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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 26803/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2674/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DCRVNI 74B22 G141 A) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 71T51 A515I), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 67L12H501S) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1654/2023 depositata il 22/11/2023;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 05/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2674/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DCRVNI 74B22 G141 A) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 71T51 A515I), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 67L12H501S) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1654/2023 depositata il 22/11/2023;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 05/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 26803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris