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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31329/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 10 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.496 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo e dell'omessa applicazione della esimente della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva ed alla commisurazione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 10 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.496 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della omessa riqualificazione del fatto come tentativo e dell'omessa applicazione della esimente della desistenza volontaria, è manifestamente infondato, atteso che il reato si perfeziona già nel momento in cui il soggetto ha reso false dichiarazioni al pubblico ufficiale, essendo irrilevante che egli abbia poi ammesso di avere reso false dichiarazioni fornendo al contempo i dati veritieri; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva ed alla commisurazione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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