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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01979/2023

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 8851-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 1992/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.s., con atto di citazione del 28/6/2012,ha chiesto che fosse accertata, a favore dei fondi di sua proprietà, l’esistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra l’altro, di aver esercitato, in modo ininterrotto ed esclusivo, il Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 relativo possesso e di aver attivato una procedura di mediazione, con la redazione del relativo verbale, al quale, però, in ragione del rifiuto della convenuta, non era seguita la necessaria formalizzazione dell’accordo raggiunto.

1.2. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.

1.3. Il tribunale, con sentenza del 20/2/2015, ha accolto la domanda di accertamento dell’acquisto da parte dell’attrice del diritto di passaggio veicolare e pedonale per l’intervenuta usucapione ventennale.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo, per un verso, il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione e della conseguente carenza, in capo alla società attrice, della “legittimazione ex art.100 c.p.c.” e, per altro verso, l’infondatezza della domanda proposta sul rilievo che l’accordo raggiunto in sede di mediazione era riferibile non all’impegno di costituire una servitù quanto piuttosto a convenire un diritto personale di godimento avente ad oggetto il passaggio sul fondo limitato alle persone dei soci.

2.2. L’appellante, quindi, ha chiesto che la corte d’appello desse atto dell’intervenuta conciliazione e dichiarasse inammissibile o rigettasse ogni domanda proposta.

2.3. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, sul rilievo che: - gli accordi contenuti nel verbale di mediazione dovevano essere ricondotti non al preliminare ma ad una proposta contrattuale liberamente revocabile ai sensi dell’art. 1328 c.c. fino alla conclusione dell’accordo definitivo e revocata con la comunicazione del 5/3/2012; - l ’ accordo di mediazione, al tempo in cui è stato sottoscritto, non avrebbe potuto essere trascritto.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22

2.4. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

2.5. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata.

2.6. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che l’attrice aveva correttamente allegato e provato la titolarità del diritto azionato e che non difettava, quindi, della legittimazione all’azione, ha osservato, innanzitutto, che la convenuta, dopo aver sottoscritto il verbale innanzi al mediatore, si era resa indisponibile a formalizzare e specificare, completandolo, l’accordo raggiunto, pretendendo, poi, in sede giudiziale, di far accertare proprio il raggiungimento di tale accordo, ed, in secondo luogo, chela stessa convenuta aveva segnalato sin dal giudizio di primo grado che l’accordo in questione, frutto di incomprensione con il suo difensore dell’epoca, era da ritenersi nullo e che non era, quindi, comprensibile come si potesse, in seguito, sostenere ildifetto di interesse.

2.7. La corte, peraltro, ha evidenziato che, come affermatodal tribunale, “non essendosi formalizzato alcun atto conciliativo, come le parti si erano impegnate a fare, unica soluzione era quella di adire la via giudiziaria”, ed ha, quindi, rilevato che l ’ atto d ’ appello era interamente incentrato sull’eccezione di carenza di legittimazione e sull’applicabilità dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione e che nessuna censura era stata, invece, formulata in ordine alle statuizioni con le quali il tribunale aveva riconosciuto l’acquisto, per l’intervenuta usucapione, del diritto di passaggio a carico dei fondi di proprietà della convenuta ed a favore di quelli di proprietà della società attrice, sicché il relativo provvedimento non poteva che essere confermato.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22

3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato lunedì 12/3/2018, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha resistito con controricorsoe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. per avere la corte d’appello ritenuto infondata un’eccezione di carenza di legittimazione attiva che l’appellante non aveva proposto ed aver totalmente ignorato la diversa eccezione di difetto d’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. che invece l’appellante aveva sollevato.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. per avere la corte d’appello respinto nel merito un’eccezione che costituiva invece un’eccezione in rito, volta a dimostrare l’inammissibilità per difetto d’interesse delle domande proposte in quanto transatte.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere la corte d’appello rilevato d ’ ufficio il difetto d ’ interesse e la conseguente inammissibilità delle domande proposte dall’attrice in ragione della definizione bonaria e conciliativa della vertenza tra le parti.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1350 n. 12 e 1351 c.c. nonché dell’art.2932 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto che l’accordo conciliativo non fosse stato debitamente formalizzato e che pertanto residuasse la possibilità di agire in giudizio per le questionitransatte.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22

4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte d’appello tenuto in considerazione il titolo esecutivo già formatosi con la conciliazione ed avere, quindi, creato un titolo esecutivo ulteriore e contrastante con lo stesso.

4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per non avere la corte d’appello considerato che ogni eventuale pregressa servitù era stata rinunciata in sede di conciliazione.

5.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili per difetto di specificità.

5.2. La ricorrente,infatti, sia pur in relazione ai diversi profili trattati, lamenta, in sostanza, la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del verbale di mediazione a suo tempo intercorso con la società attrice senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso del relativo testo.

5.3. Ed è, invece, noto chei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., devono essere assolti necessariamente con ilricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo ilricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata,indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documentodella cui erronea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nelricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso (Cass.n. 29093 del 2018).

Il ricorrente per cassazione, il quale intenda Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, pertanto, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).

5.4. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021), se , in effetti, non dev ’ essere interpre tato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass.

SU n. 8950 del 2022).

5.5. Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne r iprodu ca il conte nuto nel ricorso (Cass.

SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).

6. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.

8. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrentea rimborsare alla controricorrent e le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 8851-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 1992/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.s., con atto di citazione del 28/6/2012,ha chiesto che fosse accertata, a favore dei fondi di sua proprietà, l’esistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA], deducendo, tra l’altro, di aver esercitato, in modo ininterrotto ed esclusivo, il Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 relativo possesso e di aver attivato una procedura di mediazione, con la redazione del relativo verbale, al quale, però, in ragione del rifiuto della convenuta, non era seguita la necessaria formalizzazione dell’accordo raggiunto. 1.2. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 20/2/2015, ha accolto la domanda di accertamento dell’acquisto da parte dell’attrice del diritto di passaggio veicolare e pedonale per l’intervenuta usucapione ventennale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale deducendo, per un verso, il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione e della conseguente carenza, in capo alla società attrice, della “legittimazione ex art.100 c.p.c.” e, per altro verso, l’infondatezza della domanda proposta sul rilievo che l’accordo raggiunto in sede di mediazione era riferibile non all’impegno di costituire una servitù quanto piuttosto a convenire un diritto personale di godimento avente ad oggetto il passaggio sul fondo limitato alle persone dei soci. 2.2. L’appellante, quindi, ha chiesto che la corte d’appello desse atto dell’intervenuta conciliazione e dichiarasse inammissibile o rigettasse ogni domanda proposta. 2.3. La società [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, sul rilievo che: - gli accordi contenuti nel verbale di mediazione dovevano essere ricondotti non al preliminare ma ad una proposta contrattuale liberamente revocabile ai sensi dell’art. 1328 c.c. fino alla conclusione dell’accordo definitivo e revocata con la comunicazione del 5/3/2012; - l ’ accordo di mediazione, al tempo in cui è stato sottoscritto, non avrebbe potuto essere trascritto.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 2.4. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. 2.5. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata. 2.6. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che l’attrice aveva correttamente allegato e provato la titolarità del diritto azionato e che non difettava, quindi, della legittimazione all’azione, ha osservato, innanzitutto, che la convenuta, dopo aver sottoscritto il verbale innanzi al mediatore, si era resa indisponibile a formalizzare e specificare, completandolo, l’accordo raggiunto, pretendendo, poi, in sede giudiziale, di far accertare proprio il raggiungimento di tale accordo, ed, in secondo luogo, chela stessa convenuta aveva segnalato sin dal giudizio di primo grado che l’accordo in questione, frutto di incomprensione con il suo difensore dell’epoca, era da ritenersi nullo e che non era, quindi, comprensibile come si potesse, in seguito, sostenere ildifetto di interesse. 2.7. La corte, peraltro, ha evidenziato che, come affermatodal tribunale, “non essendosi formalizzato alcun atto conciliativo, come le parti si erano impegnate a fare, unica soluzione era quella di adire la via giudiziaria”, ed ha, quindi, rilevato che l ’ atto d ’ appello era interamente incentrato sull’eccezione di carenza di legittimazione e sull’applicabilità dell’accordo contenuto nel verbale di mediazione e che nessuna censura era stata, invece, formulata in ordine alle statuizioni con le quali il tribunale aveva riconosciuto l’acquisto, per l’intervenuta usucapione, del diritto di passaggio a carico dei fondi di proprietà della convenuta ed a favore di quelli di proprietà della società attrice, sicché il relativo provvedimento non poteva che essere confermato.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato lunedì 12/3/2018, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha resistito con controricorsoe depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. per avere la corte d’appello ritenuto infondata un’eccezione di carenza di legittimazione attiva che l’appellante non aveva proposto ed aver totalmente ignorato la diversa eccezione di difetto d’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. che invece l’appellante aveva sollevato. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 111 Cost. per avere la corte d’appello respinto nel merito un’eccezione che costituiva invece un’eccezione in rito, volta a dimostrare l’inammissibilità per difetto d’interesse delle domande proposte in quanto transatte. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere la corte d’appello rilevato d ’ ufficio il difetto d ’ interesse e la conseguente inammissibilità delle domande proposte dall’attrice in ragione della definizione bonaria e conciliativa della vertenza tra le parti. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1350 n. 12 e 1351 c.c. nonché dell’art.2932 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto che l’accordo conciliativo non fosse stato debitamente formalizzato e che pertanto residuasse la possibilità di agire in giudizio per le questionitransatte.Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte d’appello tenuto in considerazione il titolo esecutivo già formatosi con la conciliazione ed avere, quindi, creato un titolo esecutivo ulteriore e contrastante con lo stesso. 4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per non avere la corte d’appello considerato che ogni eventuale pregressa servitù era stata rinunciata in sede di conciliazione. 5.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili per difetto di specificità. 5.2. La ricorrente,infatti, sia pur in relazione ai diversi profili trattati, lamenta, in sostanza, la mancata o erronea valutazione da parte del giudice di merito del verbale di mediazione a suo tempo intercorso con la società attrice senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione in ricorso del relativo testo. 5.3. Ed è, invece, noto chei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, nn. 3, 4 e 6 c.p.c., devono essere assolti necessariamente con ilricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo ilricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata,indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documentodella cui erronea valutazione si dolga ovvero indicando esattamente nelricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nelricorso (Cass.n. 29093 del 2018). Il ricorrente per cassazione, il quale intenda Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, pertanto, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011). 5.4. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021), se , in effetti, non dev ’ essere interpre tato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022). 5.5. Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6 c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne r iprodu ca il conte nuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno Ric. 2018n. 8851 - Sez. 2 - CC del 2 9 novembre 20 22 che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022). 6. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. 8. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrentea rimborsare alla controricorrent e le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo
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