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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12609/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2025 la Corte di appello di Roma -investita del gravame solo relativamente al contestato capo 4 della rubrica- ha confermato quella con cui, il 30 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato, riconosciute leattenuanti generiche e con la riduzione per il rito, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 3 d.lgs 74/2000 (capo 4), e 10 dlgs. 74/2000 (capo 10), riuniti per il vincolo della continuazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000.

La Corte di appello ne avrebbe affermato la sussistenza in forza di un ragionamento meramente presuntivo, traendo asserita conferma di una siffatta possibilità dal decisum di Sez. 3, n. 18936/2016, in difetto di verifica della consapevolezza in capo all'imputato della somma dovuta all'Erario.

2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, illogica, in relazione all'applicazione di pena in misura -eccedente di sei mesi il minimo- superiore a quella base edittale sulla scorta della ricognizione di precedenti penali specifici e gravi di cui è latore non il ricorrente, ma il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza deve ritenersi, dunque, del tutto priva di motivazione sul punto.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, illogica, in relazione all'applicazione della confisca.

Le considerazioni appena svolte hanno inevitabili ricadute, ove condivise, sulla possibilità di disporre l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, che in caso di annullamento quanto alla responsabilità dell'imputato andrebbe revocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo quanto al primo motivo, risultando così assorbiti i restanti.

1. La sentenza impugnata, premesso che l'amministratore di diritto, quale era il [OSCURATO:PERSONA], investito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ha dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato imputato al ricorrente «dal complessivo comportamento dell'imputato (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022-01), al quale è certamente ascrivibile la condotta che ha generato la falsa provvista del credito IVA mediante l'emissione della fattura relativa alla 2compravendita immobiliare fittizia attraverso la quale la società Servizi e Servizi ha avuto modo di maturare il credito IVA».

2. Si osserva che la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 è punita, anch'essa, come quella di cui all'art. 2, a titolo di dolo specifico: la norma richiede, infatti, che la condotta sia tenuta con «il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

L'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 74/2000 fornisce una esatta definizione dell'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato prevedendo come «il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta».

Ovviamente il dolo deve includere la rappresentazione e la volizione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (che possono concretizzarsi in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, in documenti falsi o di altri mezzo fraudolenti), l'indicazione in dichiarazioni di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi ed il superamento delle soglie di punibilità. noti In disparte le parzialmente diverse impostazioni giurisprudenziale (che ha laperto alla compatibilità del richiesto dolo specifico col dolo eventuale, comunque caratterizzato da un contenuto rappresentativo e volitivo tale da includere in termini di effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato) e dottrinale (critica circa la detta compatibilità, ammessa solo se l'accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernete la finalità penalmente rilevante, il che risulta in linea con i principi generali in tema di elemento soggettivo che ammette una diversità di coefficienti di dolo in relazione ai vari elementi della fattispecie), resta, nella specie, la carenza motivazionale della sentenza impugnata, che, col suo dire, attesta la sussistenza del solo dolo generico.

Non esplorato il tema del dolo specifico, dunque, benché posto all'esame della Corte di merito, neppure risulta coerente il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 267022 - 01, che, chiamata a decidere il motivo relativo a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato, sul rilievo che la Corte d'appello in quel caso si fosse limitata a valorizzare, a tal fine, l'obbligo di legge di presentazione della dichiarazione dei redditi, e rilevato che l'imposta evasa corrispondeva ad ammontare ampiamente superiore sia rispetto alla soglia di punibilità vigente all'epoca dei fatti sia rispetto alla più bassa soglia di punibilità vigente all'epoca della decisione, ha affermato che «[...] l'entità 3di tale superamento è stata correttamente posta dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione in capo all'imputato, unitamente alla piena consapevolezza da parte dello stesso dell'esatto ammontare dell'imposta che sarebbe stata dovuta, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno 2005 della società. [...]», peraltro in difetto, in quel caso, di precise allegazioni difensive, e, dunque, deciso per l'inammissibilità del motivo.

Sentenza che, dunque, dice altro rispetto al punto impugnato, in ordine al quale la motivazione è palesemente mancante.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza per rinnovato esame al proposito della Corte di merito.

4. Restano, ovviamente, assorbiti i residui motivi in tema di dosimetria della pena e eventuale conseguente confisca.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2025 la Corte di appello di Roma -investita del gravame solo relativamente al contestato capo 4 della rubrica- ha confermato quella con cui, il 30 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato, riconosciute leattenuanti generiche e con la riduzione per il rito, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 3 d.lgs 74/2000 (capo 4), e 10 dlgs. 74/2000 (capo 10), riuniti per il vincolo della continuazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000. La Corte di appello ne avrebbe affermato la sussistenza in forza di un ragionamento meramente presuntivo, traendo asserita conferma di una siffatta possibilità dal decisum di Sez. 3, n. 18936/2016, in difetto di verifica della consapevolezza in capo all'imputato della somma dovuta all'Erario. 2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, illogica, in relazione all'applicazione di pena in misura -eccedente di sei mesi il minimo- superiore a quella base edittale sulla scorta della ricognizione di precedenti penali specifici e gravi di cui è latore non il ricorrente, ma il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza deve ritenersi, dunque, del tutto priva di motivazione sul punto. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, illogica, in relazione all'applicazione della confisca. Le considerazioni appena svolte hanno inevitabili ricadute, ove condivise, sulla possibilità di disporre l'applicazione della misura di sicurezza della confisca, che in caso di annullamento quanto alla responsabilità dell'imputato andrebbe revocata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo quanto al primo motivo, risultando così assorbiti i restanti. 1. La sentenza impugnata, premesso che l'amministratore di diritto, quale era il [OSCURATO:PERSONA], investito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ha dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato imputato al ricorrente «dal complessivo comportamento dell'imputato (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022-01), al quale è certamente ascrivibile la condotta che ha generato la falsa provvista del credito IVA mediante l'emissione della fattura relativa alla 2compravendita immobiliare fittizia attraverso la quale la società Servizi e Servizi ha avuto modo di maturare il credito IVA». 2. Si osserva che la dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3 è punita, anch'essa, come quella di cui all'art. 2, a titolo di dolo specifico: la norma richiede, infatti, che la condotta sia tenuta con «il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». L'art. 1, lett. d), d.lgs. n. 74/2000 fornisce una esatta definizione dell'elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato prevedendo come «il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta». Ovviamente il dolo deve includere la rappresentazione e la volizione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento (che possono concretizzarsi in operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, in documenti falsi o di altri mezzo fraudolenti), l'indicazione in dichiarazioni di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi ed il superamento delle soglie di punibilità. noti In disparte le parzialmente diverse impostazioni giurisprudenziale (che ha laperto alla compatibilità del richiesto dolo specifico col dolo eventuale, comunque caratterizzato da un contenuto rappresentativo e volitivo tale da includere in termini di effettività e concretezza anche la specifica finalità richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato) e dottrinale (critica circa la detta compatibilità, ammessa solo se l'accettazione del rischio riguarda elementi del fatto di reato diversi da quello concernete la finalità penalmente rilevante, il che risulta in linea con i principi generali in tema di elemento soggettivo che ammette una diversità di coefficienti di dolo in relazione ai vari elementi della fattispecie), resta, nella specie, la carenza motivazionale della sentenza impugnata, che, col suo dire, attesta la sussistenza del solo dolo generico. Non esplorato il tema del dolo specifico, dunque, benché posto all'esame della Corte di merito, neppure risulta coerente il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 Ud. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 267022 - 01, che, chiamata a decidere il motivo relativo a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato, sul rilievo che la Corte d'appello in quel caso si fosse limitata a valorizzare, a tal fine, l'obbligo di legge di presentazione della dichiarazione dei redditi, e rilevato che l'imposta evasa corrispondeva ad ammontare ampiamente superiore sia rispetto alla soglia di punibilità vigente all'epoca dei fatti sia rispetto alla più bassa soglia di punibilità vigente all'epoca della decisione, ha affermato che «[...] l'entità 3di tale superamento è stata correttamente posta dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione in capo all'imputato, unitamente alla piena consapevolezza da parte dello stesso dell'esatto ammontare dell'imposta che sarebbe stata dovuta, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno 2005 della società. [...]», peraltro in difetto, in quel caso, di precise allegazioni difensive, e, dunque, deciso per l'inammissibilità del motivo. Sentenza che, dunque, dice altro rispetto al punto impugnato, in ordine al quale la motivazione è palesemente mancante. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza per rinnovato esame al proposito della Corte di merito. 4. Restano, ovviamente, assorbiti i residui motivi in tema di dosimetria della pena e eventuale conseguente confisca. P.Q.M P.Q.M
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