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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 37722/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art.. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per morte del reo.

In effetti, con memoria inoltrata il 3 maggio 2023, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto emettersi sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per estinzione del reato a seguito del decesso del proprio assistito. t Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 9 settembre 2022, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. per l'avvenuta sottrazione di energia elettrica in danno dell'Enel, rimodulando soltanto il trattamento sanzionatorio dell'entità della pena pecuniaria. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Camicia che, tramite difensore, ha articolato due motivi di impugnazione. 1.1.Con il primo motivo, ha dedotto nullità del giudizio di appello ai sensi dell'art. 604 comma 4 cod. proc. pen. e degli artt. 168,171 lett. d) e 179 cod. proc. pen., in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe omesso di indicare, nella relata di notifica dell'atto di citazione per il giudizio di appello, la qualifica del familiare dell'imputato al quale ha consegnato copia dell'atto, così da integrare una ipotesi di nullità della notificazicne, riverberantesi sulla regolarità della citazione dell'imputato medesimo. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 360 e 354 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., anche sotto il profilo del vizio di motivazione per travisamento del fatto, in quanto l'attività di verifica e di accertamento dei consumi illeciti, eseguita dai tecnici dell'Enel, avrebbe natura di atto non ripetibile e non sono stati dati gli avvisi previsti dalla legge a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e va dunque annullata la sentenza impugnata senza rinvio.

Invero, nelle more del procedimento, in data 25 dicembre 2022, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato, rilasciato in data 4 maggio 2023 dal Comune di Poggiomarino.

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, tale evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).L'evento del decesso dell'imputato determina la recessività anche delle ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione (cfr., in motivazione, SS.UU. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; SS.UU. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; SS.UU. n. 23428 del 22/03/2005, Bracale).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il con glier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art.. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per morte del reo. In effetti, con memoria inoltrata il 3 maggio 2023, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto emettersi sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per estinzione del reato a seguito del decesso del proprio assistito. t Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 9 settembre 2022, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. per l'avvenuta sottrazione di energia elettrica in danno dell'Enel, rimodulando soltanto il trattamento sanzionatorio dell'entità della pena pecuniaria. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Camicia che, tramite difensore, ha articolato due motivi di impugnazione. 1.1.Con il primo motivo, ha dedotto nullità del giudizio di appello ai sensi dell'art. 604 comma 4 cod. proc. pen. e degli artt. 168,171 lett. d) e 179 cod. proc. pen., in quanto l'ufficiale giudiziario avrebbe omesso di indicare, nella relata di notifica dell'atto di citazione per il giudizio di appello, la qualifica del familiare dell'imputato al quale ha consegnato copia dell'atto, così da integrare una ipotesi di nullità della notificazicne, riverberantesi sulla regolarità della citazione dell'imputato medesimo. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 360 e 354 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen., anche sotto il profilo del vizio di motivazione per travisamento del fatto, in quanto l'attività di verifica e di accertamento dei consumi illeciti, eseguita dai tecnici dell'Enel, avrebbe natura di atto non ripetibile e non sono stati dati gli avvisi previsti dalla legge a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato, e va dunque annullata la sentenza impugnata senza rinvio. Invero, nelle more del procedimento, in data 25 dicembre 2022, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte depositato, rilasciato in data 4 maggio 2023 dal Comune di Poggiomarino. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, tale evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384).L'evento del decesso dell'imputato determina la recessività anche delle ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione (cfr., in motivazione, SS.UU. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino; SS.UU. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; SS.UU. n. 23428 del 22/03/2005, Bracale). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 7/06/2023 Il con glier
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