CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2024
Cassazione n. 03407/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Knistero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze di condanna divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11 novembre 2022; b) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2024. 2. Con ordinanza emessa il 10 giugno 2024, il menzionato giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze sopra richiamate e rideterminando la pena complessiva in dieci anni di reclusione. 3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. Afferma che il giudice dell'esecuzione non poteva riconoscere la continuazione fra i reati giudicati con le menzionate sentenze, perché la relativa richiesta era stata già avanzata nel giudizio di cognizione definito con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 9 febbraio 2024, divenuta irrevocabile il 25 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. L'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce, che, nel caso di più sentenze o decreti penali divenutf irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione». 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dagli atti emerge che, in fase di cognizione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nella sentenza emessa il 9 febbraio 2024, divenuta irrevocabile il 25 maggio 2024, in relazione alle istanze di riconoscimento della continuazione avanzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di altri imputati con riferimento ai reati ivi giudicati e ai reati giudicati con altre sentenze, si limitò ad affermare, nelle pagine 34 e 35, che la continuazione poteva essere riconosciuta solo «...con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per la sent. n. 2164/2020 irrevocabile in data 17.10.2020 emessa dalla Corte di appello [...l di Napoli in ordine alla vicenda descritta al capo b), avendo la difesa prodotto la relativa sentenza irrevocabile...». Dal testo si ricava che la continuazione invocata nel suddetto processo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non fu esclusa, ma la relativa istanza non fu valutata nel merito, in ragione della mancata produzione di sentenza di condanna irrevocabiie. 2. Nella situazione esposta, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione qui impugnata, basata sulla constatazione che il giudice della cognizione non escluse il vincolo della continuazione, risulta rnmune dal vizio lamentato dal ricorrente. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deci