CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 15602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con rideterminazione della pena finale in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 12.700,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 4 maggio 2021, corretta con susseguente provvedimento del 12 maggio 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto per quanto di ragione l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'applicazione della continuazione ai reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 18 giugno 2020, irrevocabile in data 11 marzo 2021; 2) sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 21 marzo 2017, irrevocabile il 9 novembre 2017; 3) sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 7 gennaio 2019, irrevocabile il 27 gennaio 2021. Il giudice dell'esecuzione, nella prima ordinanza, ha ritenuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla base della commissione dei reati oggetto delle tre sentenze indicate, tutti inerenti a violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni sei, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 12.700,00 di multa. Con il secondo provvedimento, si è corretto l'importo della pena pecuniaria, riducendola di un terzo e, quindi, rideterminandola in euro 9.800,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione, nel computo effettuato, ha erroneamente applicato due volte la riduzione di un terzo per il rito: infatti, pervenuta al calcolo della pena complessiva con riferimento a quella di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 12.700,00 di multa, la Corte di appello, non considerando che questa pena era già stata calcolata al netto delle riduzioni per il rito, ha operato un'ulteriore riduzione di un terzo di essa; così - si rileva - la Corte di merito ha erroneamente applicato l'art. 671 cit., norma che consente al giudice dell'esecuzione di ritenere la continuazione, ma non di apportare riduzioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel giudizio di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la palese contraddittorietà della motivazione. Il giudice dell'esecuzione, secondo il Procuratore generale territoriale, operando impropriamente la riduzione di un terzo sulla pena finale complessiva, ha contraddetto quanto aveva correttamente riportato nella parte antecedente della motivazione, in cui all'individuazione di ciascuna pena aveva affiancato la precisazione che essa era stata computata al netto delle riduzioni di legge: pertanto, la seconda riduzione non avrebbe dovuto essere effettuata. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena finale per il reato continuato in quella di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 12.700,00 di multa. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato memoria con cui ha dedotto che: in primo luogo, l'impugnazione era da rigettare, in quanto una lettura in senso sostanziale del provvedimento avrebbe consentito di comprendere che la Corte di appello aveva, in modo congruo, dapprima individuato gli aumenti in continuazione e poi computato la diminuente dei riti; in via subordinata, era da segnalarsi l'omessa notifica del ricorso del Procuratore Generale alla parte avversa ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., sicché [OSCURATO:PERSONA] andava restituito nel termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale; in via ulteriormente subordinata, l'ordinanza era da impugnarsi con rinvio alla Corte di Appello di Roma affinché provvedesse a chiarire i termini del computo effettuato motivando anche l'entità degli aumenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è - nei limiti devoluti dall'impugnazione (la quale non ha contestato il riconoscimento della continuazione, che resta integro) - fondato per quanto concerne la questione posta nei due motivi che la connotano, da esaminare in modo congiunto, in quanto sono intimamente connessi. 2. Va, innanzi tutto, escluso che le prospettazioni svolte da [OSCURATO:PERSONA], circa la mancata notificazione al difensore dell'impugnazione (da parte della cancelleria, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen.), abbiano fatto emergere una concreta lesione del suo diritto di difesa: invero, sulle tematiche involte dal ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale territoriale, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la produzione della richiamata memoria, ha compiutamente espresso tutte le osservazioni inerenti al tema introdotto con l'impugnazione. Non merita consenso la doglianza inerente al pregiudizio che sarebbe derivato a [OSCURATO:PERSONA] dalla predicata omessa notificazione in vista della possibile proposizione da parte sua del ricorso in via incidentale avverso lo stesso provvedimento. L'argomento non tiene conto del rilievo che l'impugnazione incidentale, prevista dalla legge (all'art. 595 cod. proc. pen.) con riferimento all'appello, non è contemplata in relazione al ricorso per cassazione: sicché l'eventuale ricorso incidentale presentato dalla parte può valere solo come memoria difensiva (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397 - 01): e, come si è visto, in questo procedimento si è la partecipazione della suddetta parte mediante il deposito di memoria difensiva. 3. Trascorrendo alla questione posta dall'impugnazione, si rileva, a specificazione dei dati esposti in narrativa, che, nell'ordinanza del 4 maggio 2021, con riferimento al calcolo della pena complessiva stabilita all'esito della ritenuta continuazione, il giudice dell'esecuzione ha osservato che: il reato più grave era quello inerente al capo 31) di cui alla sentenza sub 1), con pena di anni quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa; indi, andavano computati aumenti per ulteriori anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 7.050,00 di multa per gli altri reati di cui alla sentenza sub 1); pertanto, la pena inerente a tutti i reati oggetto di quella sentenza, pari ad anni nove di reclusione ed euro 16.050,00 di multa, ridotta per il rito, andava quantificata in anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 10.700,00 di multa; per i reati oggetto della sentenza sub 2) era da computare un aumento, al netto delle riduzioni di legge, di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; per i reati oggetto della sentenza sub 3) era da computare un aumento, al netto delle riduzioni di legge, di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Esposti, in progressione, tali elementi, il giudice dell'esecuzione ha poi affermato che, al netto delle riduzioni di legge per i riti applicati in sede di cognizione (rito abbreviato e applicazione di pena concordata), la pena complessiva era di anni sei, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 12.700,00 di multa. Come si è visto, l'ordinanza definita correttiva del 12 maggio 2021 si è risolta nel diminuire la pena pecuniaria, rideterminata (per l'addotta - ma oggettivamente non corrispondente - riduzione della frazione di un terzo del primo importo) in euro 9.800,00. 4. Il richiamo dei suddetti passaggi argomentativi impone di ritenere che nella motivazione dell'ordinanza impugnata, applicativa della continuazione in sede esecutiva, il giudice dell'esecuzione abbia effettivamente integrato una duplicazione nella determinazione della riduzione per il rito, spettante al condannato, in relazione al rispettivo titolo e nei corrispondenti termini (per essere stato celebrato il rispettivo giudizio di cognizione con il rito abbreviato o con l'applicazione di pena concordata). Naturalmente, la riduzione per il corrispondente rito deve essere considerata in sede di continuazione in executivis, con la precisazione - resa chiara dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01) - che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi, siano essi reati satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave, deve essere applicata la riduzione della frazione di pena stabilita dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. In questo frangente, la motivazione del provvedimento deve dare conto dell'avvenuto calcolo della riduzione della pena corrispondente al rito speciale con cui è stato celebrato il processo di cognizione accertativo del relativo reato, riduzione che, quando attiene al rito abbreviato, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum, essendo aritmeticamente predeterminata (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617 - 01). In relazione a condanne derivanti dall'applicazione della pena concordata fra le parti, si richiama - condividendosene l'assunto - l'affermazione secondo cui, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta, mentre, se ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01). Inoltre, pure se il punto non rileva strettamente nel presente snodo (essendo esso, tuttavia, rilevante per il necessario prosieguo), si sottolinea, con riferimento all'istituto della continuazione, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la specificazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, in guisa tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del Ifl./)flTfl Pizzone, Rv. 282269 - 01). 5. In rapporto agli esposti principi, la motivazione dell'ordinanza impugnata non fa emergere con chiarezza ed è, anzi, contraddittoria in ordine al punto dell'unicità - e non della, illegittima, duplicazione - della corrispondente riduzione della pena base per il reato più grave e degli aumenti di pena per i reati satellite, che siano stati, l'una e gli altri, oggetto di accertamento all'esito di riti speciali. Il vizio del discorso giustificativo che così è emerso impone l'annullamento del provvedimento. Tale annullamento deve avvenire con rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale, ferma la continuazione già decisa, verificherà se e in quale misura il computo esposto sia il frutto - o anche il frutto - della duplicazione delle riduzioni di pena. Il giudice del rinvio, di conseguenza, riproponendo il calcolo dosimetrico, una volta individuati ed espressi con precisione e congrua motivazione la pena base e gli aumenti, computerà per le varie componenti della pena complessiva le riduzioni spettanti al condannato per i rispettivi riti speciali, all'esito dei quali i giudici della cognizione sono pervenuti all'accertamento dei reati stessi, senza duplicarne il calcolo. Sarà rispetto a quella conclusiva determinazione della pena che le parti potranno poi esercitare il loro vaglio, sempre in ordine al profilo commisurativo (l'an della applicata continuazione essendo restato definitivamente acquisito). 6. Gli svolti rilievi impongono, in definitiva, di annullare, per quanto concerne il computo della pena complessiva con la stessa effettuato, l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il corrispondente nuovo giudizio che - sempre per quanto concerne il profilo commisurativo - emendi il vizio di motivazione rilevato, nel rispetto dei principi di diritto testé indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizi