CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 1995
Cassazione n. 44524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1995 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa il 3 giugno 2021 dal Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Castellammare del Golfo il 25 marzo 2017; considerato che il primo motivo di ricorso concerne questione (omessa disamina dell'asserita assenza di responsabilità dell'imputato nel sinistro) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414; considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano doglianze aspecifiche in punto di trattamento sanzionatorio, comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 iglier ei stensore