CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 18825/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28297/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzon. 652/2016 depositata i l 23/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. La società Energreen a responsabilità limitata, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici, venne sottoposta a controllo da parte della guardia di finanza, dalla quale emerse l’esistenza di fatture di sponsorizzazione emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierna contribuente. 2.Dall’esame dei rapporti tra le due società emerse che le fatture emesse nei confronti della società Energeen fossero relativi ad operazioni inesistenti, sicché venne emesso PVC per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, notificato alla società il 15.11.2012. Venne quindi contestata l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti. In particolare la società contribuente, nel periodo di imposta 2008, aveva dedotto l’imponibile e detratto l’Iva afferenti ad una fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008. Venne quindi emesso avviso di accertamento, con il quale venne rettificata la dichiarazione modello unico 2009, per l’anno di imposta 2008, accertatandosi così un reddito d’impresa pari ad euro 307.896,00 in luogo di quello dichiarato pari ad euro 157,896,00. 4.Dopo non essere andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società contribuente impugnò l’avviso accertamento, eccependo, tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011. Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso ed applicò la disposizione invocata dal contribuente. 5.La decisione venne appellata dall’Agenzia in via principale e dalla società contribuente in via incidentale. Entrambi gli appelli vennero respinti. 6.Avverso la prefata decisione ricorre l’agenzia con un motivo, resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’agenzia censura la sentenza per aver violato l’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3780 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3837 del 2009; dell’art. 39, comma 1, penultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 avendo la CTR ritenuto che le imposte accertate e i relativi accessori siano dovuti nella misura del 40 per cento ai sensi dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011. 2.Preliminarmente deve darsi atto che la società controricorrente ha rappresentato che l’agenzia ricorrente ha “desistito dalla pretesa” ed a tal fine ha depositato un documento recante nell’oggetto la “Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stato di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015”. 3.Il predetto documento proviene dal [OSCURATO:PERSONA] e contiene la rinuncia da parte dello stesso a all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 dello stato passivo. 4.La rinuncia è stata determinata “sulla base dei dati trasmessi e delle osservazioni formulate nonché delle autocertificazioni contestualmente prodotte” nell’ambito del procedimento di recupero. E’ quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate ricorrente di fornire informazioni circa la persistenza della pretesa oggetto del giudizio alla luce della documentazione innanzi indicata documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di Stato. P.Q.M. Assegna giorni 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, all’agenzia delle Entrate per produrre la documentazione relati