CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13485/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del Fuoco soc. coop. r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura agli atti;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 8273/2024, depositata il 05/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/20261. Con ricorso depositato il 29.1.2013 la [OSCURATO:PERSONA] del158274/2012, notificatole in data 28.12.2012, con cui è stata rigettata ladomanda di rimborso dell’IVA assolta per il periodo d’imposta 2010, pariad € 25.000. L’Ufficio, nel motivare il diniego, ha rilevato che la società haposto in essere, nell’anno in questione, solo operazioni esenti da imposta(n. 19 assegnazioni di unità immobiliari in favore degli iscritti allacooperativa) ex art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972, ma haomesso applicare il meccanismo del pro rata, di cui all’art. 19-bis deld.P.R. n. 633/72.2. La contribuente ha allegato che il credito IVA per l’anno 2009,riportato nel quadro VL del modello unico 2011, ammontava a € 24.264,di cui € 2.434 già compensati, e che negli anni antecedenti non eranostate poste in essere operazioni esenti, sicché, non operando, per taliannualità, il meccanismo del pro rata, il credito IVA doveva ritenersi pariad € 21.830, somma che avrebbe dovuto essere comunque rimborsata,anche a voler ritenere indeducibile l’imposta a credito scaturente dagliacquisti effettuati nel corso dell’anno 2010.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania, con sentenza n.3724/02/16, ha rigettato il ricorso.4. Avverso la sentenza la società ha interposto appello e la Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n.8273/17/24 depositata il 5 novembre 2024, ha accolto il ricorso e hariconosciuto diritto al rimborso della somma di € 21.830, corrispondentealla quota parte di credito IVA, indicato al rigo VL26 nel modello Iva per ilperiodo d’imposta 2011, derivante dalle operazioni passive risalenti aglianni antecedenti al 2010, trattandosi di operazioni afferenti all’attivitàcaratteristica dell’impresa e dunque, relative a prestazioni non esenti.Inoltre, per il collegio di secondo grado, essendo decorsi i termini per leeventuali contestazioni del credito risultante “per trascinamento” dagliNumero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/2026anni precedenti, tale credito deve ritenersi consolidato e, pertanto,rimborsabile.5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con attoaffidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] del Fuoco soc. coop. r.l. in liquidazioneresiste con controricorso. In data 30.1.2026 parte resistente ha depositatouna memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..7. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con memoria del 20.1.2026, con cuiha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimentodel secondo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità,sollevata dalla resistente nel controricorso e ribadita nella memoria del30.1.2026. Al riguardo, è sufficiente rilevare, come anche evidenziato dalP.G., che, con riguardo al primo motivo, non vi è violazione del principio diautosufficienza, posto che l’Agenzia fonda la doglianza sulla non correttaapplicazione del principio di decadenza, sul rilievo che è sempre possibile,nei limiti della prescrizione decennale, la contestazione degli importiindicati in dichiarazione e maturati come crediti. Si tratta di un motivosufficientemente ancorato al capo di sentenza in cui esso è contenuto,senza alcuna necessità di rinviare a documentazione di supporto. Quantoal secondo motivo, non vi è difetto di specificità, posto che è statoriprodotto il contenuto delle controdeduzioni in secondo grado.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 38 bis e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.2.1. In particolare, la ricorrente contesta l’impostazione della CGT2, invirtù della quale il credito IVA maturato negli anni precedenti andrebbeNumero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/2026inteso siccome “consolidato”, e quindi rimborsabile, non avendo formatooggetto di contestazione entro i termini per l’accertamento. Taleinterpretazione sarebbe erronea perché contraria al principio, affermatodalle Sezioni Unite (Cass. n. 5069/2016), secondo cui i terminidecadenziali previsti per l’accertamento operano esclusivamente per icrediti dell’Erario e non per i suoi debiti. In altre parole, l’Amministrazioneconserva sempre la facoltà di eccepire l’insussistenza del credito chiesto arimborso, anche oltre i termini di accertamento, in applicazione delprincipio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta laViolazione o falsa applicazione dell’art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633.3.1. In particolare, l’Ufficio evidenzia che la contribuente è unacooperativa costituita fra i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] di Vigili delfuoco al solo scopo di realizzare, in forma associata, alloggi da assegnareai soci, tanto è vero che, una volta raggiunto lo scopo, è stata posta inliquidazione; pertanto, tutte le operazioni attive concluse dalla società,negli anni precedenti al 2010, erano comunque finalizzate alle cessionidegli immobili, poi eseguite nel 2010, a chiusura dell’operazioneimmobiliare, in esenzione di imposta, ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis,del d.P.R. n. 633/72. Naturale conseguenza di tale circostanza sarebbe,secondo la ricorrente, che anche l’imposta relativa alle operazioni passiveeseguite negli anni precedenti, e riportata a nuovo di anno in anno fino al2010, era detraibile nella misura fissata dall’art. 19 bis del d.P.R. n.633/72. E dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, nell’anno 2010, solooperazioni attive esenti (ossia l’assegnazione di alloggi ai soci), comeaccertato nel verbale di verifica, la percentuale di detrazione è pari a zeroe il rimborso non è spettante.4. Il primo motivo è fondato.Numero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/20264.1. Al riguardo, va richiamato, in primo luogo, quanto già statuito daSez. Un., n. 5069 del 15/03/2016 (Rv. 639014 - 01), secondo cui “Intema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestareil credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anchequalora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere diaccertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso chetali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi creditie non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia adagendum, perpetua ad excepiendum”.4.2. Tale principio è stato ribadito, specificamente quanto all’Iva, daSez. Un., n. 21765 del 29/07/2021, la quale, in motivazione, dopo averlorichiamato e fatto proprio, più particolarmente ha osservato che:- “il credito che nasca […] dal coacervo delle poste detraibili cheprevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste inquanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che siaesposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertatodall'Amministrazione (Cass. n. 18427/12; n. 27580/18)”;- “l’inerzia” dell’Amministrazione nello svolgere i controlli non “puòequivalere al riconoscimento implicito del credito, per l'assenza di fattiimpeditivi o preclusivi del rimborso”;- “l'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcuneffetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dallapositiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez.un., n. 8500/21)”;- “che il credito di cui si discute, anche non dovuto, divengaincontrovertibile soltanto perché è indicato in una dichiarazione non piùassoggettabile al potere di accertamento o verifica, striderebbe con lamatrice costituzionale dell'azione impositiva, presidiata dai precetti dellariserva di legge (art. 23 Cost.), del principio di capacità contributiva (art.Numero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/202653 Cost.), e anche dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97Cost.)”;- “non è certo agevole costruire come titolo di un diritto, in quanto taletendenzialmente stabile, la dichiarazione fiscale, fisiologicamente instabile,perché emendabile in ogni tempo”;- “in un caso […] in cui il coacervo di poste detraibili comporti, dopo averneutralizzato l'obbligo di versamento dell'imposta dovuta, una pretesa adavere, il rapporto dare-avere resta regolato dalla legge. E allora, secondole regole ordinarie, il contribuente che intenda far valere la propria pretesaal rimborso deve assumersene l'onere probatorio; il che a maggior ragionevale a fronte della contestazione del fisco (sulla posizione di attore insenso sostanziale del contribuente che chieda il rimborso, tra le piùrecenti, Cass. n. 1906/20 e n. 23862/20)”;- non “risulta minato il principio di certezza del diritto sul quale si fa leva asostegno della tesi contraria. È il contribuente, che decide di chiedere ilrimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del dirittorelativo, a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza,appunto ‘ex novo’, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui loespone”;- “la possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza” di uncredito IVA “indipendentemente dal decorso del termine di decadenzacontemplato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, è volta a scongiurare ilriconoscimento di crediti Iva inesistenti, che […] si porrebbe in contrastocol principio di neutralità”.4.3. La CTG2, nel ritenere che all’Amministrazione sia precluso dicontestare l’esistenza del credito oltre il termine di accertamento, hadisatteso i principi sopra enunciati.5. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.Numero registro generale 9538/2025Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 13485/2026Data pubblicazione 09/05/20266. Quanto precede impone quindi, in accoglimento del ricorso, che lasentenza impugnata sia cassata con rinvio, per nuovo esame e per lespese, comprese quelle del presente grado di giudizio. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa, di conseguenza, la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]