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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22868/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Benedetto del Tronto il 10/12/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo in data 22/10/2018, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di truffa ascritto al capo B) e, confermata la penale responsabilità per il delitto di ricettazione sub A) rideterminava la pena in mesi sette di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la mancata rilevazione della prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 648,comma 2, cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della proposta eccezione.

Infatti per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. non integra un'autonoma ipotesi di reato ma una circostanza attenuante ad effetto speciale sicché i termini di prescrizione devono essere computati con riguardo al trattamento edittale di cui al comma primo ed ammontano ad anni dieci, in presenza di atti interruttivi.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariajD Santis .i.,. [OSCURATO:PERSONA] i V\ [OSCURATO:PERSONA] cArx 136

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Benedetto del Tronto il 10/12/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo in data 22/10/2018, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di truffa ascritto al capo B) e, confermata la penale responsabilità per il delitto di ricettazione sub A) rideterminava la pena in mesi sette di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la mancata rilevazione della prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 648,comma 2, cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della proposta eccezione. Infatti per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. non integra un'autonoma ipotesi di reato ma una circostanza attenuante ad effetto speciale sicché i termini di prescrizione devono essere computati con riguardo al trattamento edittale di cui al comma primo ed ammontano ad anni dieci, in presenza di atti interruttivi.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MariajD Santis .i.,. [OSCURATO:PERSONA] i V\ [OSCURATO:PERSONA] cArx 136