CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 00ZHE19), avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 07/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la rescissione del giudicato, o in subordine la restituzione nel termine, della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in data 11/09/2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 31/05/2012.2. Avverso la sentenza l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 24 e 111 della costituzione, all'articolo 6 CEDU, agli articoli 125, comma tre, 175 del codice di procedura penale. L'ordinanza con cui La Corte d'appello di Torino in data 7 novembre 2023 avettmitenuto inammissibile la domanda proposta dal difensore dell'odierno ricorrente, è manifestamente erronea laddove ha qualificato l'istanza come meramente volta ad ottenere la rescissione del giudicato, laddove essa espressamenteimmed conteneva anche una richiesta di restituzione nel termine. L'ordinanza è poi contraddittoria in quanto, da un lato, indica che la difesa avrebbe chiesto la restituzione nel termine, salvo poi dichiarare che tale riqualificazione non poteva essere operata. L'istanza in realtà conteneva tutti i requisiti formali e sostanziali per poter esse qualificata come di restituzione nel termine per impugnare; inoltre, nel corso della discussione, tale sussistenza di requisiti di forma e di sostanza ha costituito oggetto di ampia spiegazione da parte della Difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 24 e 111 della costituzione, all'articolo 6 CEDU, agli articoli 125, comma 3, 157, 159, 165, 175, 293 e 296 del codice di procedura penale. L'ordinanza impugnata omette di analizzare compiutamente le evidenze che dimostrano ictu oculi l'erronea declaratoria di latitanza ). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istituto della rescissione si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato in base al riformulato art. 420-bis cod. proc. pen. (Cass. Sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Burba, rv. 259992). Esso non si applica, invece, ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, per i quali continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Questa Corte ha ritenuto che l'istanza volta ad ottenere la rescissione del giudicato non può essere riqualificata come volta ad ottenere la remissione in termini per impugnare, giacchè ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione rispetto alla restituzione in termini (in tal senso, Sez. U. n. 36848 del 17/7/2014, Burba, cit., sul punto non massimata). Ancora, si è ritenuto che «la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione» (Sez. 6, n. 10000 del 14/02/201:7, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269665 - 01). Specularmente, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02). Né, d'altra parte, al caso in esame può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la quale si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv. 284704 - 01). La Corte ha altresì aggiunto, sotto il profilo sistematico (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474 - 01), che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine. Principio che vale anche invertendo l'ordine dei fattori. Deve quindi confermarsi che, in linea generale, l'istanza volta alla rescissione del giudicato non può intendersi come istanza di restituzione nel termine, né ad essa si applica il principio di conservazione dell'impugnazione stabilito dall'articolo 568 comma 5 cod. proc. pen.. 3. Scendendo in concreto, come evidenziato dal Procuratore generale è inapplicabile ratione temporis la disciplina della rescissione del giudicato al caso di specie, atteso che la sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente è stata pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 31 maggio 2012 e, quindi, ben prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha sostituito il processo contumaciale con l'istituto dell'assenza ed ha introdotto il correlato rimedio straordinario di cui all'art. 625-ter (oggi 629-bis) cod. proc. pen..Resta da valutare se l'istanza proposta dall'imputato contenesse «anche» una richiesta di restituzione in termini, come dedotto dal ricorrente, il quale cita, a sostegno della sua tesi, la pronuncia resa da Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346 - 01, secondo cui l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall'imputato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest'ultimo. Possibilità, questa, esclusa dalla Corte di appello di Torino. In tal senso, sotto il profilo formale, va evidenziato che la procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] al difensore conteneva entrambe le possibilità. Diversa è la questione sotto il profilo sostanziale. Ed infatti, a parte l'intestazione, rubricata «istanza di rescissione del giudicato ex art. 629- bis c.p.p. (o restituzione nel termine)» e le conclusioni, in cui si insiste per la richiesta di rescissione, salvo chiedere «in mero subordine», la restituzione nel termine, tutta l'istanza è calibrata sulla richiesta rescissoria (il corsivo è del Collegio); ed infatti: - a pag. 1 «si avanza richiesta di rescissione de/giudicato»; - a pag. 8 si afferma che «vige la possibilità di far valere le espresse doglianze attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis c.p.p„»; - a pag. 9 si afferma che «la S.C. ha affermato che in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium»; - a pag. 12 si legge che «consegue, pertanto, ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. la revoca della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l'ulteriore corso del procedimento». Non vi è dubbio, pertanto che l'istanza sia stata strutturata esclusivamente al fine di attivare il rimedio impugnatorio previsto dall'articolo 629-bis, e non anche quello restitutorio nel termine di cui all'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen., di cui l'atto non possiede i requisiti di sostanza. Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di escludere la possibilità di qualificare l'istanza de quo come di rimessione in termini, si fonda su due considerazioni: - il carattere palesemente subordinato della richiesta di restituzione in termini ne rende incompatibile la proposizione rispetto all'istanza principale ex art. 629-bis cpp, essendo evidente che la compatibilità di tali rimedi è esclusa dalla loro eterogeneità che, impedendone la rispettiva reciproca riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., secondo quanto già detto, non può consentire il ricorso alternativo all'uno o all'altro, pena l'elusione del princ:ipio di cui sopra; - la richiesta di restituzionéin termini è stata chiaramente formulata al fine di proporre ricorso per cassazione, il che è eccentrico rispetto al rimedio di cui all'art. 175, comma 2, cpp ed alle ragioni poste a base dell'istanza, che si fonda sull'assunto della nullità del decreto di latitanza emesso dal Gip di Alessandria in data 30 giugno 2005 per incompletezza delle ricerche effettuate. La Corte di appello ha quindi dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, che, in riferimento all'articolo 175, comma 2, cod. proc. pen., si presentava come del tutto generica, non risultando a tal fine la richiesta avanzata in via meramente subordinata fornita della necessaria specificità. Tale motivazione non appare affatto censurabile in punto di legittimità, ma è anzi osservante dei principi resi da questa Corte in materia di qualificazione dell'atto, come sopra indicati. 4. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità originaria dell'istanza assorbe ogni rilievo in riferimento ai residui motivi di ricorso, concernenti eventuali profili di illegittimità della dichiarazione di latitanza. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d