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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49624/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, in data 21 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che le censure difensive, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, sono manifestamente infondate perché la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963), secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, condividendo il giudizio del primo giudice, ha escluso l'ipotesi attenuata della ricettazione per la gravità del reato, anche alla luce dell'importo non esiguo dell'assegno ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, in data 21 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che le censure difensive, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate, sono manifestamente infondate perché la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963), secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, condividendo il giudizio del primo giudice, ha escluso l'ipotesi attenuata della ricettazione per la gravità del reato, anche alla luce dell'importo non esiguo dell'assegno ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre
Sentenza Cassazione n. 49624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris