CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sette di reclusione irrogata dal Giudice dell Tribunale di Modena, in data 6 novembre 2020, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato, commesso ai danni della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ritenuto che il motivo dedotto (erronea applicazione di legge penale) devolve censura non consentita in sede di legittimità perché volta a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dai giudici di merito (derubricazione del reato in lesioni personali colpose, a fronte del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa che avrebbe affermato di aver fatto un movimento istantaneo, dopo essere stato toccato con una mano tra le scapole, così determinando il ferimento, non preventivato, da parte dell'imputato, il quale aveva puntato alla gola della parte lesa un taglierino al solo scopo di intimidazione), riprodullivo di profili già adeguatamente e correttamente valutati in sede di merito (cfr. pag. 5 e ss. della sentenza), nonché generica. 2.1.Rilevato, sotto tale ultimo profilo che, il ricorso non si confronta con la motivazione nel complesso resa, che valorizza la zona del corpo colpita, cioè il collo, la qualità della ferita riportata lunga circa 15 centimetri, a conferma dello "strisciamento" dell'arma bianca per tutta la superficie destra del collo della vittima, sede di strutture vascolari di primaria importanza quali l'arteria carotidea interna, la vena giugulare e il nervo vago, le modalità dell'azione messa a segno dall'imputato da tergo, con il capo coperto da un cappuccio, con occhiali scuri e mascherina nera, immediatamente dileguatosi dopo il colpo, senza soccorrere la vittima, a dimostrazione che la finalità non poteva essere soltanto quella di spaventare la persona offesa. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa-delle ammende. Così deciso jI 15 dicembre 2022 Il Consigliere estenso