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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 32607/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17443-2017 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualità di eredi di PARTIPILO [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione R.G.N. 17443/2017 Cron.

Rep.

Ud. 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3062/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 3584/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dal Ministero dell’interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 2 ottobre 2013 e condannava il Ministero dell’Interno al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, in proprio, e della ulteriore somma di € 100.000,00 nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello incidentale condannava il Ministero altresì al pagamento della somma di € 2320,00 oltre interessi e rivalutazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di secondo grado.

Nello specifico la Corte territoriale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, riteneva la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. nella morte occorsa al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] e liquidava le somme innanzi indicate agli eredi moglie (anch’ella poi deceduta in corso di causa) e figli a titolo di danno patrimoniale iure proprio ed iure hereditario.

Avverso tale sentenza, propone ricorso il Ministero dell’interno con due motivi; resistono gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe indicati, che depositano altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Considerato che:

1. Con il primo mezzo il Ministero dell’interno deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2059, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene che la pronunzia impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, in conseguenza del mero decesso del prossimo congiunto e sulla base dei meri rapporti di parentela e di coniugio sussistenti tra il de cuius e i soggetti danneggiati, in assenza di una allegazione puntuale e specifica dello sconvolgimento della vita patito da ciascuno degli attori in conseguenza del decesso del proprio familiare.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 c.c., 40 e 41 c.p., relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non dover scomputare dalle poste risarcitorie riconosciute quanto dagli eredi già percepito a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria.

3. Preliminare all’esame nel merito dei motivi di ricorso per cassazione è la verifica della tempestività dello stesso.

3.1. Ebbene, come peraltro dedotto anche nel controricorso, esso è effettivamente intempestivo.

3.2. Nel caso di specie,infatti, a differenza di quanto allegato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, la sentenza di appello è stata notificata, sicché deve trovare applicazione il termine breve e non quello lungo di impugnazione.

3.3. Nel dettaglio, i controricorrenti hanno provato, versando in atti, come consentito dall’art. 372 c.p.c., tutti i documenti relativi al procedimento notificatorio (PEC di notifica con sentenza allegata e relata di notifica, ricevuta di avvenuta accettazione e avvenuta consegna, attestazione di conformità), sicché risulta documentato in atti che in data 23 marzo 2017 la sentenza della Corte di appello di Bari n. 3062/2016 veniva notificata telematicamente ed in modo corretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 (che impone la notificazione alla avvocatura distrettuale), all’indirizzo mail contenuto nel Reginde (cfr. art. 7 d.m. n. 44 del 2011).Ne consegue che, notificata la sentenza in data 23 marzo 2017, il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. artt. 325 e 326 c.p.c.) risulta già decorso alla data del 29.6.2017 in cui veniva notificato ai controricorrenti l’atto di impugnazione (essendo decorsi i sessanta giorni alla data del 22 maggio 2017).

Stante la perentorietà del termine ex art. 326 c.p.c., la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbita ogni altra questione.

4. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

5. Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al comma 1-bis del citato art. 13, inapplicabile nei confronti dell’amministrazione statale.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv.to V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17443-2017 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualità di eredi di PARTIPILO [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione R.G.N. 17443/2017 Cron. Rep. Ud. 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3062/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 3584/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale del medesimo capoluogo, accoglieva per quanto di ragione l’appello proposto dal Ministero dell’interno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 2 ottobre 2013 e condannava il Ministero dell’Interno al pagamento della somma di € 100.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, in proprio, e della ulteriore somma di € 100.000,00 nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento dell’appello incidentale condannava il Ministero altresì al pagamento della somma di € 2320,00 oltre interessi e rivalutazione, confermando nel resto la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di secondo grado. Nello specifico la Corte territoriale, confermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, riteneva la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. nella morte occorsa al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] e liquidava le somme innanzi indicate agli eredi moglie (anch’ella poi deceduta in corso di causa) e figli a titolo di danno patrimoniale iure proprio ed iure hereditario. Avverso tale sentenza, propone ricorso il Ministero dell’interno con due motivi; resistono gli eredi del [OSCURATO:PERSONA], come in epigrafe indicati, che depositano altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. Considerato che: 1. Con il primo mezzo il Ministero dell’interno deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2059, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene che la pronunzia impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, in conseguenza del mero decesso del prossimo congiunto e sulla base dei meri rapporti di parentela e di coniugio sussistenti tra il de cuius e i soggetti danneggiati, in assenza di una allegazione puntuale e specifica dello sconvolgimento della vita patito da ciascuno degli attori in conseguenza del decesso del proprio familiare. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 c.c., 40 e 41 c.p., relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si rileva l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non dover scomputare dalle poste risarcitorie riconosciute quanto dagli eredi già percepito a titolo di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria. 3. Preliminare all’esame nel merito dei motivi di ricorso per cassazione è la verifica della tempestività dello stesso. 3.1. Ebbene, come peraltro dedotto anche nel controricorso, esso è effettivamente intempestivo. 3.2. Nel caso di specie,infatti, a differenza di quanto allegato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, la sentenza di appello è stata notificata, sicché deve trovare applicazione il termine breve e non quello lungo di impugnazione. 3.3. Nel dettaglio, i controricorrenti hanno provato, versando in atti, come consentito dall’art. 372 c.p.c., tutti i documenti relativi al procedimento notificatorio (PEC di notifica con sentenza allegata e relata di notifica, ricevuta di avvenuta accettazione e avvenuta consegna, attestazione di conformità), sicché risulta documentato in atti che in data 23 marzo 2017 la sentenza della Corte di appello di Bari n. 3062/2016 veniva notificata telematicamente ed in modo corretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 (che impone la notificazione alla avvocatura distrettuale), all’indirizzo mail contenuto nel Reginde (cfr. art. 7 d.m. n. 44 del 2011).Ne consegue che, notificata la sentenza in data 23 marzo 2017, il termine breve di giorni sessanta per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. artt. 325 e 326 c.p.c.) risulta già decorso alla data del 29.6.2017 in cui veniva notificato ai controricorrenti l’atto di impugnazione (essendo decorsi i sessanta giorni alla data del 22 maggio 2017). Stante la perentorietà del termine ex art. 326 c.p.c., la tardività comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, assorbita ogni altra questione. 4. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5. Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato di cui al comma 1-bis del citato art. 13, inapplicabile nei confronti dell’amministrazione statale. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dell’avv.to V
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