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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20510/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 3 agosto 2021 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna il 11 settembre 2019 ed i decreti penali di condanna emessi, sempre nei suoi confronti, dal Tribunale di Bologna il 9 novembre 2016 ed il 31 marzo 2017, rideterminando per l'effetto la pena complessiva inflitta con i tre titoli in 4 mesi e 15 giorni di reclusione.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta per il reato di tentate lesioni volontarie dalla sentenza di condanna del 11 settembre 2019 (3 mesi e 10 giorni di reclusione) e su essa ha applicato un aumento per la continuazione interna con il reato dell'art. 4

I. 18 aprile 1975 n. 110 giudicato con la stessa sentenza, un ulteriore aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale 9 novembre 2016, ed un ultimo aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale 31 marzo 2017 (rispettivamente giorni 20, giorni 1, giorni 14 di reclusione).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge per essere stato applicato un aumento per continuazione per due dei tre reati satellite superiore a quello determinato per essi dal giudice della cognizione, in quanto nei decreti penali era stata inflitta pena pecuniaria, o pena detentiva sostituita con pena pecuniaria, mentre il giudice dell'esecuzione ha inflitto pena detentiva, così peggiorando il trattamento sanzionatorio complessivo del condannato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

L'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, quando applica la disciplina del concorso formale o del reato continuato, giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto".

Nell'interpretare questa disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato, non incontra un limite massimo soltanto nella perla finale, ma anche nei passaggi intermedi, in quanto non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la decisione di condanna (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 — 01).

Applicando questo principio di diritto al caso oggetto del giudizio, si nota che di esso non è stata fatta corretta applicazione.

Nel caso in esame, infatti, il calcolo della pena effettuato nel provvedimento impugnato è il seguente: - pena base, quella inflitta per il reato di tentate lesioni con la sentenza del Tribunale di Bologna 11 settembre 2019: 3 mesi e 10 giorni di reclusione;aumento per continuazione interna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 giudicato dalla stessa sentenza: giorni 20 di reclusione; aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 giudicato dal decreto penale Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, giorni 1 di reclusione (la pena applicata dal giudice della cognizione era 500 euro di ammenda); aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 giudicato dal decreto penale del Tribunale di Bologna 31 marzo 2017: giorni 14 di reclusione (la pena applicata dal giudice della cognizione era 3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda, sostituita in 22.500 euro di ammenda).

Ne consegue che, nel procedere all'aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, il giudice dell'esecuzione ha applicato pena detentiva ad un reato che il giudice della cognizione, riconoscendo la attenuante speciale della lieve entità prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 4, aveva ritenuto di punire con sola pena pecuniaria.

Quando un reato punito con sola pena pecuniaria diventa satellite di un reato più grave punito con pena detentiva, l'operazione che deve compiere il giudice della cognizione è procedere al ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria secondo i criteri dell'art. 135 cod. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, punto 6.2 della motivazione, lettera a).

Quando, però, la stessa operazione viene compiuta dal giudice dell'esecuzione lo stesso si deve arrestare ancora prima, perché affronta il limite dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen, come interpretato dalle Sezioni Unite Nocerino sopra citate, che impedisce di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione.

Ne consegue che nel caso in esame il giudice della esecuzione, nell'effettuare l'aumento in continuazione per il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, constatato che il calcolo per moltiplicazione caratteristico dell'istituto della continuazione avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più afflittivo per il condannato, avrebbe dovuto mantenere la più favorevole pena inflitta dal giudice della cognizione.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato.

2. Il ricorso non è fondato, invece, con riferimento all'ulteriore aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4

I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 31 marzo 2017, perché in quel caso il giudice della cognizione non aveva riconosciuto l'attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, secondo periodo,

I. n. 110 del 1975 ed aveva inflitto, perciò, pena congiunta (3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda).

Nel caso in cui un reato punito con pena congiunta diventa satellite di un reato base punito con pena detentiva, l'operazione che deve compiere il giudice della cognizione è aumentare per moltiplicazione la sola pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 — 01, punto 6.2 della motivazione, lettera b), che è proprio ciò che ha fatto il giudice della esecuzione nel caso in esame.

Non è, poi, applicabile il limite dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen, come interpretato dalle Sezioni Unite Nocerino sopra citate, che impedisce di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione, perché nel caso in esame la pena inflitta dal giudice della cognizione (3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda) è superiore a quella individuata dal giudice dell'esecuzione.

3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), essendo possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.

