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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23373/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 25 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8273 del 17/01/2018, Casale, Rv. 272271), secondo cui la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 25 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8273 del 17/01/2018, Casale, Rv. 272271), secondo cui la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 23373/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris