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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 38298/2025

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel dro- ' cedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04H7MT1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28.5.2025, all'esito di rito abbreviato, il Tribunale di Brescia, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1 n.1 e n. 5 bis cod.pen. (capo 1) e 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo 2) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, avvinti i fatti nel vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo ex art. 606 lett. b)/ cod.proc.pen. la violazione delle previsioni di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 per omessa applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida che consegue ex lege all'accertamento dei reati.

Si censura la sentenza impugnata per non aver disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria, rimettendo erroneamente al Prefetto le valutazioni in prèìposito.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

Invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di due fattispecie contravvenzionali (art. 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S) le quali contemplano l'applicazione della medesima sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura compresa tra sei mesi e due anni.

Risulta inoltre pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che "deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal codice stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso" (Sez.3, n. 42993 del 13/10/2010, Rv. 248667).

Invero, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8,

I. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704 ; Sez. 4, n.6912 del 12/02/2021, Rv.280544).

2. Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione alle contravvenzioni di cui all'art. 186, comma 7 ed all'art.187, comma 8, C.d.S., con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto.

Visto l'art.624 cod.proc.pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica.

Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel dro- ' cedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04H7MT1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28.5.2025, all'esito di rito abbreviato, il Tribunale di Brescia, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1 n.1 e n. 5 bis cod.pen. (capo 1) e 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (capo 2) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, avvinti i fatti nel vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo ex art. 606 lett. b)/ cod.proc.pen. la violazione delle previsioni di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 per omessa applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida che consegue ex lege all'accertamento dei reati. Si censura la sentenza impugnata per non aver disposto alcuna sanzione amministrativa accessoria, rimettendo erroneamente al Prefetto le valutazioni in prèìposito. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Invero il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di due fattispecie contravvenzionali (art. 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S) le quali contemplano l'applicazione della medesima sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella misura compresa tra sei mesi e due anni. Risulta inoltre pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che "deve farsi luogo al cumulo materiale delle sanzioni, non essendo consentita l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., nel caso di sanzioni amministrative accessorie per reati previsti dal codice stradale e commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso" (Sez.3, n. 42993 del 13/10/2010, Rv. 248667). Invero, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, I. 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Rv. 266704 ; Sez. 4, n.6912 del 12/02/2021, Rv.280544). 2. Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione alle contravvenzioni di cui all'art. 186, comma 7 ed all'art.187, comma 8, C.d.S., con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame sul punto. Visto l'art.624 cod.proc.pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
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