CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C.Ake ìt-:3-i 11~k&b"` 2.K le. 2 (9U [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettava le istanze di affidamento in prova e di semilibertà presentate da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo, ricapitolati i precedenti penali per gravi reati contro il patri- monio nonché i carichi pendenti dell'istante, ha evidenziato che Maresca presenta una recidiva importante, non accompagnata da un'evoluzione positiva della persona- lità, ed ha rimarcato l'assenza di una seria prospettiva risocializzante — documentata da una mera copia di una proposta di lavoro, non accompagnata nemmeno dall'attestazione di identità della persona che l'aveva sottoscritta — concludendo per la necessità della prosecuzione della pena in regime detentivo onde fronteggiare la pericolosità sociale del condannato con gli strumenti del trattamento penitenziario. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Maresca, deducendo la violazione dell'art. 47 ord. pen. ed il correlato vizio di motivazione, atteso che il Tribunale di sorveglianza, in spregio dei criteri individuati dall'esegesi di legittimità per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione, nonché trascurando il giudizio positivo espresso dall'UEPE di Napoli circa l'acquisita consapevolezza delle proprie responsabilità da parte del condannato, ha dato invece rilievo alle informative dei Carabinieri delle stazioni di Canino e di Castellammare di Stabia, avvalorando un infondato giudizio di pericolosità sociale del Maresca (per interposta persona, visto che era il padre del ricorrente ad essere affiliato al clan camorristico D'Alessandro). È stata altresì trascurata la seria possibilità lavorativa che si offriva al Maresca senza alcuna istruttoria per vagliarne l'idoneità a fini di reinserimento sociale. Infine, si deplora che l'interruzione della lunga detenzione domiciliare, in atto senza rilievi, pregiudica la finalità rieducativa della pena, costituente un caposaldo di rilievo costituzionale. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, rilevando che il provvedimento si conforma ai presupposti applicativi delle misure alternative e tiene conto della condotta serbata dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. 1.1. Preliminarmente è vano ogni rilievo in tema di detenzione domiciliare, dichiarata inammissibile per l'inoppugnabile ed assorbente ragione che il residuo fine-pena incombente sul Maresca è superiore al limite di legge previsto per l'ammissione o la prosecuzione di tale misura alternativa. 3 (9e 2 1.2. Quanto alle altre misure, va ricordato che sia l'affidamento in prova al servizio sociale, sia la semilibertà richiedono che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375). Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Sul punto, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell'osserva- zione del comportamento del condannato, si è affermato che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell'accesso a benefici di così ampia portata (in specie se correlato a condotte di indubbia gravità). . 3. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato. 4 •\., A Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, la gravità dei reati commessi fino a tempi relativamente recenti, per i quali non si è apprezzata una sicura consape- volezza in termini di ravvedimento; né elementi di contrasto a tale valutazione sono ricavabili dalla relazione dell'UEPE, come rimarcano i giudici di merito, sottolineando che nemmeno dalla relazione dell'equipe trattamentale emergevano indicazioni favorevoli all'ammissione a più ampie misure alternative, rispetto a quella domiciliare all'epoca in atto. Nemmeno è invocabile la sussistenza di un programma tratta- mentale idoneo a svolgere le sue funzioni; profilo, quest'ultimo, sul quale il ricorso non si sofferma, se non affermando apoditticamente l'esistenza di una seria proposta lavorativa, senza curarsi del rilievo dell'ordinanza, che aveva rimarcato non essere neppure individuabile la figura del datore di lavoro. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra- murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 1. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro