Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16334/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassaridato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari, confermava integralmente la sentenza del 16 giugno 2021 con la quale il Tribunale diSassari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa, commesso inconcorso con altro soggetto, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., condannandolo allapena di anno uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al risarcimentodei danni in favore della persona offesa.Secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, l’imputato, unitamente a MacrìDomenico, aveva indotto in errore la persona offesa mediante la pubblicazione, su unapiattaforma di compravendita on line, di un annuncio relativo alla vendita di un trattore,ottenendo così il versamento di somme di denaro, cui non aveva fatto seguito la consegna delbene promesso.2.

Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazioneconcorsuale al delitto di truffa.Con il secondo lamenta vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elementosoggettivo del concorso.Con il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’aggravante della minorata difesa, anche alla luce della decisione resa neiconfronti del concorrente per il medesimo fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione,sono manifestamente infondati.Con essi il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazioneconcorsuale al delitto di truffa e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso.Sostiene, in particolare, che, a fronte di una vicenda nella quale la persona offesa, indottain errore mediante un annuncio di vendita on line, aveva versato somme di denaro su una cartaprepagata intestata al ricorrente senza ricevere la contropartita, la Corte di appello avrebbecontributo causale e la consapevolezza, né confrontarsi adeguatamente con la tesi difensivasecondo cui le trattative sarebbero state gestite dal concorrente [OSCURATO:PERSONA].Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, che la Corte territoriale hafondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, valorizzandonon soltanto l’intestazione della carta prepagata al ricorrente, ma anche la disponibilità dellacarta e il fatto che su di essa fosse confluito l’intero profitto del reato.

Ha, inoltre, evidenziatoche la carta era stata attivata in prossimità dei fatti ed immediatamente utilizzata per l’incassodelle somme versate dalla persona offesa, circostanza sintomatica della consapevolepredisposizione dello strumento per la realizzazione della condotta fraudolenta ed ilconseguimento dell’immediata disponibilità del profitto.In tale contesto, l’elemento soggettivo del concorso è stato coerentemente desunto dallaconsapevole messa a disposizione del canale di incasso e dalla condivisione del fine illecito.I motivi si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione di una diversa valutazione delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità.3.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, assumendo che la Corte di appelloavrebbe applicato automaticamente l’art. 61, n. 5), cod. pen. sul presupposto della solacontrattazione a distanza e richiamando una decisione resa nei confronti del concorrente per ilmedesimo fatto.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di truffa on line, l’aggravantedella minorata difesa è configurabile non già in via automatica per il solo utilizzo dello strumentotelematico, ma solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specificivantaggi dall’utilizzazione della rete, determinando una effettiva riduzione delle capacitàdifensive della vittima (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, Masi, Rv. 287452-01; Sez. 2, n. 28070del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio.

Haesaminato le modalità complessive della condotta, sviluppatasi mediante annuncio supiattaforma di compravendita on line, successivi contatti telefonici e invio di documentazioneapparentemente attestante la disponibilità del bene, senza che vi fosse mai un incontro direttotra le parti o una concreta possibilità di verificare l’identità dell’interlocutore e l’effettiva esistenzao disponibilità del mezzo.

In tale contesto, la comunicazione telefonica, inserita in unainterlocuzione interamente mediata, non ha eliminato la condizione di distanza tra autore evittima, ma ha contribuito a consolidare l’affidamento della persona offesa, con conseguenteriduzione delle sue capacità di controllo.Il richiamo, operato dal ricorrente, alla pronuncia secondo cui l’aggravante non ricorrequando, pur a fronte di un primo contatto telematico, le trattative si sviluppino anche mediantecontatti telefonici e incontri personali idonei a consentire una verifica diretta del bene edell’identità dell’interlocutore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, Salamone, Rv. 280515-01) siriferisce a fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, nella quale è rimasta costante ladistanza tra le parti e non vi è stata alcuna possibilità di controllo diretto.Il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo,trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nelpresente giudizio.

Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione nonpuò essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottatein altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza internadelle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994,Marchetti, Rv. 199608-01).

Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato inaltri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazionimanifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv.282839-01).Anche sotto tale profilo, il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dellecircostanze fattuali, non consentita in sede di legittimità.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi idonei adescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 13/02/2026La Cons. est.

La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassaridato atto che il ricorso è trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 aprile 2025, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari, confermava integralmente la sentenza del 16 giugno 2021 con la quale il Tribunale diSassari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa, commesso inconcorso con altro soggetto, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., condannandolo allapena di anno uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al risarcimentodei danni in favore della persona offesa.Secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, l’imputato, unitamente a MacrìDomenico, aveva indotto in errore la persona offesa mediante la pubblicazione, su unapiattaforma di compravendita on line, di un annuncio relativo alla vendita di un trattore,ottenendo così il versamento di somme di denaro, cui non aveva fatto seguito la consegna delbene promesso.2. Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Con il primo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazioneconcorsuale al delitto di truffa.Con il secondo lamenta vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elementosoggettivo del concorso.Con il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’aggravante della minorata difesa, anche alla luce della decisione resa neiconfronti del concorrente per il medesimo fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione,sono manifestamente infondati.Con essi il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazioneconcorsuale al delitto di truffa e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso.Sostiene, in particolare, che, a fronte di una vicenda nella quale la persona offesa, indottain errore mediante un annuncio di vendita on line, aveva versato somme di denaro su una cartaprepagata intestata al ricorrente senza ricevere la contropartita, la Corte di appello avrebbecontributo causale e la consapevolezza, né confrontarsi adeguatamente con la tesi difensivasecondo cui le trattative sarebbero state gestite dal concorrente [OSCURATO:PERSONA].Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, che la Corte territoriale hafondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi convergenti, valorizzandonon soltanto l’intestazione della carta prepagata al ricorrente, ma anche la disponibilità dellacarta e il fatto che su di essa fosse confluito l’intero profitto del reato. Ha, inoltre, evidenziatoche la carta era stata attivata in prossimità dei fatti ed immediatamente utilizzata per l’incassodelle somme versate dalla persona offesa, circostanza sintomatica della consapevolepredisposizione dello strumento per la realizzazione della condotta fraudolenta ed ilconseguimento dell’immediata disponibilità del profitto.In tale contesto, l’elemento soggettivo del concorso è stato coerentemente desunto dallaconsapevole messa a disposizione del canale di incasso e dalla condivisione del fine illecito.I motivi si risolvono, in definitiva, nella sollecitazione di una diversa valutazione delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Con esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, assumendo che la Corte di appelloavrebbe applicato automaticamente l’art. 61, n. 5), cod. pen. sul presupposto della solacontrattazione a distanza e richiamando una decisione resa nei confronti del concorrente per ilmedesimo fatto.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di truffa on line, l’aggravantedella minorata difesa è configurabile non già in via automatica per il solo utilizzo dello strumentotelematico, ma solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specificivantaggi dall’utilizzazione della rete, determinando una effettiva riduzione delle capacitàdifensive della vittima (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, Masi, Rv. 287452-01; Sez. 2, n. 28070del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio. Haesaminato le modalità complessive della condotta, sviluppatasi mediante annuncio supiattaforma di compravendita on line, successivi contatti telefonici e invio di documentazioneapparentemente attestante la disponibilità del bene, senza che vi fosse mai un incontro direttotra le parti o una concreta possibilità di verificare l’identità dell’interlocutore e l’effettiva esistenzao disponibilità del mezzo. In tale contesto, la comunicazione telefonica, inserita in unainterlocuzione interamente mediata, non ha eliminato la condizione di distanza tra autore evittima, ma ha contribuito a consolidare l’affidamento della persona offesa, con conseguenteriduzione delle sue capacità di controllo.Il richiamo, operato dal ricorrente, alla pronuncia secondo cui l’aggravante non ricorrequando, pur a fronte di un primo contatto telematico, le trattative si sviluppino anche mediantecontatti telefonici e incontri personali idonei a consentire una verifica diretta del bene edell’identità dell’interlocutore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, Salamone, Rv. 280515-01) siriferisce a fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, nella quale è rimasta costante ladistanza tra le parti e non vi è stata alcuna possibilità di controllo diretto.Il richiamo alla diversa decisione resa nei confronti del concorrente non è decisivo,trattandosi di valutazione compiuta in un distinto procedimento e priva di efficacia vincolante nelpresente giudizio. Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di motivazione nonpuò essere individuato mediante il raffronto tra il provvedimento impugnato e decisioni adottatein altri procedimenti, dovendo il controllo di legittimità essere circoscritto alla coerenza internadelle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata (Sez. 1, n. 11185 del 06/07/1994,Marchetti, Rv. 199608-01). Né il diverso apprezzamento di profili giuridici o fattuali operato inaltri procedimenti implica, di per sé, vizio di motivazione, in assenza di affermazionimanifestamente irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv.282839-01).Anche sotto tale profilo, il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dellecircostanze fattuali, non consentita in sede di legittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi idonei adescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 13/02/2026La Cons. est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris