della pena", solo in relazione alla quale era prospettata l'esigenza del riconoscimento di una "particolare tenuità del fatto [di] reato" in ragione del "nessun valore commerciale" dell'autovettura.

Siffatte aspecificità e genericità del motivo rendevano inammissibile il motivo già dinanzi alla Corte d'appello, che, non tenuta, conseguentemente, ad esaminarlo, ha peraltro evidenziato la complessiva adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

4.2. Peraltro, a prescindere da ciò, la correttezza della decisione di entrambi i giudici di merito emerge al cospetto del costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui il valore del bene oggetto della condotta di ricettazione è un elemento concorrente in via meramente sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01).

4.3. Nella specie, considerato che si verte della ricettazione di un'autovettura, fatto di per sé, anche in ragione della sostituzione del nottolino del quadro di accensione, non particolarmente lieve, neppure constano dal ricorrente allegati e men che meno dimostrati elementi da cui inferire un minimo valore dell'autovettura, che, anzi, per quanto, non recente, si era dimostrata appetibile sia per il responsabile del furto e sia anche per la medesima imputata che ne aveva ottenuta la disponibilità.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per l'inammissibilità del ricorso; Udite le conclusioni del difensore, instante per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di DI PRIMA Fabiana, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 25 novembre 2019 con cui la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Gela il 21 settembre 2017 nei confronti della DI PRIMA per il delitto di ricettazione di un'autovettura. 2. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta mancanza di motivazione. 2.1. La Corte d'appello, con una motivazione di sole tre righe, afferma che il possesso delle chiavi dell'auto rubata, in mancanza di giustificazione da parte dell'imputata, sia sufficiente per la condanna. Nondimeno, in tal modo, secondo il ricorrente, essa non motiva sui rilievi espressi in appello, a mezzo della quali era stato evidenziato come la responsabilità dell'imputata fosse stata ritenuta non tanto per il possesso delle chiavi, quanto, viceversa, per la mancata spiegazione del suo comportamento, in contrasto con la facoltà concessale di non fornire alcun chiarimento sulle vicende processuali. Non è stato provato, per come evidenziato in appello, se l'imputata avesse acconsentito ad un provvisorio deposito delle chiavi dell'autovettura nella sua borsa, che era l'unica a disposizione della medesima e dell'originario coimputato, intenti a recarsi in spiaggia. Anche a voler ritenere sussistente, nella fattispecie, il dolo eventuale, manca la prova della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. Era stava evidenziata l'eccessività della pena per non essere stata ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., ma la Corte d'appello non motiva sul punto. La Corte d'appello osserva che le generiche erano già state concesse, ma sulle generiche nessun rilievo era stato formulato.3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputata si riporta al ricorso, che illustra, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile. 2. Manifestamente infondate sono le censure volte a contestare l'affermazione di sussistenza del delitto di ricettazione. 3. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente, ai fini della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputata, il possesso, da parte della medesima, nella sua borsa, delle chiavi dell'autovettura, risultata rubata - come emerge dalla sentenza di primo grado - il giorno precedente. 3.1. Espone la Corte d'appello che il Car. [OSCURATO:PERSONA], ad esito del controllo, aveva trovato l'imputata "in possesso di tre chiavi, di cui due mettevano in moto l'autovettura". Il teste aveva altresì riferito che invece la chiave in possesso del proprietario non entrava nel nottolino del quadro di accensione, dunque sostituito. Dalla sentenza di primo grado si evince che gli operanti, individuata l'autovettura, avevano notato avvicinarsi una coppia: il ragazzo, accortosi di loro, si dava alla fuga, riuscendo a scappare verso la spiaggia; gli operanti, procedendo a perquisizione della borsa dell'imputata, vi rinvenivano all'interno le suddette chiavi "oltre a vari effetti personali". 3.2. Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, la motivazione della Corte d'appello è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, risponde del delitto di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine lecita del possesso (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G: in proc. Kebe, Rv. 270120-01); dall'altro lato, "la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa" - e non solo dall'inattendibile - "indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente" (in termini, da ultimo, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01). 3.3. Non coglie nel segno la dedotta violazione del principio secondo cui, incombendo sull'accusa l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto di reato, non spettava all'imputata discolparsi. Invero è il dato obiettivo del possesso da parte di costei, non di una, bensì di due chiavi in grado di mettere in moto l'autovettura, il nottolino del cui quadro di accensione era stato sostituito, a costituire ragione sufficiente dell'affermazione della sua colpevolezza. L'evocazione della circostanza di non aver ella fornito una plausibile giustificazione di detto possesso deve essere intesa, dunque, non già come attribuzione alla medesima di alcun obbligo di collaborazione, ma semplicemente come mancata offerta, in chiave difensiva, di una spiegazione alternativa rispetto agli elementi d'accusa. A fronte di ciò, la versione accreditata in ricorso, per un verso, è meramente affermata, non essendo specificato donde emerga che la coppia avesse in uso esclusivamente la borsa dell'imputata, tra l'altro contenente, oltre alle chiavi, i soli suoi effetti personali; per altro verso, sollecita una rivisitazione della ricostruzione dei fatti in senso più favorevole all'imputata, palesemente al di fuori dei canoni del mero controllo di legittimità degli atti impugnati cui invece questa Suprema Corte è astretta [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01]. 4. Inammissibile è pure la censura mediante la quale si denuncia la sostanziale omessa motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla doglianza, sollevata in appello, sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 4.1. Il motivo devoluto alla Corte d'appello era infatti di per sé aspecifico e generico, testualmente lamentando la mera "eccessività della pena", solo in relazione alla quale era prospettata l'esigenza del riconoscimento di una "particolare tenuità del fatto [di] reato" in ragione del "nessun valore commerciale" dell'autovettura. Siffatte aspecificità e genericità del motivo rendevano inammissibile il motivo già dinanzi alla Corte d'appello, che, non tenuta, conseguentemente, ad esaminarlo, ha peraltro evidenziato la complessiva adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. 4.2. Peraltro, a prescindere da ciò, la correttezza della decisione di entrambi i giudici di merito emerge al cospetto del costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui il valore del bene oggetto della condotta di ricettazione è un elemento concorrente in via meramente sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01). 4.3. Nella specie, considerato che si verte della ricettazione di un'autovettura, fatto di per sé, anche in ragione della sostituzione del nottolino del quadro di accensione, non particolarmente lieve, neppure constano dal ricorrente allegati e men che meno dimostrati elementi da cui inferire un minimo valore dell'autovettura, che, anzi, per quanto, non recente, si era dimostrata appetibile sia per il responsabile del furto e sia anche per la medesima imputata che ne aveva ottenuta la disponibilità. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 202
Sentenza Cassazione n. 07507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris