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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2018

Cassazione n. 07558/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9940/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso il proprio studio, appresenta to e dife so da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 83428/2016 depositata il14/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio di imputato irreperibile in un procedimento penale dinanzi al Tribunale penale di Roma, ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, lamentando che il giudice gli aveva liquidato i compensi per la sola fase istruttoria.

Il Tribunale ha confermato la liquidazione, rilevando che il difensore aveva documentato l’attività prestata nella sola fase istruttoria.

Tale ratio decidendi è censurata dal professionista con il presente ricorso per cassazione, con il quale egli sostiene che l’attività istruttoria sottintende la fase di studio; egli sottolinea inoltre che era dovuto il compenso per la fase di discussione, che risultava dalla sentenza (primo motivo).

Il ricorrente rileva ancora che, qualora il giudice avesse avuto riserve sulla prova delle attività per le quali si richiedeva il compenso avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori concessi al giudice in materia dall’art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011 (secondo motivo e terzo motivo).

Non svolge difese il Ministero [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

La fase si di studio comprende innanzitutto l’esame e lo studio della controversia, che è la tipica attività dovuta al difensore per la prestazione della sua opera intellettuale e non si riesce a scorgere la ragione per la quale non sarebbe dovuta al difensore il quale abbia partecipato alla fase istruttoria.

Nella specie, inoltre, il difensore aveva chiesto la liquidazione del compenso per la fase decisionale, che è stata negata dal giudice dell’opposizione, sulla base del rilievo che «risultava documentata unicamente la partecipazione effettiva del ricorrente alla sola fase istruttoria».

Il ricorrente sostiene il contrario, ma è chiaro che la rilevata carenza non bastava a giustificare il disconoscimento del compenso.

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021).

L’ordinanza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale esaminerà l’opposizione sulla base dei ricordatiprincipi; ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese dilite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9940/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso il proprio studio, appresenta to e dife so da se stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 83428/2016 depositata il14/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d’ufficio di imputato irreperibile in un procedimento penale dinanzi al Tribunale penale di Roma, ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, lamentando che il giudice gli aveva liquidato i compensi per la sola fase istruttoria. Il Tribunale ha confermato la liquidazione, rilevando che il difensore aveva documentato l’attività prestata nella sola fase istruttoria. Tale ratio decidendi è censurata dal professionista con il presente ricorso per cassazione, con il quale egli sostiene che l’attività istruttoria sottintende la fase di studio; egli sottolinea inoltre che era dovuto il compenso per la fase di discussione, che risultava dalla sentenza (primo motivo). Il ricorrente rileva ancora che, qualora il giudice avesse avuto riserve sulla prova delle attività per le quali si richiedeva il compenso avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori concessi al giudice in materia dall’art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011 (secondo motivo e terzo motivo). Non svolge difese il Ministero [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. La fase si di studio comprende innanzitutto l’esame e lo studio della controversia, che è la tipica attività dovuta al difensore per la prestazione della sua opera intellettuale e non si riesce a scorgere la ragione per la quale non sarebbe dovuta al difensore il quale abbia partecipato alla fase istruttoria. Nella specie, inoltre, il difensore aveva chiesto la liquidazione del compenso per la fase decisionale, che è stata negata dal giudice dell’opposizione, sulla base del rilievo che «risultava documentata unicamente la partecipazione effettiva del ricorrente alla sola fase istruttoria». Il ricorrente sostiene il contrario, ma è chiaro che la rilevata carenza non bastava a giustificare il disconoscimento del compenso. In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021). L’ordinanza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale esaminerà l’opposizione sulla base dei ricordatiprincipi; ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese dilite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
Decreto Cassazione n. 07558/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris