CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 19618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 4 luglio 2023, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, 7 e 7-bis, con esplicita contestazione anche in fatto della destinazione a pubblico servizio dei cavi di rame oggetto del furto, oltre che della sottrazione in danno di infrastruttura destinata all'erogazione di energia elettrica in concessione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, deducendo con primo motivo la violazione degli artt. 49 cod. pen., 516 e 521 cod. proc. pen., lamentando la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, oltre che l'impossibilità del reato contestato. Con il secondo motivo deduce il ricorrente il difetto di procedibilità. 3. Il ricorso è inammissibile e i motivi connessi possono essere trattati unitariamente. 3.1 Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2013 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi dì appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla riqualificazione della condotta, come anche in relazione alla diversità del fatto che per altro nel caso in esame non risulta essersi verificata. Difatti, anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel succ:essivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Per tanto, corretta fu la decisione da parte della Corte di appello. Quanto alla procedibilità, il ricorso è manifestamente infondato per plurime ragioni: il richiamo alle norme e la descrizione in fatto integrano l'imputazione del riferimento a due circostanze aggravanti (artt. 625, comma 1, nn. 7 — quanto alla destinazione a pubblico servizio — e 7-bis) che ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. pen., come modificato dal d.lgs 150 del 2.022,rendono il delitto procedibile d'ufficio. Per altro in atti vi è comunque la querela da parte del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., persona offesa. 4. He consegue la sussistenza di una causa di inammissibilità che va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 02/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]