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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 05958/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2187/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 24/11/2020; A. .5kk OWì,‹ '4,~0 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

A seguito dell'inst urazione di un procedimento di accertamento dell'obbligo del terzc\incardinato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria creditrice in forza di decreto ingiuntivo), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di settantacinquemila euro (€ 75.000,00), la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale terza pignorata, rendeva dichiarazione negativa e il giudice dell'esecuzione con ordinanza, rigettava la domanda di accertamento dell'obbligo e di assegnazione del credito pignorato e dichiarava estinta la procedura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., proposero opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Latina, instaurando il giudizio nei confronti della detta società, del proprio ex socio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, ritenendo che ka lirica Terracina avesse commissionato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA], della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di direttore dei lavori e prima ancora di progettista delle opere commissionate, escludendo, quindi, che egli fosse debitore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza resa in unico grado propone ricorso per cassazione su tre motivi il solo [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le controparti sono rimaste intimate.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Ric. 2021 n. 02365 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- Non risulta il deposito di memorie di parte.

Il primo motivo del ricorso deduce censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia di omesso esame di fatto decisivo, per mancato esame, da parte del giudice, di quanto risultava affermato in forma scritta nella Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] (cd.

CILA) relativa all'immobile commerciale sito in Terracina, alla via Colombo, n. 34, foglio 115, particella. 724, sub. 10, e comprovante l'instaurazione di un rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso precisa che la CILA era stata acquisita su autorizzazione del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi.

Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.2729 c.c. e 2704 cod. civ. laddove il giudice di merito, non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha ritenuto l'insussistenza di un contratto di prestazione professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affermando, viceversa, che [OSCURATO:PERSONA], quale ingegnere, avesse svolto attività professionale in favore della sola [OSCURATO:SOCIETA].

Il terzo, e ultimo, mezzo, deduce violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2729 cod. civ. laddove il giudice del merito, ancora una volta non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha escluso la sussistenza di un contratto di prestazione professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo è fondato: la Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] (cd.

CILA) resa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al Comune di Terracina e le cui parti salienti sono state ritualmente trascritte nel ricorso introduttivo della fase di legittimità, alle pagine 4 e 5, e sottoscritta dal legale rappresentante della detta società, [OSCURATO:PERSONA], non è stata presa in Ric. 2021 n. 02365 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -3- considerazione dalla sentenza impugnata (da detta documentazione, nella prospettazione del ricorrente, può desumersi che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Nello stesso ricorso per cassazione è adeguatamente esposto che l'acquisizione della CILA era stata autorizzata dallo stesso giudice dell'opposizione e la documentazione era stata ritualmente versata in atti in data ,d4/11/2019.

La CILA non risulta in alcun modo presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che compie un generico riferimento ad un contratto di incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori relativi all'immobile di via Colombo, n. 34, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., senza in alcun modo richiamare la CILA.

È appena il caso di aggiungere che ciò che è affermato nella CILA è, quanto a individuazione del progettista e del direttore dei lavori, usualmente riportato sui cartelli affissi all'ingresso del cantiere ove i lavori assentiti dalla P.A. competente (nella specie il Comune di Terracina) vengono svolti.

In tal modo la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia di omesso esame di fatto decisivo, suscettibile, se adeguatamente preso in considerazione dal giudice del merito, sulla base dell'idonea prospettazione che aveva effettuato sul punto la parte opponente ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., di condurre all'accoglimento della domanda ossia all'accertamento della sussistenza di un debito dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 16812 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 649421 — 01: «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassa_zione solo nel caso in cui determini l'omissione di motiva.zione su un punto decisivo della controversia e, Ric. 2021 n. 02365 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -4- segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indica ione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.»).

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

I restanti due motivi di ricorso, relativi all'anteriorità dell'incarico professionale alla [OSCURATO:SOCIETA]., ai pagamenti effettuati in favore di questa e non di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e alla mancata indicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. nel cartellone all'ingresso del cantiere dei lavori sito in Terracina, alla via Colombo n. 34, sono assorbiti.

Il ricorso è, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l'inammissibilità.