Per effetto di questa pronuncia, pertanto, la pena complessiva inflitta con i tre titoli oggetto dell'incidente di esecuzione in esame, è rideterminata in 4 mesi e 14 giorni di reclusione ed euro 500 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento relativo al reato di cui al decreto penale del Tribunale di Bologna del 9 novembre 2016, che ridetermina in euro 500

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 agosto 2021 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta della difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Bologna il 11 settembre 2019 ed i decreti penali di condanna emessi, sempre nei suoi confronti, dal Tribunale di Bologna il 9 novembre 2016 ed il 31 marzo 2017, rideterminando per l'effetto la pena complessiva inflitta con i tre titoli in 4 mesi e 15 giorni di reclusione. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena base quella inflitta per il reato di tentate lesioni volontarie dalla sentenza di condanna del 11 settembre 2019 (3 mesi e 10 giorni di reclusione) e su essa ha applicato un aumento per la continuazione interna con il reato dell'art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110 giudicato con la stessa sentenza, un ulteriore aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale 9 novembre 2016, ed un ultimo aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale 31 marzo 2017 (rispettivamente giorni 20, giorni 1, giorni 14 di reclusione). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge per essere stato applicato un aumento per continuazione per due dei tre reati satellite superiore a quello determinato per essi dal giudice della cognizione, in quanto nei decreti penali era stata inflitta pena pecuniaria, o pena detentiva sostituita con pena pecuniaria, mentre il giudice dell'esecuzione ha inflitto pena detentiva, così peggiorando il trattamento sanzionatorio complessivo del condannato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. L'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. dispone che, quando applica la disciplina del concorso formale o del reato continuato, giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto". Nell'interpretare questa disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'applicazione della disciplina del reato continuato, non incontra un limite massimo soltanto nella perla finale, ma anche nei passaggi intermedi, in quanto non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la decisione di condanna (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 — 01). Applicando questo principio di diritto al caso oggetto del giudizio, si nota che di esso non è stata fatta corretta applicazione. Nel caso in esame, infatti, il calcolo della pena effettuato nel provvedimento impugnato è il seguente: - pena base, quella inflitta per il reato di tentate lesioni con la sentenza del Tribunale di Bologna 11 settembre 2019: 3 mesi e 10 giorni di reclusione;aumento per continuazione interna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 giudicato dalla stessa sentenza: giorni 20 di reclusione; aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 giudicato dal decreto penale Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, giorni 1 di reclusione (la pena applicata dal giudice della cognizione era 500 euro di ammenda); aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 giudicato dal decreto penale del Tribunale di Bologna 31 marzo 2017: giorni 14 di reclusione (la pena applicata dal giudice della cognizione era 3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda, sostituita in 22.500 euro di ammenda). Ne consegue che, nel procedere all'aumento per la continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, il giudice dell'esecuzione ha applicato pena detentiva ad un reato che il giudice della cognizione, riconoscendo la attenuante speciale della lieve entità prevista dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 4, aveva ritenuto di punire con sola pena pecuniaria. Quando un reato punito con sola pena pecuniaria diventa satellite di un reato più grave punito con pena detentiva, l'operazione che deve compiere il giudice della cognizione è procedere al ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria secondo i criteri dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 - 01, punto 6.2 della motivazione, lettera a). Quando, però, la stessa operazione viene compiuta dal giudice dell'esecuzione lo stesso si deve arrestare ancora prima, perché affronta il limite dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen, come interpretato dalle Sezioni Unite Nocerino sopra citate, che impedisce di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione. Ne consegue che nel caso in esame il giudice della esecuzione, nell'effettuare l'aumento in continuazione per il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 9 novembre 2016, constatato che il calcolo per moltiplicazione caratteristico dell'istituto della continuazione avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più afflittivo per il condannato, avrebbe dovuto mantenere la più favorevole pena inflitta dal giudice della cognizione. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato. 2. Il ricorso non è fondato, invece, con riferimento all'ulteriore aumento per continuazione esterna con il reato dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 oggetto del decreto penale del Tribunale di Bologna 31 marzo 2017, perché in quel caso il giudice della cognizione non aveva riconosciuto l'attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, secondo periodo, I. n. 110 del 1975 ed aveva inflitto, perciò, pena congiunta (3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda). Nel caso in cui un reato punito con pena congiunta diventa satellite di un reato base punito con pena detentiva, l'operazione che deve compiere il giudice della cognizione è aumentare per moltiplicazione la sola pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 — 01, punto 6.2 della motivazione, lettera b), che è proprio ciò che ha fatto il giudice della esecuzione nel caso in esame. Non è, poi, applicabile il limite dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen, come interpretato dalle Sezioni Unite Nocerino sopra citate, che impedisce di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione, perché nel caso in esame la pena inflitta dal giudice della cognizione (3 mesi di arresto e 500 euro di ammenda) è superiore a quella individuata dal giudice dell'esecuzione. 3. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), essendo possibile rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Per effetto di questa pronuncia, pertanto, la pena complessiva inflitta con i tre titoli oggetto dell'incidente di esecuzione in esame, è rideterminata in 4 mesi e 14 giorni di reclusione ed euro 500 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento relativo al reato di cui al decreto penale del Tribunale di Bologna del 9 novembre 2016, che ridetermina in euro 500
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