CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Gela, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2025 in relazione ai delitti di ricettazione, detenzione, cessione e porto illegale di armi, di cui ai capi 45), 46), 47), 48), 50) e 51) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per essere il reato di cui al capo 45) assorbito in quello di cui al capo 46), posto che, nel caso in esame, la condotta dell'aver ricevuto un'arma collima, in concreto, con quella del porto dell'arma medesima, in quanto, dopo averla ricevuta all'interno di un bar, il [OSCURATO:PERSONA] si è subito recato a casa; 2.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 45), avendo il Tribunale ravvisato la gravità indiziaria del reato in esame, nonostante la carenza di dolo, non essendosi il [OSCURATO:PERSONA] rappresentato la provenienza delittuosa dell'arma, ritenendo che fosse una pistola a salve, e considerando che il Ferrara gli aveva chiesto semplicemente di pulirla; aggiunge il difensore che difetterebbe anche il dolo specifico di profitto, essendo del tutto sfornita di un sostrato probatorio l'affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in futuro ricevuto dei favori; al più, il fatto integrerebbe il delitto di cui all'art. 379 cod. pen. 2.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento ai capi 46), 47) e 48), considerando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una pistola interamente smontata, che gli era stata consegnata solo per pulirla e ripararla, ciò che il ricorrente non era riuscito a fare perché si trattava di una vecchia scacciacani; dal contenuto delle intercettazioni, riportate per sunto nel ricorso (p. 10), risulta, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] riconsegnò la pistola totalmente smontata e quindi non funzionante, sicché non è dato ravvisare il pericolo per pubblica incolumità, con conseguente non configurabilità dei delitti di cui ai capi 46) e 48). Quanto al capo 47), il 2Tribunale, ad avviso del difensore, ha travisato il contenuto delle intercettazioni - riprodotte, per stralcio, nel ricorso (p. 11-12) -, da cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver detto al Ferrara che si trattava di una scacciacani, spiegava che la pistola avrebbe potuto essere modificata, a conferma che, fino a quel momento, non lo era stata, e che, essendo il castelletto spezzato, non era in grado di ripararla; 2.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento ai capi 50) e 51), posto che, secondo il difensore, le intercettazioni ambientali, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non forniscono la prova che il rumore metallico udibile in sottofondo fosse quello prodotto da un congegno a scatto dell'arma; parimenti, la conversazione intercettata n. 46 del 22 ottobre 2024 nulla dice in ordine al perfezionamento della cessione della pistola, che, non essendo stata identificata, ben potrebbe trattarsi di una scacciacani. Quanto alla frase secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere sistemato diverse armi per conto del Ferrara, il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio, ha confermato di avere avuto rapporti con il Ferrara e la di lui compagna, sicché quella frase non può assumere alcuna valenza indiziante; 2.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per mancanza di esigenze cautelari, considerando che il [OSCURATO:PERSONA], dal dicembre 2024, non vive più nel territorio gelese e si è stabilmente trasferito nel ravennate, ove svolge una regolare attività lavorativa, sicché non è più attuale il pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. I presupposti fattuali della vicenda all'origine dei capi di incolpazione sub 45) e 46) non sono controversi: all'interno di un bar, il [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal Ferrara, proprietario dell'esercizio pubblico, una pistola provento di delitto; dopo aver ricevuto l'arma, il [OSCURATO:PERSONA] si allontanò dal locale, facendo ritorno a casa. 2.2. Orbene, come evidenziato dal Tribunale (cfr. p. 7 dell'ordinanza impugnata), i delitti di ricettazione e di porto di arma comune da sparo non sono logicamente sovrapponibili, posto che il primo si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve una cosa (in questo caso, una pistola) proveniente da delitto; da quel momento, ossia quando l'agente acquista l'autonoma disponibilità dell'arma, che sia prontamente utilizzabile anche se non sia 3materialmente addosso alla persona (Sez. 1, n. 5380 del 08/02/1982, Finizio, Rv. 153987 - 01), inizia la condotta di porto, che perdura fintanto che l'agente mantiene, direttamente o anche indirettamente, una signoria di fatto sull'arma medesima. 2.3. Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che il richiamo all'art. 649 cod. proc. pen. non è per nulla pertinente, si osserva che correttamente sono state ravvisate due distinte ipotesi di reato, le quali incriminano, da un lato, la ricezione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della pistola provento di delitto, e, dall'altro, il porto di quella medesima arma in luogo pubblico, ossia il bar e la pubblica via, che l'indagato necessariamente ha percorso, una volta uscito dall'esercizio pubblico (cfr. p. 7 dell'ordinanza), nel tragitto verso casa. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Come affermato dalle Sezioni Unite, l'elemento soggettivo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ravvisato la gravità indiziaria in relazione alla sussistenza sia del dolo generico - ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'arma - quantomeno a titolo di dolo eventuale, in considerazione del contesto in cui si è sviluppata l'intera vicenda, attraverso, cioè, plurimi passaggi di armi tra soggetti certamente non autorizzati allo svolgimento di attività di manutenzione e cessione di armi, e considerando che il Ferrara è soggetto pregiudicato, gravitante nell'orbita della criminalità organizzata, come si desume della condanna in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, e, inoltre, è stato attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; sia del dolo specifico, avendo il Tribunale ritenuto - in maniera non implausibile sul piano logico - la sussistenza di un rapporto certamente non filantropico, ma sinallagmatico tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Ferrara, posto che il primo aveva prestato la sua opera, nei confronti del secondo, per effettuare riparazioni di armi ovvero procurando armi. In questa cornice di rapporti pregressi aventi ad oggetto il procacciamento e/o la sistemazione di armi da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore del Ferrara, si colloca la vicenda in esame, in cui il Tribunale, in maniera non manifestamente illogica, ha ritenuto che il ricorrente abbia agito, appunto, non per spirito altruistico ma per trarre un vantaggio, non necessariamente di tipo patrimoniale, considerando,4 lcome detto, che il Ferrara era ben inserito nell'ambiente criminale e, quindi, su di lui, all'occorrenza, il [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto fare affidamento. 4. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché deducono censure di contenuto fattuale. 5. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 — 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione — ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso — non sia inficiata da elementi di prova travisati. 6. Ciò chiarito in termini generali, si osserva i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 6.1. Rammentato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva, quanto ai capi 46), 47) e 48), che il Tribunale ha ricostruito i 5contorni della vicenda sulla base delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e Ferrara, intercettate il 23 luglio 2024 e nei giorni successivi (cfr. p. 9 dell'ordinanza), da cui risulta che l'intervento del ricorrente era proprio rivolto a sistemare l'arma ricevuta il 22 luglio al fine di ripristinarne la funzionalità, il che effettivamente avvenne, essendo stata restituita pronta all'uso e funzionante, come si desume dall'utilizzo del tempo imperfetto riferito all'arma ("per questo era lento, perché era spezzato": cfr. p. 9 dell'ordinanza), mentre, dopo l'intervento del [OSCURATO:PERSONA], l'arma era pronta "per essere messa in moto" (anche p. 9 dell'ordinanza). Si rammenta, al proposito, che l'arma non perde tale qualità qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 35648 del 04/07/2008, Saitta, Rv. 240677 - 01), come, appunto, accertato nel caso in esame. 6.2. Il Tribunale, inoltre, ha logicamente confutato la prospettazione difensiva secondo cui l'arma ceduta al [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione fosse "a salve", in quanto, diversamente, non si spiegherebbe perché il Ferrara fosse interessato, dapprima a ripristinare la corretta funzionalità dell'arma e, quindi, a testare che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] avesse assicurato il risultato richiesto. 6.3. Il Tribunale ha ritenuto ininfluente la circostanza che la pistola fosse stata riconsegnata smontata, ciò non significando affatto che l'arma non fosse funzionante; e che invece lo fosse, come ritenuto dal Tribunale con una valutazione fattuale non manifestamente illogica, è desumibile dall'appuntamento tra i due proprio al fine di verificare la funzionalità dell'arma, verifica che diede esito positivo, come desunto dal fatto che, nei giorni seguenti, non si registrò alcun dialogo sul punto, circostanza significativa del fatto che il test fosse stato positivamente superato. 7. Quanto, poi, ai capi 50) e 51), il Tribunale ha valorizzato il contenuto di una conversazione con tal Boccheri, in cui il [OSCURATO:PERSONA] afferma che "gli serve la pistola" (cfr. p. 10 dell'ordinanza), riferendosi proprio a quella da consegnare al Ferrara, specificandone le caratteristiche ("vuole sempre quella piccolina. Se la .mette in tasca e manco sembra che ha niente") che la rendevano utile al destinatario. Oltre a ciò, il Tribunale ha confutato la prospettazione difensiva, volta ad insinuare il dubbio che i rumori captati in sottofondo nel corso dell'intercettazione al momento della consegna dell'arma fossero quelli della pistola, e che "la cosa più grande" da portate al Ferrara fosse della sostanza stupefacente, ciò essendo contraddetto dal fatto che non vi sono elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] operasse nell'ambiente del narcotraffico, essendo invece6 icerto il suo inserimento nel settore delle armi, come emerge sia dalle stesse parole del [OSCURATO:PERSONA], laddove riferisce di avere sistemato "un bordello", "qualche dieci" di armi, sia dagli esiti della perquisizione e del sequestro a carico del ricorrente effettuati il 28 dicembre 2024, pur in altro procedimento, ma che acclarano come il [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità di rimanenze di armi, certamente utilizzabili per effettuare operazioni di sostituzione di pezzi non funzionanti, nonostante l'intervenuta revoca del porto d'armi a seguito della condanna definitiva emessa, nei suoi confronti, per la violazione della normativa in materia di armi. 8. Il quinto motivo è inammissibile perché meramente reiterativo di censure rigettate con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 8.1. Invero, il Tribunale ha ribadito il pericolo di recidivanza alla luce della non occasionalità delle condotte in contestazione, dimostrative di una contiguità con soggetti di elevatissimo spessore criminale, della prossimità temporale delle stesse e della personalità dell'indagato, come detto, gravato da un precedente penale specifico. Il Tribunale ha confutato l'assunto difensivo, qui nuovamente riproposto, incentrato sul fatto che ora il [OSCURATO:PERSONA] si è trasferito nel ravennate, logicamente osservando che il ricorrente, che aveva instaurato una fitta collaborazione con un soggetto del calibro criminale del Ferrara, ben potrebbe replicare tali condotte fuori dal contesto gelese. 8.2. Si osserva, al proposito, che il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01). La cessazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., infatti, è correlata non all'impossibilità di reiterare lo specifico fatto oggetto di incolpazione, ma, in maniera più ampia, come recita la locuzione normativa, delitti "della stessa specie di quello per cui precede". Ne segue che il fatto di essere andato ad abitare altrove non significa affatto che l'indagato - come rilevato dal Tribunale - in un altro ambiente criminale e con altri soggetti, possa reiterare delitti della stessa specie. Ed è proprio questo l'errore prospettico del motivo qui al vaglio: pretendere che il trasferimento dall'ambiente criminale gelese incida, di per sé solo, sulla possibilità, da parte dell'indagato, di commettere delitti stessa specie, che 7evidentemente potrebbero essere realizzati con altri soggetti e in contesti criminale diversi. 9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],l,Zzt oggi, 09 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss [OSCURATO:PERSONA] 8