Ric. 2021 n. 02365 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -5- c- • vir';af2.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2187/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 24/11/2020; A. .5kk OWì,‹ '4,~0 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. A seguito dell'inst urazione di un procedimento di accertamento dell'obbligo del terzc\incardinato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria creditrice in forza di decreto ingiuntivo), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di settantacinquemila euro (€ 75.000,00), la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale terza pignorata, rendeva dichiarazione negativa e il giudice dell'esecuzione con ordinanza, rigettava la domanda di accertamento dell'obbligo e di assegnazione del credito pignorato e dichiarava estinta la procedura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]., proposero opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale di Latina, instaurando il giudizio nei confronti della detta società, del proprio ex socio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione, ritenendo che ka lirica Terracina avesse commissionato i lavori alla [OSCURATO:SOCIETA], della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di direttore dei lavori e prima ancora di progettista delle opere commissionate, escludendo, quindi, che egli fosse debitore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza resa in unico grado propone ricorso per cassazione su tre motivi il solo [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le controparti sono rimaste intimate. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Ric. 2021 n. 02365 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Non risulta il deposito di memorie di parte. Il primo motivo del ricorso deduce censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia di omesso esame di fatto decisivo, per mancato esame, da parte del giudice, di quanto risultava affermato in forma scritta nella Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] (cd. CILA) relativa all'immobile commerciale sito in Terracina, alla via Colombo, n. 34, foglio 115, particella. 724, sub. 10, e comprovante l'instaurazione di un rapporto professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso precisa che la CILA era stata acquisita su autorizzazione del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi. Il secondo motivo censura la sentenza del Tribunale di Latina ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt.2729 c.c. e 2704 cod. civ. laddove il giudice di merito, non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha ritenuto l'insussistenza di un contratto di prestazione professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affermando, viceversa, che [OSCURATO:PERSONA], quale ingegnere, avesse svolto attività professionale in favore della sola [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo, e ultimo, mezzo, deduce violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2729 cod. civ. laddove il giudice del merito, ancora una volta non applicando correttamente il ragionamento presuntivo, ha escluso la sussistenza di un contratto di prestazione professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo motivo è fondato: la Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] (cd. CILA) resa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al Comune di Terracina e le cui parti salienti sono state ritualmente trascritte nel ricorso introduttivo della fase di legittimità, alle pagine 4 e 5, e sottoscritta dal legale rappresentante della detta società, [OSCURATO:PERSONA], non è stata presa in Ric. 2021 n. 02365 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- considerazione dalla sentenza impugnata (da detta documentazione, nella prospettazione del ricorrente, può desumersi che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Nello stesso ricorso per cassazione è adeguatamente esposto che l'acquisizione della CILA era stata autorizzata dallo stesso giudice dell'opposizione e la documentazione era stata ritualmente versata in atti in data ,d4/11/2019. La CILA non risulta in alcun modo presa in considerazione dalla sentenza impugnata, che compie un generico riferimento ad un contratto di incarico professionale per la progettazione e direzione dei lavori relativi all'immobile di via Colombo, n. 34, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., senza in alcun modo richiamare la CILA. È appena il caso di aggiungere che ciò che è affermato nella CILA è, quanto a individuazione del progettista e del direttore dei lavori, usualmente riportato sui cartelli affissi all'ingresso del cantiere ove i lavori assentiti dalla P.A. competente (nella specie il Comune di Terracina) vengono svolti. In tal modo la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ossia di omesso esame di fatto decisivo, suscettibile, se adeguatamente preso in considerazione dal giudice del merito, sulla base dell'idonea prospettazione che aveva effettuato sul punto la parte opponente ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., di condurre all'accoglimento della domanda ossia all'accertamento della sussistenza di un debito dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 16812 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 649421 — 01: «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassa_zione solo nel caso in cui determini l'omissione di motiva.zione su un punto decisivo della controversia e, Ric. 2021 n. 02365 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indica ione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.»). Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. I restanti due motivi di ricorso, relativi all'anteriorità dell'incarico professionale alla [OSCURATO:SOCIETA]., ai pagamenti effettuati in favore di questa e non di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e alla mancata indicazione della [OSCURATO:SOCIETA]. nel cartellone all'ingresso del cantiere dei lavori sito in Terracina, alla via Colombo n. 34, sono assorbiti. Il ricorso è, pertanto, accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. L'impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), posto che ne sono requisiti processuali il rigetto o l'inammissibilità. Ric. 2021 n. 02365 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -5- c- • vir';af2. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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