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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02364/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 14/4/2023 -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con sentenza in data 14/4/2023 il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro 80,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 6:39 bis cod.pen. in rubrica ascrittole.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'omessa rilevazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ex art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen., disposizione che ha tipizzato il novero dei vizi deducibili in sede di legittimità.

La ricorrente, al di fuori dell'ambito di sindacabilità delineato dalla cennata norma, deduce in maniera del tutto generica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 54 cod.pen.

Né ha pregio la riconduzione dell'asserito vizio nell'alveo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità ricorre nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al E contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14:377 del 31/03/2021, Rv. 281116-01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 14/4/2023 -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con sentenza in data 14/4/2023 il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro 80,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 6:39 bis cod.pen. in rubrica ascrittole. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'omessa rilevazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ex art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen., disposizione che ha tipizzato il novero dei vizi deducibili in sede di legittimità. La ricorrente, al di fuori dell'ambito di sindacabilità delineato dalla cennata norma, deduce in maniera del tutto generica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 54 cod.pen. Né ha pregio la riconduzione dell'asserito vizio nell'alveo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità ricorre nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al E contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14:377 del 31/03/2021, Rv. 281116-01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02364/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris