CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 2005
Cassazione n. 17428/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/2005 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MARZANO Michele - imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell'art. 73 e le attenuanti generiche, riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, questione estranea alla dichiarazione di rinuncia agli altri motivi; ritenuto che la doglianza sia generica e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale applicato la pena nei minimi edittali e motivato adeguatamente in ordine all'applicazione delle attenuanti generiche ma non nella massima estensione (cfr. la quinta pagina della motivazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M